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37.1995.25 • TCAS TI 37.1995.25 Generato dall'IA

Insurance Providers v. Doctor: Overbilling Settlement

Numero d'incarto 37.1995.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Health insurance providers filed a conciliation request against a doctor seeking the return of over 18,000 francs, representing billings in 1992 that exceeded the general medicine billing index limit of 150. Following a hearing where the Arbitral Tribunal President proposed the doctor repay 50% of the requested amount for both 1992 and 1993, both parties subsequently agreed to this settlement proposal. Consequently, the Tribunal declared the conciliation successful, struck the case from the rolls, and ordered the associated court costs to be split equally between the insurance providers and the doctor.

Regesto Legislator

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Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge; Insurance Providers v. Doctor: Overbilling Settlement: Following a hearing where the Arbitral Tribunal President proposed the doctor repay 50% of the requested amount for both 1992 and 1993, both parties subsequently agreed to this settlement proposal. Consequently, the Tribunal declared the conciliation successful, struck the case from the rolls, and ordered the associated court costs to be split equally between the insurance providers and the doctor.

Parole chiave

Generato dall'IA
sovrassicurazione spese di assicurazione malattie udienza di conciliazione contratto di cura gestione del sinistro mutualità nell'assicurazione malattie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge
This concluding order directs the formal notification of the decision to the involved parties.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

This concluding order directs the formal notification of the decision to the involved parties.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00025 arb 23/94 dc/nh · Lugano 14 aprile 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo

vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 inoltrata dalle

__________ rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________

contro

dott. __________, rappr. da: avv. __________, letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere

constatato che nell'anno 1992 il medico ha fatto registrare un indice 157, chiedono la restituzione di fr. 18'874.25 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della

media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);

preso atto delle osservazioni formulate dal dottor _______ in data 21 giugno 1994 (Doc. D2);

richiamata l'udienza del 24 marzo 1997 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" Le parti riconfermano le rispettive posizioni. Dopo ampia discussione il Presidente propone la seguente soluzione conciliativa: il dott. __________ restituirà il 50% dell'importo chiesto in restituzione dalle casse malati negli anni 1992 e 1993. Il Dottore chiede un termine per potersi pronunciare su questa proposta. Il termine di 10 giorni viene assegnato seduta stante.

In caso di accettazione della proposta essa sarà trasmessa per presa di posizione alle casse malati. Se la conciliazione riuscirà le vertenze verranno stralciate dai ruoli. In caso di mancata conciliazione l'esperimento verrà dichiarato fallito senza ulteriori formalità." (Doc. VIII)

rilevato che le parti, in data 2 e 11 aprile 1997, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 24 marzo 1997 (cfr. Doc. X e XI);

decreta

1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.

2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.

3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:

Casse malati: fr. 300.-

dott. _____________ fr. 300.-

4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

Il presidente del Tribunale arbitrale

Daniele Cattaneo