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38.2006.32 • TCAS TI 38.2006.32 Generato dall'IA

Unemployment Insurance Appeal Settled and Remanded for Further Investigation

Numero d'incarto 38.2006.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal concerning unemployment insurance was brought against a prior administrative decision on opposition; the administrative authority proposed a settlement, acknowledging incomplete facts due to newly presented evidence including a medical certificate, to annul the contested decision and proceed with further investigation before issuing a new ruling. The court accepted the transaction because social insurance disputes can be settled, and since both parties agreed to annul the prior decision and remand the matter for new factual determinations, the case was struck from the rolls and referred back to the administrative body for reconsideration.

Regesto Legislator

Ufficiale

Stalcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti, che è stata omologata dal TCA, in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto.

Parole chiave

Generato dall'IA
organo dell'assicurazione contro la disoccupazione assicurazione di disoccupazione riesame amministrativo disoccupazione vertenza di assicurazione sociale decisioni in materia medica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 50 LPGA
The court homologated the settlement agreement based on the possibility of settlement provided for in this article.
Legge di procedura 6.4.1961
Cited as the procedural law governing the proceedings, although the specific article for the order is not detailed.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 50 LPGA

The court homologated the settlement agreement based on the possibility of settlement provided for in this article.

Legge di procedura 6.4.1961

Cited as the procedural law governing the proceedings, although the specific article for the order is not detailed.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 38.2006.32 dc/gm · Lugano 18 maggio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 11 aprile 2006 interposto da

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 13 marzo 2006 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro la disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

vista la proposta transattiva della Sezione del lavoro del 9 maggio 2006 del seguente tenore:

" (...) abbiamo trasmesso una copia del gravame e del colloquio di consulenza 25 ottobre 2005 al consulente del personale, signor __________, per una sua presa di posizione. Da questo accertamento sono emersi una versione più precisa dei

fatti e un certificato medico che in precedenza non era presente agli atti e quindi non è stato considerato (doc. 2 e 3).

Visto quanto precede, constatata l'incompletezza dei fatto, la parte convenuta propone quale soluzione transattiva della vertenza, l'annullamento della querelata decisione, al fine di procedere al completamento dell'istruzione ed in seguito all'emissione di una nuova decisione. (...)". (cfr. Doc. III)

considerato che l'assicurata il 15 maggio 2006 ha accettato tale proposta transattiva rilevando:

" La sottoscritta RI 1 aderisce alla proposta transattiva della Sezione del lavoro di cui alla lettera 9 maggio 2006 (doc. III) alfine di avere una nuova decisione anche alla luce del certificato medico 31 agosto 2005 del dr. med. __________." (cfr. Doc. V)

constatato che le parti hanno trovato una soluzione transattiva, nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2006 è annullata e la causa è rinviata all'amministrazione per nuovi accertamenti;

ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:

"1Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

2L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

3I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. gli atti vengono immediatamente rinviati alla Sezione del lavoro, Bellinzona, affinché completi gli accertamenti ed emetta una nuova decisione su opposizione;

3. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

4. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo