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38.2006.25 • TCAS TI 38.2006.25 Generato dall'IA

Insured Person Lacks Standing to Preemptively Challenge Mandatory Course Requirement

Numero d'incarto 38.2006.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured individual challenged an administrative order requiring mandatory attendance at a job search improvement course, arguing it was unnecessary given their existing experience and current part-time employment combined with planning a new venture. The administrative office rejected the appeal because the initial decision only allowed appeals regarding reimbursement of related expenses, not the obligation to attend the measure itself, which is a prerequisite for unemployment benefit sanctions. The court upheld the administrative office's decision, reasoning that under relevant legislation, an insured person has no standing to independently challenge a mandatory measure assignment; instead, they must wait until a sanction (like suspension of benefits) is imposed for non-compliance, at which point the legality of the original instruction can be examined as a preliminary issue in the appeal against the sanction.

Regesto Legislator

Ufficiale

Opposizione interposta contro una decisione di assegnazione di un corso ritenuta a ragione irricevibile poiché difetta un interese degno di protezione a impugnare il provvedimento.Opposizione può essere inoltrata solo contro la sanzione che eventualmente sarà emessa per non aver partecipato al corso

Parole chiave

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sussidio per la frequentazione di corsi legittimazione a ricorrere prestazione obbligatoria impugnazione di decisioni amministrative indennità di disoccupazione dell'assicurato sospensione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Applied by the single judge composition for the decision.

Art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Applied by the single judge composition for the decision.

Art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Used in connection with Art. 26c para. 2 LOG in determining the composition of the Court for the decision.

Art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Used in connection with Art. 2 para. 1 LP in determining the composition of the Court for the decision.

Art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited alongside Art. 26c para. 2 LOG in the introductory grounds for the decision being taken by a single judge.

Art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited alongside Art. 2 para. 1 LP in the introductory grounds for the decision being taken by a single judge.

Art. 64 LTF

This article is usually related to legal aid, but it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3. Exclusion rule applies.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is usually related to costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3 (the costs mentioned are 'spese' placed on the State, not a citation of Art. 66 LTF for imposing costs on the losing party).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 38.2006.25 DC/td · Lugano 19 aprile 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2006 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 8 marzo 2006 emanata da Ufficio regionale di collocamento di __________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. In data 3 marzo 2006 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha preso nei confronti dell'assicurato la seguente decisione formale:

" Egregio Signor RI 1,

a riguardo del corso di perfezionamento, le precisiamo quanto segue:

Titolo del corso: · __________ (__________) Organizzazione: · ____________________ Tel. __________

Date e orari del corso: · IMPORTANTE L'Organizzatore le invierà una convocazione indicante il giorno e l'ora d'inizio del corso unitamente al programma completo con le date e gli orari.

Indicativamente la informiamo che il corso non inizierà prima del 13.03.2006.

Giorni di corso: · 21 Luogo svolgimento: · __________ __________

Giusta gli art. 59, 59a, 59b cpv. 1, 59c, 59d, 60-62 LADI come pure gli art. 85 - 88 OADI è deciso quanto segue:

l'assicurato è tenuto a seguire il corso summenzionato.

Durante il corso avrà diritto al riconoscimento del rimborso delle spese per:

Spese di viaggio: 0.00

Spese per il vitto: 0.00

Spese per l'alloggio: 0.00

Obbligo di controllo

Durante la frequenza del corso deve adempiere all'obbligo di controllo presso l'URC come concordato con il/la suo/a consulente.

*Il controllo della disoccupazione è da effettuare come da istruzione del suo consulente URC sig. __________.*

Altre istruzioni

Devono essere effettuate le normali ricerche d'impiego.

Fattispecie e motivi:

Il corso in oggetto (__________) permetterà all'assicurato di perfezionare le sue conoscenze delle tecniche di ricerca di impiego al fine di migliorarne la sua idoneità al collocamento.

Indicazioni importanti:

Di regola, le prestazioni accordate vengono pagate mensilmente una volta che i giustificativi necessari (attestato dell'organizzatore del corso, ricevute, formulario "Indicazioni della persona assicurata - FAUT", ecc.) sono stati consegnati alla cassa. Il

diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo (mese civile) a cui si riferisce.

In caso di mancata frequentazione del provvedimento assegnato senza valide giustificazioni, l'assicurato potrà essere sospeso dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla notifica a:

Ufficio regionale di collocamento

______________________________

L'opposizione, redatta in lingua italiana, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata (ricevuta), contenere una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. All'opposizione dovrà essere allegata la decisione impugnata (ricevuta) e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Gli eventuali mezzi di prova devono essere allegati, per quanto possibili." (Doc. 29)

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione all’URC, nella quale si è così espresso:

" La presente. per inoltrare regolare ricorso per l'obbligo ad effettuare il corso __________.

Con stupore vengo a sapere, durante il colloquio di consulenza in data 3 marzo 2006, con il Sig. __________, che il mio precedente collocatore __________, ha deciso d'ufficio che devo partecipare al corso senza minimamente discutere le mie esigenze o informarmi e cosa più importante senza motivarmi tale decisione.

Faccio notare che il corso __________, non ha nessuna valenza (vedi info sito __________), se non quello di occupare il tempo, ma come già comunicato al Sig. __________, non tutti i disoccupati sono uguali!!.

Non ritenendolo utile, per il sottoscritto, richiedo ufficialmente di essere esonerato, anche perché impegnato, sia nel mio lavoro attuale al 50%, sia nella ricerca e pianificazione di un progetto concreto, già ventilato ai due collocatori, che mi occupa giornalmente (contatti con enti statali e privati), e che ha l'obiettivo di sondare nel campo socio-sanitario, settore da cui provengo, se c'è la possibilità di creare un'azienda.

Vi faccio presente che nella mia documentazione consegnata all'URC, vi è un attestato, "Workshop progetto per il vostro futuro", che certifica sicuramente che sono in grado di valutare e utilizzare tutti i mezzi per eseguire ricerche di lavoro (scopo che si prefigge il corso __________).

Vi rammento inoltre, che dirigendo a tutt'oggi il settore Logistico per la clinica in cui lavoro, utilizzo già tutte quelle strategie e mezzi che servono a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Interpellando il Sig. __________ e chiedendo i motivi per cui dovrei partecipare al corso, mi comunicava che era una decisione del suo collega!! Ritengo che tale affermazione non è assolutamente accettabile.

In caso contrario, ritengo un mio diritto ottenere risposte alle seguenti domande:

1. Su quali basi legali si fonda tale corso?

2.

Per quale motivo devo partecipare a tale corso e l'obiettivo che si prefigge?

3.

Quali sono i parametri per giudicare chi deve seguire il corso e le qualifiche di chi giudica quali devono essere?

4.

Se il corso è obbligatorio, quanti hanno potuto beneficiare dell'esonero e su quali basi?

5.

Se si è obbligati, come mai non viene dato come informazione durante il corso d'introduzione alla disoccupazione?

6. Tale decisione non lede la liberta del cittadino?

7.

È corretto che il collocatore possa decide senza interpellare minimamente l'interessato, su che base legale?

Se il corso è davvero obbligatorio vorrei ricevere la documentazione che l'attesti." (Doc. A2)

1.3. Con decisione su opposizione dell’8 marzo 2006 l’URC di __________ ha dichiarato irricevibile l’opposizione, argomentando:

" Nel presente caso, non è data la possibilità di interporre opposizione ad una decisione concernente la frequenza di una misura attiva del mercato del lavoro come peraltro enunciato nei rimedi giuridici della stessa:

*"Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico…"*

Nel caso in cui l'assicurato non dovesse ottemperare le istruzioni contemplate nella decisione, l'URC è tenuto a sottoporre il caso al competente Ufficio giuridico, comunicandone i fatti (mancato inizio di una misura del mercato del lavoro)." (Doc. A1)

1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale chiede di essere esonerato dalla frequentazione del corso, argomentando:

" come comunicato sia verbalmente che tramite scritto del 6 marzo 2006 all' ufficio regionale di collocamento, sto eseguendo un sondaggio, sia cartaceo che con riunioni pomeridiane, alfine di poter avere le informazioni necessarie per valutare seriamente la possibilità di costituire una società attiva nel sociosanitario, settore nel quale lavoro.

Inoltre, essendo professionalmente ancora attivo al 50% presso la __________. di __________ e dovendo presenziare alle riunioni di direzione, in quanto membro, non ho il tempo materiale per corsi non necessari per il mio reinserimento professionale.

Essendo da oltre 13 anni attivo anche a livello direzionale, ritengo che il corso __________, che non è riconosciuto e che si prefigge di insegnare a redigere lettere e valutare le opportunità di lavoro, non faccia al caso mio.

Mentre, non appena avrò le informazioni sopraccitate, sarò più che disponibile a frequentare il corso aziendale che mi servirà in previsione di un' attività lavorativa indipendente che mi permetterà di rientrare attivamente al 100%, ed eventualmente di creare altri posti di lavoro.

Purtroppo il collocatore, non volendo entrare in merito alle mie esigenze (vedi loro scritto dell' 8 marzo 2006) e asserendo che i disoccupati per la legge sono tutti uguali, non ha ritenuto importante esonerarmi dal corso." (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 16 marzo 2006 l’URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:

" La decisione su opposizione dichiarata irricevibile dall'URC, in materia di partecipazione ad una misura del mercato del lavoro prevista dalla LADI.

Con la contestata decisione, l'Ufficio regionale di collocamento ha dichiarato irricevibile l'opposizione interposta dal signor __________, poiché non è possibile contestare una decisione a favore, nella fattispecie l'assicurato avrebbe potuto unicamente opporsi alle disposizioni inerenti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto alloggio e materiale didattico.

Nel merito:

L'Ufficio regionale di collocamento conferma integralmente le motivazioni contenute nell'atto d'opposizione del 8 marzo 2006.

Nel frattempo l'assicurato ha confermato che non può partecipare a tale provvedimento, di conseguenza l'URC ha sottoposto al competente Ufficio giuridico la pratica per esame, la quale è tuttora pendente.

Alleghiamo la documentazione completa richiesta.

Alla luce di quanto sopra esposto proponiamo che la decisione su opposizione sia confermata." (Doc. III)

1.6. Il 20 marzo 2006 l’assicurato ha inviato uno scritto e ulteriore documentazione (cfr. DOC V e B1-B9), sui quali l’amministrazione ha preso posizione il 27 marzo 2006 (cfr. DOC VII)

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché

c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.

Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.

L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni creano uffici regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

" (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale.

Se un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.

Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.

Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato.

In quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:

" (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom

30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten.”

(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)

Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.

2.5. Nell’evenienza concreta, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.4.), un'opposizione davanti all’amministrazione (e,se del caso, un ricorso davanti al TCA) può essere interposta soltanto contro la sanzione che farà eventualmente seguito alla mancata partecipazione alla misura inerente al mercato del lavoro.

Un assicurato può invece contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999, nella causa M.M.).

L'URC di Bellinzona nella sua decisione del 3 marzo 2006 ha del resto precisamente indicato che: "Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico" (cfr. consid. 1.1).

Di conseguenza questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione dell’ URC di __________ che ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata dall'assicurato per mancanza di interesse degno di protezione.

2.6. A titolo abbondanziale il TCA segnala che in una sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa M., C 349/05, l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta ad un assicurato che era rimasto ingiustificatamente assente da un corso durante alcuni giorni.

In particolare la nostra Massima Istanza si è così espressa:

" Der 1964 geborene M.________ arbeitete vom 1. Juni 2002 bis 28. Februar 2005 als Buchhalter in der Firma F.________. Am 28. Februar 2005 meldete er sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zur Arbeitsvermittlung an.

Dieses forderte ihn am 5. April 2005 auf, am Standortbestimmungsund Bewerbungskurs cm-p Transit Sentiero Typ A für Kaderleute und

Fachspezialist/-innen aus unteren und mittleren Kaderfunktionen (Ein

Begleitprogramm für die Stellensuche mit persönlichem Coaching) teilzunehmen.

Der Kurs fand vom 25. April 2005 bis 3. Juni 2005 an 10 Tagen verteilt jeweils von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Der Versicherte hat den Kurs am 25. und 27. April 2005 besucht. Am 26., 28. und 29. April 2005 fehlte er entschuldigt (wegen eines Vorstellungsgesprächs und Unfalls). Am 4., 12., 19. und 26. Mai sowie 3. Juni 2005 blieb er dem Kurs unentschuldigt fern. Mit Verfügung vom 27. Juni 2005 stellte ihn das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (AWA) wegen unentschuldigten Fernbleibens vom Kurs ab 4. Juli

2005 für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung ein. Die dagegen erhobene Einsprache wies es mit Entscheid vom 16. August 2005 ab.

(…)

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherte zu Recht wegen Nichtbefolgung von Weisungen für die Dauer von fünf Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. Wird gegen eine Einstellungsverfügung Beschwerde erhoben, hat das Gericht vorfrageweise zu entscheiden, ob die Anweisung zum

Kursbesuch zu Recht ergangen ist (SVR 1998 ALV Nr. 12 S. 38 Erw. 3d).

2.1 Die Vorinstanz hat mit zutreffender und überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass keine stichhaltigen Gründe ausgewiesen sind, die den Kursbesuch für den Beschwerdeführer als unzumutbar erscheinen liessen.

2.2

2.2.1Der Versicherte wiederholt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde die bereits vorinstanzlich vorgebrachte Kritik, der Kurs habe ihm keine neuen Ideen vermittelt, da er schon öfters die Arbeitsplätze gewechselt habe und

Bewerbungsgespräche für ihn nichts Neues gewesen seien. Für ihn wären Sprachkurse mit Zertifikat sinnvoller gewesen. Weiter bemängelt er generell die Qualität des Kurses. Er habe z.B. seinen Lebenslauf entsprechend den Kursangaben abgeändert, worauf die Reaktion bei zwei Vorstellungsgesprächen negativ gewesen sei. Zudem habe kein Erfahrungsaustausch zwischen den

Kursteilnehmern stattgefunden, da diese entweder nicht zum Mitmachen bereit oder nicht auf dem gleichen Niveau gewesen seien. Da der Kurs nichts gebracht habe, habe auch ein kompetenter Kursleiter nichts genützt.

Die Vorinstanz hat zu Recht erwogen, dass der Kurs grundsätzlich geeignet war, die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten zu fördern. Auf Grund des Kursinhalts wäre der Kurs zumindest geeignet gewesen, ihm neue Perspektiven zu eröffnen und neue Ansätze bei der Stellensuche finden zu helfen. Die vermittelten spezifischen Kenntnisse können, unabhängig von Branche und Tätigkeit, für das berufliche Fortkommen von entscheidender Bedeutung sein

und mithin die Vermittlungsfähigkeit fördern (vgl. auch Urteil N. vom 16. November 2005 Erw. 3.1, C 253/05). Auch wenn dem Teilnehmer eines Weiterbildungskurses die kritische Beurteilung des Kurskonzepts oder der -leitung grundsätzlich unbenommen ist, sind keine Gründe ersichtlich, welche die erwähnte Haltung des Versicherten rechtfertigen würden (vgl. auch Urteil K. vom 12. Mai 1997, C 84/97).

Soweit er einwendet, Sprachkurse wären für ihn angebrachter gewesen, ist festzuhalten, dass für die Anordnung arbeitsmarktlicher Massnahmen ein relativ weiter Ermessensspielraum besteht. Sie sind zu absolvieren, soweit sie der versicherten Person zumutbar sind. Inhaltlich trifft das hier zu. (…)."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

terzi implicati