Physician Reimbursement Dispute Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHealth insurance funds initiated conciliation proceedings against a physician seeking the reimbursement of CHF 69,805.20 for billing amounts in 1993 exceeding the average index of 150 for general practitioners with radiology services. Following discussions, the Arbitral Tribunal President proposed a settlement where the physician would return 50% of the amount claimed for both 1992 and 1993, a proposal to which both parties subsequently agreed. Consequently, the conciliation attempt was declared successful, the dispute was struck from the rolls, and the procedural costs were split evenly between the health insurance funds and the physician.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 al. 1 LTF; Physician Reimbursement Dispute Settlement: Following discussions, the Arbitral Tribunal President proposed a settlement where the physician would return 50% of the amount claimed for both 1992 and 1993, a proposal to which both parties subsequently agreed. Consequently, the conciliation attempt was declared successful, the dispute was struck from the rolls, and the procedural costs were split evenly between the health insurance funds and the physician.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is the implicit basis for the decision regarding the distribution of the procedural costs (spese processuali) in order 3.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00061 arb 28/95 dc/nh · Lugano 14 aprile 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle
__________ rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________ , rappr. da: avv. __________ letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere
constatato che nell'anno 1993 il medico ha fatto registrare un indice 177, chiedono la restituzione di fr. 69'805.20 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della
media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor __________ in data 1° luglio 1995 (Doc. D4);
richiamata l'udienza del 24 marzo 1997 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Le parti riconfermano le rispettive posizioni. Dopo ampia discussione il Presidente propone la seguente soluzione conciliativa: il dott. __________ restituirà il 50% dell'importo chiesto in restituzione dalle casse malati negli anni 1992 e 1993. Il Dottore chiede un termine per potersi pronunciare su questa proposta. Il termine di 10 giorni viene assegnato seduta stante.
In caso di accettazione della proposta essa sarà trasmessa per presa di posizione alle casse malati. Se la conciliazione riuscirà le vertenze verranno stralciate dai ruoli. In caso di mancata conciliazione l'esperimento verrà dichiarato fallito senza ulteriori formalità." (Doc. VIII)
rilevato che le parti, in data 2 e 11 aprile 1997, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 24 marzo 1997 (cfr. Doc. X e XI);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr. 300.-
dott. _____________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo