Administrative Appeal Mootness Due to Agency Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a petition challenging a prior administrative decision concerning unemployment insurance benefits. The opposing administrative body subsequently informed the appellate court that it was withdrawing the decision under appeal and would conduct further investigations before issuing a new, appealable ruling. The court reasoned that under relevant procedural law, an administrative authority can reconsider a decision challenged by an appeal until it submits its formal response to the court, which rendered the appellant's filing moot. Therefore, the court ordered the case stricken from the docket without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Ufficialestralcio della causa dai ruoli,poiché,a seguito dell'emissione,da parte della Cassa,di una nuova decisione prima della risposta (con cui è stata annullata la decis. su opposizione impugnata per procedere a ulteriori accertamenti e poi emanare una nuova decisione formale),è divenuta priva di oggetto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited to establish the insurer's right to reconsider the decision, which led to the appeal becoming moot.
This procedural rule is cited as the basis allowing the administrative authority to review the challenged decision until its response is sent, justifying the appeal being struck out.
This order dictates the main action: striking the appeal from the rolls because it became obsolete.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 38.2005.14 dc/gm · Lugano 7 febbraio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 18 gennaio 2005 interposto da
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2004 emanata da Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista in particolare la lettera 3 febbraio 2005 della parte convenuta del seguente tenore:
" Ci riferiamo all'incarto sopra menzionato e, dopo attento esame del ricorso, vi chiediamo lo stralcio della causa.
La cassa annulla la decisione su opposizione del 20 dicembre 2004, come da decisione allegata, e procede ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali pronuncerà una nuova decisione formale, attaccabile con opposizione." (cfr. Doc. V e V1);
ricordato che secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso;
precisato inoltre che anche secondo l'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo