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37.1995.30 • TCAS TI 37.1995.30 Generato dall'IA

Health Insurance Funds v. Physician: Settlement Ratification and Cost Allocation

Numero d'incarto 37.1995.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A dispute initiated by several health insurance funds against a physician, concerning billings for polypharmacy in the years 1983, 1984, and 1985, was concluded when the physician promptly remitted the agreed-upon settlement amount of CHF 45,000 to the funds' representative. The Arbitral Tribunal, noting the general requirement to ratify civil settlements in social insurance disputes and finding no substantive reasons to oppose the agreement, decreed that the case was removed from the docket due to the intervention and approval of the settlement, ordering the parties to equally share the modest procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 25 LAMI; Health Insurance Funds v. Physician: Settlement Ratification and Cost Allocation: The Arbitral Tribunal, noting the general requirement to ratify civil settlements in social insurance disputes and finding no substantive reasons to oppose the agreement, decreed that the case was removed from the docket due to the intervention and approval of the settlement, ordering the parties to equally share the modest procedural costs.

Parole chiave

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fine del processo casse malati vertenza di assicurazione sociale ripartizione delle spese assicurazione malattia partecipazione alle spese dell'assicurato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 25 LAMI
Cited as a general basis for the decision regarding the procedure in health and accident insurance matters.

Giurisprudenza citata

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DTF 111 V 61
423; DTF 111 V 61; DTF 104 V 165; RAMI 1983 p.
DTF 104 V 165
423; DTF 111 V 61; DTF 104 V 165; RAMI 1983 p.
DTF 112 V 175
421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
DTF 104 V 162
Man v. Swiss Accident Insurance Institution (SUVA) concerning settlement for alcohol-induced injury and challenge to reduced benefits.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 25 LAMI

Cited as a general basis for the decision regarding the procedure in health and accident insurance matters.

Disposizioni del Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968

Cited as a general basis for the procedure followed by the Arbitral Tribunal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00030 ARB 4/87 · Lugano 17 luglio 1995 / nh · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo

vista la petizione (con istanza di esperimento di conciliazione) del 9 luglio 1987 inoltrata dalle seguenti Casse malati:

1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5. __________ 6. __________ 7. __________ 8. __________ 9. __________ 10. __________ 11. __________ 12. __________ 13. __________ 14. __________ 15. __________ 16. __________ 17. __________ 18. __________ 19. __________ 20. __________ 21. __________ 22. __________ 23. __________ 24. __________ 25. __________

tutte rappresentate dalla federazione ticinese delle casse malati (in seguito indicata FTCM), Bellinzona, patrocinata dall'avv._______________;

contro Dott. __________,

richiamato il verbale 22 novembre 1994 (Doc. XVII);

vista la lettera 10 marzo 1995 con il quale il dottor __________ propone di risolvere la vertenza restituendo fr. 30'000.- per gli anni 1983, 1984 e 1985 (Doc. XXI);

letto lo scritto 10 aprile 1995 nel quale le Casse malati attrici dichiarano di non poter accettare la proposta transattiva (Doc. XIII);

preso atto del nuovo scritto del 30 maggio 1995 del dottor __________ (Doc. XXV);

vista la lettera 22 giugno 1995 dell'avv. __________ al dottor __________, nella quale in particolare si legge:

" Le rendo noto che la Federazione ticinese delle Casse malati, da me patrocinata, nella sua veste di rappresentante delle Casse malati interessate, aderisce alla sua proposta di liquidare transattivamente le pretese per il titolo di polipragmasia relative alla sua fatturazione negli anni 1983, 1984 e 1985 con il versamento a saldo da parte sua di fr. 45'000.-, all'espressa condizione che detto versamento avvenga entro il 15 luglio p.v.

Non appena il versamento stesso sarà stato eseguito, chiederò lo stralcio dai ruoli della pendente procedura arbitrale, ritenuto che le spese, d'altronde modeste, sono a suo carico e che le mie mandanti rinunciano a ripetibili."

(Doc. XXVI1)

letto, infine, lo scritto 12 luglio 1995 dell'avv. __________ al Presidente del Tribunale arbitrale, nel quale il patrocinatore delle Casse malati attrici comunica che il convenuto ha tempestivamente corrisposto l'importo di fr. 45'000.- per cui la procedura può essere stralciata dai ruoli (cfr. Doc. XXVI);

ricordato che, per costante giurisprudenza, per essere operanti nei contenziosi delle assicurazioni sociali, l'acquiescenza o la transazione contemplate in diritto civile devono di regola essere omologate dal giudice (cfr. SZS 1994 p. 231; STFA 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 423; DTF 111 V 61; DTF 104 V 165; RAMI 1983 p. 41; STFA 1969, p. 22; STFA 1968, p. 115 e 118 Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 23; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen 1989, p. 28; Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, p. 367);

stabilito che non esistono in concreto fondati motivi per opporsi alla transazione (cfr. Doc. XV e XVII per le modalità con le quali è stato determinato l'importo chiesto in restituzione);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

visto l'art. 25 LAMI e le disposizioni del Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968;

decreta 1.- La causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.

2.- Le spese processuali di un importo totale di fr. 200.- sono così ripartite:

fr. 100.- a carico delle Casse malati attrici fr. 100.- a carico del dottor ___________.

3.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve moti­vazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente del Tribunale arbitrale

Daniele Cattaneo