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38.2005.82 • TCAS TI 38.2005.82 Generato dall'IA

Insured Party v. Social Insurance Fund Settlement Approval

Numero d'incarto 38.2005.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party appealed a decision from the social insurance fund regarding unemployment benefits, but during the proceedings, a settlement was proposed whereby the fund's prior decision would be annulled and the insured party would waive legal costs. Since the insured party and the fund subsequently accepted this settlement, and the court confirmed it complied with legal requirements regarding the possibility of settling social insurance disputes, the court officially approved the settlement and consequently struck the case from the record, with costs borne by the state.

Regesto Legislator

Ufficiale

Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti che è stata omologata dal TCA, in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di assicurazioni sociali indennità di disoccupazione dell'assicurato cassa di assicurazione ripetibili adattamento delle prestazioni d'assicurazione gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 50 LPGA
Cited to establish the basis for composing the dispute through settlement (transazione) which led to the case being struck from the roll.
non si percepisce tassa di giustizia
This phrasing in the dispositive waives the collection of the judicial fee in the settlement.
le spese sono poste a carico dello Stato
This order allocates the costs of the procedure to the State, as part of the terms of the settlement.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 50 LPGA

Cited to establish the basis for composing the dispute through settlement (transazione) which led to the case being struck from the roll.

non si percepisce tassa di giustizia

This phrasing in the dispositive waives the collection of the judicial fee in the settlement.

le spese sono poste a carico dello Stato

This order allocates the costs of the procedure to the State, as part of the terms of the settlement.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 38.2005.82 dc/gm · Lugano 6 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 19 settembre 2005 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del 19 agosto 2005 emanata da Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa del 10 ottobre 2005 della parte convenuta (cfr. Doc. III);

preso atto degli scritti del __________ del

12 maggio 2005, 24 ottobre 2005 e 21 novembre 2005 (cfr. Doc. B, H1 e XII1);

richiamato il verbale di audizione delle testi __________ e __________ del __________ e le dichiarazioni formulate dall'assicurato durante l'udienza del 23 febbraio 2006 (cfr. Doc. XVII);

ritenuto che al termine dell'udienza il presidente del TCA ha proposto la seguente soluzione transattiva:

" - la decisione su opposizione della Cassa CO 1 del 19.8.2005 è annullata;

- il sig. RI 1 rinuncia alle ripetibili." (cfr. Doc. XVII)

rilevato che l'assicurato e la sua patrocinatrice hanno accettato seduta stante tale proposta;

preso atto che la Cassa CO 1, con lettera del 1° marzo 2006, ha pure aderito alla proposta transattiva, così autorizzata dal SECO (cfr. Doc. XVIII e XVIII1);

ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:

"1Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

2L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

3I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella causa B., K 29/05; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo