Appeal Dismissed as Moot Due to Administrative Reconsideration Granting Waiver
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision that rejected their application for a waiver of restitution for wrongfully received unemployment benefits, based on the applicant's failure to promptly prove financial hardship. While the appeal was pending, the administrative section reconsidered the matter based on documentation finally submitted with the appeal, found that both cumulative conditions for the waiver—including severe economic hardship—were met, and issued a new decision granting the waiver and annulling the prior denial. Consequently, the court determined that the administrative authority's subsequent action rendered the appeal moot, leading to its dismissal from the docket without costs or fees.
Regesto Legislator
Ufficialestralcio della causa dai ruoli, poiché, a seguito dell'emanazione di una nuova decisione su opposizione che accoglie integralmente l'opposizione, è divenuta priva di oggetto. Obbligo di impartire un termine di riflessione prima di decidere sulla base degli atti
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal became devoid of object (cassation for loss of object) because the administrative authority re-examined the challenged decision before sending its reply, as permitted by this article.
This is the formal instruction in the dispositive ordering the appeal to be struck from the rolls.
This provision mandates that no fees or costs shall be collected.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 38.2004.58 dc/gm · Lugano 30 novembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 4 agosto 2004 interposto da
RI 1 contro
la decisione del 5 luglio 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista la decisione su opposizione del 5 luglio 2004 con la quale la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di condono inoltrata dall'assicurata, in quanto quest'ultima non avrebbe tempestivamente comprovato le sue difficoltà finanziarie (cfr. Doc. A1);
letto il ricorso del 4 agosto 2004 inoltrato dall'assicurata (cfr. Doc. I);
letta pure la risposta di causa del 23 settembre 2004, del seguente tenore:
" (...)
Per quanto riguarda il secondo presupposto cumulativo, a sapere quello di trovarsi in gravi difficoltà economiche, va osservato quanto segue.
La ricorrente è stata sollecitata due volte a compilare il relativo questionario e a produrre la documentazione necessaria all'esame della domanda di condono, tuttavia senza successo (cfr. doc. 7 e 8). Pure in sede di opposizione l'assicurata ha nuovamente rifiutato di fornire le necessarie informazioni. È soltanto con la presentazione del ricorso qui in esame che la signora RI 1 ha finalmente ottemperato all'obbligo di collaborare all'esame della sua domanda di condono (art. 28 LPGA), fornendo i dati relativi alle sue entrate e uscite. Sulla base di tali dati è stato possibile esaminare il secondo presupposto cumulativo necessario per la liberazione dall'obbligo di restituzione di prestazioni percepite a torto.
Considerata la struttura delle entrate e delle uscite dell'assicurata, visti i documenti prodotti in corso di procedura (doc. A3-A8), nonché la copia della notifica di tassazione 2001-2002 richiesta direttamente dall'amministrazione all'autorità fiscale (doc. 3), si deve giungere alla conclusione che il presupposto del grave rigore economico è, nel caso concreto, adempiuto.
Visto quanto precede, considerato come entrambe le condizioni cumulative relative alle domande di condono, contemplate dagli articoli 95 LADI, 25 LPGA e 5 OPGA, siano nel caso concreto adempiute, lo scrivente Ufficio, in applicazione dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, ritiene di dovere modificare la decisione su opposizione 5 luglio 2004 nel senso che l'opposizione è accolta e la decisione emessa il 18 dicembre 2003 è dunque annullata. (...)" (cfr. Doc. IV)
preso atto della nuova decisione su opposizione del 23 settembre 2004 che accoglie l'opposizione e annulla la decisione del 18 dicembre 2003 (cfr. Doc. IV 1);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
precistato, a titolo abbondanziale, che secondo l'art. 43 cpv. 3 LPGA
" se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia."
(cfr. al riguardo DTF 129 V 267);
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo