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36.2019.42 • TCAS TI 36.2019.42 Generato dall'IA

Insured v. Health Insurer (Settlement)

Numero d'incarto 36.2019.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party, following a health-related inability to work, sued their complementary health insurer for refusing to cover mortgage payments as stipulated in their supplementary policy; however, after initial procedural exchanges and an in-person hearing, the parties reached a settlement agreement wherein the insurer agreed to pay the mortgage installments for the period between August 28, 2018, and June 28, 2019, leading the court to dismiss the petition as entirely resolved by the judicial transaction, which has the effect of a final judgment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contratto di finanziamento con copertura assicurativa parallela in caso di malattia. L'assicuratore si impegna a pagare le rate del mutuo in caso di malattia e incapacità lavorativa. Il contratto assicurativo è da assimilare ad un'assicurazione complementare alla LAMal. Competenza del TCA

Parole chiave

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assicuratore malattia effetti della sentenza gestione del sinistro contratto di cura audizione delle parti estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

This provision is cited in the reasoning regarding the appealability of the decision to strike the case from the rolls following a transaction, although the dispositive itself does not cite it for the main order.

art. 49 cpv. 2 LOG

Cited in the reasoning as the basis for the single-judge decision, but not explicitly repeated in the operative part (Dispositive 1, 2, 3).

art. 243 e seguenti CPC

Cited in the reasoning to establish the applicability of the simplified procedure, but not explicitly repeated in the operative part.

art. 241 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the transaction having the effect of a final judgment, but not explicitly repeated in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 36.2019.42 ir/gm · Lugano 9 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 16 maggio 2019 di

AT 1 rappr. da: RA 1 contro

CV 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione complementare contro le malattie (versamento delle rate di un mutuo in conseguenza a malattia)

considerato in fatto

che AT 1, __________, ha concluso un contratto di mutuo con una società __________, e ciò per il tramite di un intermediario. Alla firma del contratto di finanziamento tra le parti è stata convenuta la sottoscrizione di una polizza assicurativa per la quale, tra altre ipotesi, in caso di inabilità lavorativa dovuta a malattia l’assicuratore avrebbe versato le rate del mutuo durante un periodo temporale specificato;

che, notificata da parte di AT 1 un’inabilità lavorativa a seguito di problemi di salute che non occorre qui evocare, CV 1 (CV 1 qui di seguito) ha rifiutato l’assunzione del pagamento delle rate;

che, con lunga petizione del 16 maggio 2019 (doc. I) cui purtroppo l’attore non ha sin dall’inizio allegato i documenti necessari, l’assicurato, tramite il suo rappresentante sindacale, ha chiesto la condanna dell’assicuratore a “*assumere il sinistro del 28 giugno 2018 garantendo la copertura prevista dal contratto, vale a dire il rilevamento del premio all’istituto di credito … per intervenuta inabilità al lavoro”*;

che l’atto è stato intimato all’assicuratore per la presentazione di osservazioni e la produzione dell’incarto e le parti sono state citate per un’udienza fissata al 18 giugno 2019 (doc. II del 22 maggio 2019). CV 1 ha comunicato mediante un messaggio di posta elettronica, il giorno precedente l’udienza, l’impossibilità a comparire (doc. III), circostanza tempestivamente comunicata al rappresentante dell’attore;

che, il 18 giugno 2019, il giudice delegato ha concesso all’assicuratore un termine sino al 2 luglio 2019 per formulare osservazioni e ha convocato le parti all’udienza del 9 luglio 2019 (doc. V);

che, tra le parti e con il Tribunale cantonale delle assicurazioni è intervenuto uno scambio di messaggi di posta elettronica (doc. VI a IX) nel corso del quale è emersa una (invero imprecisa e un po’ confusa) proposta transattiva la cui discussione è stata rinviata all’udienza;

che il 9 luglio 2019 ha avuto luogo l’udienza alla presenza dell’assicurato, del suo patrocinatore e del legale incaricato dall’assicuratore. Dopo lunga e ampia discussione, e successivamente alla presentazione da parte dell’assicurato di ulteriore documentazione, in particolare medica e riferita alla conclusione del contratto, le parti hanno reperito una soluzione concordata che è stata verbalizzata nei seguenti termini (doc. XIII):

*1.CV 1 qui convenuta in causa verserà in favore di, rispettivamente a AT 1 (a dipendenza delle comunicazioni che perverranno dalla __________) le rate del mutuo sottoscritto dal sig. AT 1 con __________ di __________ il 30.01.2017 per il periodo corrente tra il 28.08.2018 sino al 28 giugno 2019 e tenuto che il caso di malattia ha comportato due mesi di attesa che sono intercorsi tra il 28.6.2018 e il 28.8.2018. Le parti concordano nel fatto che si tratti di 10 versamenti di CHF 956.25 ossia del valore della rata dedotto il premio assicurativo.*

*2. L’accordo che precede non preclude la possibilità al sig. AT 1 di rivendicare ulteriori e diverse pretese rispetto a quelle del punto precedente scaturenti dal contratto.*

*3. Parte attrice, in ottica dei buoni rapporti instaurati in queste sede processuale, rinuncia a domandare ripetibili.*

che l’assicurato, il suo rappresentante e il patrocinatore dell’assicuratore hanno sottoscritto il verbale, il giudice ha indicato alle parti che la procedura sarebbe stata conseguentemente stralciata dai ruoli;

ritenuto in diritto

che la procedura in esame può essere decisa monocraticamente alla luce dell’esito della stessa, a fronte della soluzione reperita dalle parti in corso d’udienza, e per quanto prevede l’art. 49 cpv. 2 LOG. In tema di giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss;

che, nelle cause relative alle assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LAMal, quali quella oggetto del presente, è applicabile il codice di procedura civile (DTF 138 III 558, consid. 3.2; si vada inoltre Anne-Sylvie Dupont: La procédure en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, in Le procés civil social, edito per CEMAJ/Facoltà di diritto dell’Università di Neuchâtel, dalla Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, pag. 108 n. 39 e seguenti) e meglio la procedura semplificata di cui agli artt. 243 e seguenti CPC (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC);

che, a norma dell’art. 246 cpv. 1 CPC, il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza;

che, per l’art. 241 cpv. 2 CPC, la transazione, l’acquiescenza e la desistenza hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato e, ai sensi dell’art. 241 cpv. 3 CPC, il giudice stralcia la causa dal ruolo;

che, dopo un’ampia discussione, in cui sono stati considerati tutti gli aspetti formali e sostanziali del caso, le parti sono addivenute alla soluzione transattiva che è riportata per esteso nelle considerazioni di fatto;

che la soluzione concordata dalle parti durante l’udienza di discussione rende la causa del tutto priva di oggetto (DTF 121 III 397; DTF 112 V 175; DTF 104 V 162; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421). La procedura può quindi essere stralciata dai ruoli senza carico di tassa di giustizia e spese processuali prelevate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni;

che, con sentenza pubblicata in DTF 139 III 133, il Tribunale Federale ha stabilito che il rimedio di diritto esperibile contro una transazione giudiziaria secondo l’art. 241 CPC, è la revisione (l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC dispone che una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace);

che le parti sono avvertite che la decisione di stralcio, secondo l’art. 241 cpv. 3 CPC, è unicamente impugnabile con un ricorso per quanto attiene alle spese, tuttavia qui non percepite.

Per questi motivi

decreta

1. La petizione formulata da AT 1, __________, nei confronti di CV 1, __________, è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione giudiziaria che regola il litigio nella sua interezza.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Come convenuto dalle parti nell’accordo transattivo, le ripetibili sono compensate.

3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici