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37.1995.14 • TCAS TI 37.1995.14 Generato dall'IA

Health Funds v. Medical Practitioner Settlement

Numero d'incarto 37.1995.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Health insurance funds initiated conciliation proceedings against a medical practitioner demanding repayment of CHF 102,051.55 for 1992, representing billings exceeding a set index benchmark, and a subsequent claim for 1993 was also involved. Following discussions, the Arbitral Tribunal President proposed a settlement where the practitioner would repay 75% of the total amount claimed for 1992 and 1993, acknowledging the practitioner's arguments. As both parties subsequently agreed to this proposal, the court decreed that the conciliation attempt was successful, the dispute was removed from the docket, and court costs were split equally between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 66; Health Funds v. Medical Practitioner Settlement: Following discussions, the Arbitral Tribunal President proposed a settlement where the practitioner would repay 75% of the total amount claimed for 1992 and 1993, acknowledging the practitioner's arguments. As both parties subsequently agreed to this proposal, the court decreed that the conciliation attempt was successful, the dispute was removed from the docket, and court costs were split equally between the parties.

Parole chiave

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fine del processo casse malati medico curante assicurazione malattia indicazioni sulla salute contratto di cura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 66
Cited in the dispositive for ordering the allocation of court costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 66

Cited in the dispositive for ordering the allocation of court costs.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00014 arb 12/94 dc/nh · Lugano 18 dicembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo

vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1996 inoltrata dalle

_____________ rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________

contro

dott.ssa _____________ rappr. da: avv. __________ letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere

constatato che nell'anno 1992 la dottoressa ha fatto registrare un indice 222, chiedono la restituzione di fr. 102'051.55 (e cioè ciò che eccede l'indice 150

della media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. _);

preso atto delle osservazioni formulate dalla dott.ssa ___________in data 28 giugno 1994 (Doc. _);

richiamata l'udienza del 2 dicembre 1996 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" Le parti informano il Presidente di avere avviato nei giorni scorsi una discussione, per risolvere tutte le vertenze ivi compresa quella dall'anno 1991.

Il Presidente, richiamata la giurisprudenza del TFA e del Tribunale arbitrale ticinese, propone la seguente soluzione conciliativa per gli anni 1992 e 1993: la dottoressa _________ restituirà il 75% dell'importo chiesto dalle casse malati, e ciò per tener conto delle argomentazioni da lei sviluppate negli scritti contenuti nell'incarto e nel corso dell'odierna udienza.

L'importo ammonta dunque a fr. 76'538.25 per il 1992 e a fr. 36'207.75 per il 1993.

Il Presidente assegna alle parti un termine di 20 giorni per pronunciarsi su questa proposta. In caso di accettazione l'esperimento di conciliazione verrà dichiarato riuscito e le cause stralciate dai ruoli. In caso di mancato accordo esso sarà dichiarato fallito senza ulteriori formalità.

Copia del verbale alle parti seduta stante. Letto, lo approvano e si firmano."

rilevato che le parti, in data 12 rispettivamente 16 dicembre 1996, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 2 dicembre 1996 (cfr. Doc. V_);

decreta

1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.

2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.

3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:

Casse malati: fr. 300.-

dott.ssa ____________ fr. 300.-

4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

Il presidente del Tribunale arbitrale

Daniele Cattaneo