Health Insurance Funds v. Doctor (Settlement Approval)
Sintesi Legislator
Generato dall'IASeveral health insurance funds sued a doctor seeking the repayment of CHF 26,141.90 due to alleged billing irregularities for the year 1985, but the parties subsequently reached a settlement where the doctor agreed to pay a final amount of CHF 11,000.00, with expenses split equally. The Arbitral Tribunal struck the case from the record and approved the settlement, reasoning that such agreements in social insurance disputes generally require judicial ratification, and finding no substantive reason to oppose the transaction, which rendered the original claim moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 LAMI; Health Insurance Funds v. Doctor (Settlement Approval): The Arbitral Tribunal struck the case from the record and approved the settlement, reasoning that such agreements in social insurance disputes generally require judicial ratification, and finding no substantive reason to oppose the transaction, which rendered the original claim moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a general basis for the procedure before ordering the case removal due to settlement.
Cited as a general procedural basis before ordering the case removal due to settlement.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00033 ARB 6/87 · Lugano 6 aprile 1995 / nh · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo
vista la petizione del 28 dicembre 1994 inoltrata dalle seguenti Casse malati:
1.__________ 2.__________ 3.__________ 4.__________
tutte rappresentate dalla federazione ticinese delle casse malati (in seguito indicata FTCM), Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________;
contro Dott. __________, rappr. da: avv. __________,
letti ed esaminati gli atti, in particolare la petizione con la quale le Casse malati attrici esigono dal convenuto la restituzione di fr. 26'141.90 contestandogli delle irregolarità di fatturazione per l'anno 1985 (cfr. Doc. IX);
visto lo scritto 27 gennaio 1995 dell'avv. __________ all'avv. __________, del seguente tenore:
" Nella procedura arbitrale Cassa malati ____________e LLCC/Dott. __________, richiamato il colloquio telefonico di ieri, le confermo l'intervenuta transazione, sulla base del pagamento ad opera del suo cliente dell'importo a saldo di fr. 11'000.-, con ripartizione delle spese in ragione di metà e compensazione delle ripetibili."
(Doc. X)
letto pure lo scritto del 26 marzo 1995 con il quale l'avv. __________ comunica che "la transazione si è perfezionata, il convenuto avendo corrisposto l'importo pattuito di
fr. 11'000.-." (cfr. Doc. XII);
ricordato che, per costante giurisprudenza, per essere operanti nei contenziosi delle assicurazioni sociali, l'acquiescenza o la transazione contemplate in diritto civile devono di regola essere omologate dal giudice (cfr. SZS 1994 p. 231; STFA 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 423; DTF 111 V 61; DTF 104 V 165; RAMI 1983 p. 41; STFA 1969, p. 22; STFA 1968, p. 115 e 118 Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 23; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen 1989, p. 28; Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, p. 367);
stabilito che non esistono in concreto fondati motivi per opporsi alla transazione (cfr. Doc. IX pag.. 9-12 per le modalità con le quali è stato determinato l'importo chiesto in restituzione);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
visto l'art. 25 LAMI e le disposizioni del Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968;
decreta 1.- La causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.
2.- Le spese processuali di un importo totale di fr. 200.- sono così ripartite:
fr. 100.- a carico delle Casse malati attrici fr. 100.- a carico del dottor __________.
3.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo