Insurance Providers v. Doctor (Overbilling Recovery)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA group of health insurance providers filed a conciliation request seeking recovery of CHF 48,277.59 from a doctor, representing amounts billed in 1993 that exceeded an index threshold of 150 for her specialty group. Following discussions where the doctor presented her arguments, the Arbitral Tribunal President proposed a settlement wherein the doctor would return 75% of the amounts claimed by the insurers for both 1992 and 1993, factoring in her defense. Since both parties subsequently agreed to this proposal, the court declared the conciliation attempt successful, struck the case from the rolls, and divided the procedural costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAInsurance Providers v. Doctor (Overbilling Recovery): Il Presidente, richiamata la giurisprudenza del TFA e del Tribunale arbitrale ticinese, propone la seguente soluzione conciliativa per gli anni 1992 e 1993: la dottoressa __________ restituirà il 75% dell'importo chiesto dalle casse malati, e ciò per tener conto delle argomentazioni da lei sviluppate negli scritti contenuti nell'incarto e nel corso dell'odierna udienza.
Parole chiave
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RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00035 ARB 2/95 dc/nh · Lugano 18 dicembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle
__________ rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________
contro
dott.ssa __________, rappr. da: avv. __________, letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere
constatato che nell'anno 1993 la dottoressa ha fatto registrare un indice 177, chiedono la restituzione di fr. 48'277.59 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della
media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dalla dott.ssa __________ in data 20 giugno 1995 (Doc. D4);
richiamata l'udienza del 2 dicembre 1996 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Le parti informano il Presidente di avere avviato nei giorni scorsi una discussione, per risolvere tutte le vertenze ivi compresa quella dall'anno 1991.
Il Presidente, richiamata la giurisprudenza del TFA e del Tribunale arbitrale ticinese, propone la seguente soluzione conciliativa per gli anni 1992 e 1993: la dottoressa __________ restituirà il 75% dell'importo chiesto dalle casse malati, e ciò per tener conto delle argomentazioni da lei sviluppate negli scritti contenuti nell'incarto e nel corso dell'odierna udienza.
L'importo ammonta dunque a fr. 76'538.25 per il 1992 e a fr. 36'207.75 per il 1993.
Il Presidente assegna alle parti un termine di 20 giorni per pronunciarsi su questa proposta. In caso di accettazione l'esperimento di conciliazione verrà dichiarato riuscito e le cause stralciate dai ruoli. In caso di mancato accordo esso sarà dichiarato fallito senza ulteriori formalità.
Copia del verbale alle parti seduta stante. Letto, lo approvano e si firmano."
rilevato che le parti, in data 12 rispettivamente 16 dicembre 1996, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 2 dicembre 1996 (cfr. Doc. V, VI e VII);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr. 300.-
dott. ssa __________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo