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37.1995.54 • TCAS TI 37.1995.54 Generato dall'IA

Health Insurance Funds v. Physician: Billing Index Dispute and Settlement

Numero d'incarto 37.1995.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Health insurance funds initiated a conciliation attempt seeking repayment of CHF 24,857.92 from a physician whose 1993 billing index (165) significantly exceeded the group average benchmark of 150. During the hearing, the physician cited delayed manual invoicing as a contributing factor, which the insurers contested by arguing timely billing would have only increased prior years' high averages. A negotiated settlement was reached after the Arbitral Tribunal President proposed reducing the amount owed by one-quarter to account for the physician's practice conditions, leading the parties to agree on a restitution amount of CHF 18,642.75, resulting in the successful conciliation and dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Health Insurance Funds v. Physician: Billing Index Dispute and Settlement: During the hearing, the physician cited delayed manual invoicing as a contributing factor, which the insurers contested by arguing timely billing would have only increased prior years' high averages. A negotiated settlement was reached after the Arbitral Tribunal President proposed reducing the amount owed by one-quarter to account for the physician's practice conditions, leading the parties to agree on a restitution amount of CHF 18,642.75, resulting in the successful conciliation and dismissal of the case.

Parole chiave

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casse malati fine del processo assicurazione malattia assicuratore fatturazione ospedaliera responsabilità medica Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited implicitly through the decision to allocate court costs between the parties in order 3.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00054 DC/fz · Lugano 31 ottobre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo

vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle

__________ rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattie (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________

contro

dott. __________,

letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere constatato che nell'anno 1993 il medico ha fatto registrare un indice 165, chiedono la restituzione di fr. 24'857.92 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della media del gruppo "medicina generale senza radiologia") (Doc. I);

preso atto delle osservazioni formulate dal dottor __________ in data 29 giugno 1995

(Doc. C2);

richiamata l'udienza del 28 ottobre 1996 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" Il Presidente ricorda i contenuti della giurisprudenza federale e del Tribunale arbitrale ticinese in questo settore. L'avv. __________ sottolinea che l'indice 150 permette già di tenere globalmente conto di tutte le circostanze del caso concreto. Il dottor __________ si dichiara disposto a trovare una soluzione conciliativa. Egli conferma i motivi già esposti nella lettera 3 luglio 1995 e aggiunge che poiché egli, insieme alla moglie, fattura ancora a mano, succede purtroppo che delle fatture vengano emesse con uno o due anni di ritardo (con degli effetti negativi visto che le medie vengono calcolate pro paziente e pro anno). L'avv. __________ sottolinea che questa argomentazione non può essere considerata visto che se la fatturazione fosse stata emessa puntualmente, la media per gli anni precedenti già alta sarebbe risultata ancora più elevata. Il dottor __________ si dichiara disposto a restituire fr. 17'000.-- .

L'avv. __________ ritiene per principio che il medico dovrebbe restituire tutto l'importo ma invita però il Presidente a formulare una sua proposta.

Il Presidente con riferimento alla sentenza D. del 29.11.95 propone di ridurre di un quarto l'importo da restituire per tener conto delle condizioni nelle quali il medico esercita la propria attività. Propone quindi di restituire fr. 18'642.75.

Il dottor __________ e le casse malati accettano la proposta. L'esperimento di conciliazione è pertanto riuscito e la vertenza sarà stralciata dai ruoli.

A questo punto, su esplicita domanda dell'avv. __________, il dottor __________ si dichiara disposto a chiudere su questa base anche la vertenza relativa all'anno 1991 attualmente pendente presso la Commissione paritetica.

Letto, lo approvano e si firmano.

Copia del verbale alle parti seduta stante."

decreta

1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.

2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.

3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:

Casse malati: fr. 300.-

dott. __________ fr. 300.-.

4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

Il presidente del Tribunale arbitrale

Daniele Cattaneo