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38.2005.84 • TCAS TI 38.2005.84 Generato dall'IA

Insured Challenging Unemployment Benefit Suspension Lacks Standing for Direct Court Appeal

Numero d'incarto 38.2005.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured individual appealed a decision by the unemployment insurance fund that suspended their right to benefits for 31 days, starting from their registration date, due to job loss deemed to be their fault resulting from poor interpersonal conduct despite prior warnings. The court declared the appeal inadmissible because, according to the applicable law regarding unemployment insurance, challenges to benefit suspension decisions must first be filed as a written opposition directly with the administrative body that issued the original decision, not initially with the court; consequently, the court transmitted the matter back to the insurance fund to examine the opposition.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso al TCA contro una decisione formale di assicuraz. disoccupazione irricevibile.Andava inoltrata opposizione alla Cassa.Il TCA può chinarasi solo su decisioni su opposizione che quest'ultima deve emanare.Atti trasmessi alla Cassa per emettere entro un termine adeguato il citato provvedimento

Parole chiave

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sospensione delle indennità di disoccupazione disoccupazione prestazione d'assicurazione sociale cassa di assicurazione questioni processuali organo dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 V 507
(K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid.
DTF 114 V 149
4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag.
DTF 111 V 406
AHV Contribution Dispute: Deemed Compliance for Mistaken Cost Advance Payment
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 52 cpv. 2 LPGA

Cited for the requirement that the opposition decision must be issued within an adequate period and be reasoned.

Art. 52 cpv. 1 LPGA

Cited as the general rule for appealing decisions, but noted as being superseded by Art. 100 LADI in this specific context.

Art. 100 LADI

Cited for the specific procedure applicable to unemployment insurance decisions, particularly regarding the simplified procedure and appeal competence.

Art. 85b LADI

Cited in relation to the establishment of regional placement offices and their competence.

Art. 127 OADI

Cited to define the competence for oppositions against decisions from regional placement offices and in all other cases.

Art. 30 LPGA

Cited for the general obligation of social insurance bodies to accept and transmit documents that are erroneously sent to them.

Art. 58 cpv. 3 LPGA

Cited for the obligation of an authority that considers itself incompetent to transmit the appeal without delay to the competent tribunal.

Art. 56 cpv. 1 LPGA

Cited as the basis for appealing a decision on opposition to the Federal Supreme Court of Social Affairs.

Art. 56 cpv. 2 LPGA

Cited to allow for an appeal if the cantonal unemployment fund does not issue an opposition decision within an adequate period.

Art. 10 OPGA

Cited as the standard to which the insured's opposition satisfies the formal requirements.

Art. 26 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited as the legal basis for the Tribunal to decide with a single judge in cases not raising principal legal questions.

Art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited as the legal basis for the Tribunal to decide with a single judge in cases not raising principal legal questions.

Art. 1 LADI

Cited for the applicability of LPGA provisions to mandatory unemployment insurance.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 38.2005.84 dc/gm · Lugano 28 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sull' "opposizione" del

23 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 24 agosto 2005 la Cassa CO 1 ha preso nei confronti di __________ la seguente decisione formale:

" (…)

Il diritto all'indennità di disoccupazione è sospeso per 31 giorni a decorrere dal 1° aprile 2005. Siccome l'iscrizione è avvenuta unicamente il 13 giugno 2005 la penalità decorrerà da tale data.

Fattispecie e motivi:

L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

La disoccupazione è imputabile all'assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro.

Nel suo caso la spettabile __________ di __________ ha inoltrato la disdetta 29 ottobre 2004 per fine febbraio 2005, disdetta che si è prolungata fino alla fine di maggio 2005 vista la sua malattia durante il periodo di disdetta. Il contratto di lavoro è stato sciolto in seguito a delle lamentele dei soci sul suo comportamento e dei difficili rapporti con i colleghi. Il datore di lavoro le ha inviato una lettera in data 27 luglio 2004 dove invitava lei, e altre colleghe a voler migliorare i rapporti interpersonali. A tale ammonimento lei non ha dato alcuna evasione e ci risulta inoltre che non ha proceduto ad alcuna rivendicazione.

In considerazione di quanto sopra e, tenuto parzialmente in considerazione le sue osservazioni, la Cassa ritiene di applicare una sospensione del diritto alle indennià ridotta al minimo di una colpa grave.

La presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione facendo per scritto opposizione presso la cassa di disoccupazione. L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova." (cfr. Doc. G)

1.2. Contro questa decisione l'assicurata il 23 settembre 2005, per il tramite di un patrocinatore, ha inoltrato un'"opposizione" presso il TCA nella quale si chiede quanto segue:

" (...)

1. La decisione 24 agosto 2005 dell'__________, Cassa CO 1, è annullata;

2. E' accertata l'infondatezza delle motivazioni addotte dal __________, nell'ambito del licenziamento della signora RI 1;

3. Protestate spese, tasse e ripetibili." (cfr. Doc. I, pag. 6)

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

2.3. Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L'art.

100 cpv. 1 LADI prevede che:

" Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo

51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."

Le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

L'art.

100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un altro servizio".

Quest'ultima disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo *85b* LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv. 2).

Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro".

2.4. Nella presente fattispecie, correttamente la Cassa CO 1 ha indicato che contro la decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione scritta presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).

Il presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli atti vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; in particolare nella già citata Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 a pag. 33 il SECO ricorda che "les exigences relatives aux conclusions et à la motivation sont peu élevées en cas d'opposition. Il suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que l'on puisse inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del 24 agosto 2005.

In una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA).

La LPGA ha invece codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura, l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio", cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind"

- e 582).

La Cassa CO 1 dovrà pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv.

2 LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:

" L'opposition fait partie de la procédure en matière d'assurances sociales au cours de laquelle l'organe d'exécution qui statue en première instance doit clarifier le droit à l'indemnité. Les prestations sont en règle générale versées dans le courant du mois suivant (art. 30 OACI). De longues recherches, de même qu'une opposition retarderont d'autant les versements. Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon la maxime d'office et que la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera en premier lieu à préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs d'appréciation."

(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34; vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)

Va infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se la Cassa cantonale di disoccupazione non emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 42: "Les recours interjetés contre un refus de droit ou en raison d'un retard injustifié ne sont dès lors plus traités par l'autorité de surveillance, mais par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar, pag. 560-562).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'"opposizione" del 23 settembre 2005 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e renda una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti