Unemployment Insurance Recourse Dismissed Due to Administrative Reconsideration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a recourse against a decision regarding unemployment insurance benefits, but the administrative body subsequently requested the removal of the case from the court's rolls because it had canceled its prior decision and intended to conduct further investigations before issuing new formal decisions. The court reasoned that under relevant procedural law, the administrative authority retains the power to reconsider a decision against which a recourse has been filed up until it submits its response to the reviewing court, thereby rendering the pending appeal moot, leading to the dismissal of the recourse from the rolls and an award of costs to the appellant.
Regesto Legislator
Ufficialestralcio della causa dai ruoli,poiché,a seguito dell'emissione,da parte della Cassa,di una nuova decisione prima della risposta (con cui è stata annullata la decis. su opposizione impugnata per procedere a ulteriori accertamenti e poi emanare una nuova decisione formale),è divenuta priva di oggetto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis allowing the insurer to reconsider the contested decision, leading to the case becoming moot.
Cited as the procedural rule allowing the administrative authority to review the contested decision before sending its reply, which resulted in the appeal being struck from the rolls.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 38.2004.103 dc/gm · Lugano 2 febbraio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 22 dicembre 2004 interposto da
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2004 emanata da Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista in particolare la lettera 26 gennaio 2005 della parte convenuta del seguente tenore:
" Ci riferiamo agli incarti sopra menzionati e, dopo attento esame del ricorso, vi chiediamo lo stralcio delle cause.
La cassa annulla le decisioni su opposizione del 7 dicembre 2004, come da decisioni allegate, e procede ad ulteriori accertamenti, al termine dei quali pronuncerà delle nuove decisioni formali, attaccabili con opposizione." (cfr. Doc. III e III bis);
ricordato che secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso;
precisato inoltre che anche secondo l'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
la Cassa CO 1 verserà alla parte ricorrente CHF 300.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo