Insurance Fund Reimbursement Dispute Settled by Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHealth insurance funds sought the reimbursement of CHF 1,153.91 from a physician because his billing index for 1993 (151) exceeded the group average index (150) for general practitioners with radiology; following a conciliation hearing where the presiding judge proposed the physician return 50% of the requested amount, both parties ultimately agreed to this settlement proposal. Consequently, the arbitration court declared the conciliation attempt successful, struck the case from the rolls, and divided the CHF 600 in procedural costs equally between the insurance funds and the physician.
Regesto Legislator
Generato dall'IAInsurance Fund Reimbursement Dispute Settled by Agreement: Consequently, the arbitration court declared the conciliation attempt successful, struck the case from the rolls, and divided the CHF 600 in procedural costs equally between the insurance funds and the physician.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis item in the operative part orders the division of procedural costs (spese processuali) between the parties.
This item in the operative part orders the case to be struck from the rolls following the successful conciliation.
This item in the operative part formally declares the conciliation attempt successful (riuscito).
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00037 arb 4/95 dc/nh · Lugano 28 aprile 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle
__________ rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________, rappr. da: avv. __________, letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere
constatato che nell'anno 1993 il medico ha fatto registrare un indice 151, chiedono la restituzione di fr. 1'153.91 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della
media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor _______ in data 4 luglio 1995 (Doc. C2);
richiamata l'udienza del 24 marzo 1997 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Le parti si riconfermano nelle rispettive posizioni. Il Presidente, tenuto conto degli atti dell'incarto e delle argomentazioni del dott. __________, formula la seguente proposta conciliativa: il Dottore restituirà il 50% dell'importo chiesto in restituzione dalle casse malati per l'anno 1993. Il Presidente assegna al dott. __________ un termine di 10 giorni, come richiesto dall'avv. __________, per pronunciarsi su questa proposta. La presa di posizione verrà successivamente trasmessa alle casse malati. In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli. In caso di mancato accordo l'esperimento di conciliazione verrà dichiarato fallito senza ulteriori formalità.
Copia del verbale alle parti seduta stante. Letto, lo approvano e si firmano." (Doc. VII)
rilevato che le parti, in data 15 e 24 aprile 1997, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 24 marzo 1997 (cfr. Doc. X e XII);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr. 300.-
dott. ____________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo