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37.1995.23 • TCAS TI 37.1995.23 Generato dall'IA

Health Funds v. Physician: Statistical Index Dispute Settlement

Numero d'incarto 37.1995.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Health insurance funds sought restitution from a physician for charges in 1992 exceeding a statistical index threshold, claiming the excess amount, but during a conciliation hearing, the physician's representative argued that the spike was due to a 1991 change in the statistical method to a per-patient average, noting that the physician's index had previously been stable (136-138) and that his patients were significantly older on average; consequently, the Arbitral Tribunal deemed the conciliation successful based on the parties' agreement to settle by having the physician reimburse 50% of the amounts claimed for 1992 and 1993, resolving the dispute and dismissing the case.

Regesto Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Health Funds v. Physician: Statistical Index Dispute Settlement: Il Presidente, dopo aver ricordato per quali motivi tratta solo ora gli esperimenti di conciliazione sollecitati negli anni 1994 e 1995, chiede al sig. __________ di indicare se corrisponde a verità quanto sostenuto dal medico nelle lettere contenute negli atti degli incarti e che cioè soltanto negli anni in questione ha iniziato ad essere segnalato, dopo moltissimi anni di attività professionale.

Parole chiave

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gestione del sinistro casse malati assicurazione malattia indicazioni sulla salute udienza di conciliazione responsabilità medica Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision regulates the allocation of court costs, which is explicitly done in order 3.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00023 ARB 21/94 DC/fz · Lugano 3 dicembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo

vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 inoltrata dalle

__________ rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________

contro

dott. __________, rappr. da: avv. __________, letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere

constatato che nell'anno 1992 il medico ha fatto registrare un indice 233, chiedono la restituzione di fr. 108'122.40 (e cioè ciò che eccede l'indice 150

della media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);

preso atto delle osservazioni formulate dal dottor _______ in data 25 giugno 1994 (Doc. D2);

richiamata l'udienza del 2 dicembre 1996 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" L'avv. __________ consegna copia della procura rilasciatagli in data 22.10.96 dal dottor __________.

Il Presidente, dopo aver ricordato per quali motivi tratta solo ora gli esperimenti di conciliazione sollecitati negli anni 1994 e 1995, chiede al sig. __________ di indicare se corrisponde a verità quanto sostenuto dal medico nelle lettere contenute negli atti degli incarti e che cioè soltanto negli anni in questione ha iniziato ad essere segnalato, dopo moltissimi anni di attività professionale.

Il sig. __________ risponde che è vero. Il dottore è stato segnalato a partire solo dal 1991 (compreso) quando si è modificato il metodo di attuazione del metodo statistico, passando dalla media del foglio di malattia alla media per paziente/anno. Probabilmente ciò è dovuto anche alla riduzione progressiva dell'attività a causa dell'invecchiamento dei pazienti. L'avv. __________ sottolinea che negli anni precedenti il 1991 il medico presentava un indice che si situava tra il 136 e il 138.

Il Presidente, preso atto delle argomentazioni delle parti, considerato che per molti anni il dott. __________ ha esercitato senza nessuna segnalazione, vista l'età media dei suoi pazienti di quasi 20 anni più alta rispetto a quelli della sua categoria, propone la seguente soluzione conciliativa: il dott. __________ restituirà il 50% degli importi chiesti in restituzione pari a fr. 54'061.20 per il 1992 e a fr. 53'326.70 per il 1993. Le parti accettano seduta stante questa proposta e si impegnano a discutere su queste basi anche la segnalazione relativa al 1991 (davanti alla commissione paritetica).

L'esperimento di conciliazione viene dichiarato riuscito per cui le vertenze saranno stralciate dai ruoli.

Copia del verbale alle parti seduta stante. Letto, lo approvano e si firmano."

decreta

1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.

2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.

3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:

Casse malati fr. 300.-

dott. ____________ fr. 300.-

4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

Il presidente del Tribunale arbitrale

Daniele Cattaneo