Withdrawal of Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a decision that upheld an insured person's objection, thereby annulling a prior decision which had suspended the insured's right to unemployment benefits for 20 days. However, the appealing party subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the court. Consequently, the court declared that the matter had become moot and ordered the case to be struck from the rolls without imposing any court fees or expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAdisposizioni della Legge di procedura 6.4.61, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Withdrawal of Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension: However, the appealing party subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the court. Consequently, the court declared that the matter had become moot and ordered the case to be struck from the rolls without imposing any court fees or expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cites this law as the basis for the decision to strike the case from the rolls because it became devoid of object.
This order explicitly rules on the non-imposition of court fees and costs.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 38.2005.59 dc/fz · Lugano 13 luglio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 7 luglio 2005 interposto da
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 emanata da Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti, in particolare la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 con la quale la Sezione del lavoro ha accolto l'opposizione dell'assicurata ed ha annullato la decisione del 28 febbraio 2005 con la quale la ricorrente era stata sospesa per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione;
preso atto che con lettera 11.07.05 la ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (II);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo