Health Funds v. Doctor (Insurance Arbitration Withdrawal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a matter concerning health and accident insurance arbitration, several health funds, represented by their federation, initiated a conciliation request against a doctor; however, the arbitration court subsequently ordered the case struck from the rolls because the requesting parties formally withdrew their application via a letter dated June 26, 1995, leading the court to rule on the withdrawal, assess court costs against the petitioning health funds, and inform the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal on procedural grounds or defects of will within thirty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAHealth Funds v. Doctor (Insurance Arbitration Withdrawal): 3.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis order dictates the main outcome, striking the case from the records due to the withdrawal of the conciliation request.
This order imposes court costs on the plaintiff insurance funds.
This order informs the parties of their right to appeal the decision to the Federal Social Insurance Court, specifying the conditions.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 37.95.00013 ARB 11/94 · Lugano 11 luglio 1995 / es · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 delle seguenti Casse malati:
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tutte rappresentate dalla federazione ticinese delle casse malati (in seguito indicata ftcm), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________ ;
contro
dott. __________,
preso atto della lettera 26 giugno 1995 dell'avv. __________ con la quale comunica di ritirare l'istanza dinnanzi al Presidente del Tribunale arbitrale;
decreta 1.- La causa è stralciata dai ruoli;
2.- Le spese processuali per un importo totale di fr. 150.-- sono poste a carico delle Casse malati attrici;
3.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo