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36.2018.52 • TCAS TI 36.2018.52 Generato dall'IA

Insured's Misdirected Appeal Treated as Timely Objection

Numero d'incarto 36.2018.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party, whose claim for disability benefits under mandatory health insurance regulations had been the subject of a prior ruling and subsequent petition to the Cantonal Insurance Tribunal, filed a petition against the insurer's formal decision which incorrectly advised that appeals should be lodged via petition to the Tribunal instead of through the prescribed objection procedure to the insurer. The court ruled the petition inadmissible because the correct procedure, under the relevant social insurance law, required an objection to the insurer first, but crucially, holding that the erroneous indication in the formal decision must not prejudice the insured's rights, the court treated the petition as a timely objection and ordered it to be immediately transmitted to the insurer for examination on the merits of the substantive complaints.

Regesto Legislator

Ufficiale

Petizione irricevibile. L'assicurato avrebbe dovuto inoltrare opposizione all'assicuratore. Mezzi di diritto indicati erroneamente nella decisione formale. Trasmissione degli atti all'assicuratore

Parole chiave

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diritto dell'assicuratore diritto di petizione prestazioni d'invalidità dell'assicurato prestazione dell'assicurazione malattie indicazioni sulla salute eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 70 LPGA
Il TCA ha invece respinto la richiesta dell’assicurato di poter beneficiare di prestazioni anticipate in attesa di conoscere l’esito della perizia, non essendo soddisfatte le condizioni di cui all’art. 70 LPGA.
Art. 1 cpv. 1 LAMal
Per l’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Art. 1 cpv. 2 LAMal
In concreto, non essendo date le eccezioni di cui all’art. 1 cpv. 2 LAMal né della LVAMal, si applica la LPGA.
Art. 49 cpv. 1 LPGA
Secondo l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi all’interessato.
Art. 49 cpv. 3 LPGA
Secondo l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Art. 52 cpv. 1 LPGA
Cited as the standard rule that decisions must be challenged via opposition to the notifying insurer, which establishes why the petition was procedurally inadmissible (Order 1).
Art. 49 LPGA
1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Art. 39 cpv. 2 LPGA
Applied by analogy to validate the petition as an opposition because the appellant addressed the wrong authority due to the incorrect instruction in the contested decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 2 OG

Cited as the procedural basis allowing the cantonal court to decide with a single judge.

art. 39 cpv. 2 LPGA

Applied by analogy to validate the petition as an opposition because the appellant addressed the wrong authority due to the incorrect instruction in the contested decision.

art. 60 cpv. 2 LPGA

Cited as the basis for applying Art. 38-41 LPGA by analogy to the appeal procedure before the Cantonal Court.

art. 52 cpv. 1 LPGA

Cited as the standard rule that decisions must be challenged via opposition to the notifying insurer, which establishes why the petition was procedurally inadmissible (Order 1).

art. 12 Lptca

Cited alongside Art. 39 cpv. 2 LPGA to support the treatment of the petition as an opposition.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the costs provision (no costs awarded, expenses borne by the State) is governed by equivalent cantonal rules, which function similarly to Art. 66 LTF concerning cost allocation in final rulings.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2018.52 cs · Lugano 26 luglio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattore: · Christian Steffen, vicecancelliere

segretaria: · Stefania Cagni

statuendo sulla “petizione” del 20 luglio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la “decisione formale” del 21 giugno 2018 emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato nel 1980, muratore alle dipendenze della __________ è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1).

B. Il

6 luglio 2016 RI 1 è stato vittima di un infortunio, segnalato alla __________, la quale ha versato le prestazioni di sua competenza (doc. D ed F). Con decisione del 25 aprile 2017, contro cui RI 1 si è opposto (doc. Z5), l’assicuratore contro gli infortuni ha stabilito che i disturbi presenti non sono più causati dall’infortunio, che “*lo stato presente immediatamente prima dell’infortunio è ritenuto nuovamente raggiunto il 01.05.2017*” ed ha segnalato la fattispecie ad CO 1 (doc. Z3), la quale, preso atto della notifica di malattia del 28 aprile 2017 del datore di lavoro, ha versato le prestazioni pattuite.

C. L’assicurato, il 9 maggio 2017, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI. Con progetto di decisione dell’11 ottobre 2017 l’UAI ha respinto la domanda poiché il grado d’invalidità è dell’11% (doc. Z11).

D. Con decisione formale del 18 settembre 2017 (doc. 43), confermata dalla decisione su opposizione dell’8 novembre 2017 (doc. 58), CO 1 ha stabilito che RI 1 può svolgere la sua attività lavorativa nella misura del 50% dal 21 agosto 2017 ed al 100% dal 18 settembre 2017, data a partire dalla quale il caso di malattia è stato chiuso.

E. Con sentenza 36.2017.110 del 30 gennaio 2018 il TCA ha accolto il ricorso inoltrato da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro la citata decisione su opposizione. Questo Tribunale, nella misura in cui era ricevibile, ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione impugnata ed ha rinviato gli atti all’assicuratore affinché, sulla base della perizia pluridisciplinare disposta dall’UAI, si pronunciasse nuovamente sull’eventuale diritto ad indennità giornaliere del ricorrente. Il TCA ha invece respinto la richiesta dell’assicurato di poter beneficiare di prestazioni anticipate in attesa di conoscere l’esito della perizia, non essendo soddisfatte le condizioni di cui all’art. 70 LPGA.

F. Il

21 giugno 2018 l’assicuratore, dopo aver acquisito la perizia pluridisciplinare dell’AI del 26 aprile 2018, ha stabilito che RI 1 è inabile al lavoro in misura del 75% dal 1° al 15 luglio 2017 e del 50% dal 16 luglio 2017 al 20 marzo 2018. CO 1 ha così deciso di corrispondere le indennità giornaliere nella misura del 75% dal 1° al 15 luglio 2017 e del 50% dal 16 luglio 2017 al 20 marzo 2018 eseguendo una correzione delle prestazioni già versate in misura totale fino al

18 settembre 2017 (doc. B). Dopo aver citato, al punto 5 del dispositivo, le *“CGA __________ secondo LAMal edizione 1° gennaio 2007”*, l’assicuratore ha indicato che la decisione formale *“può essere contestata presentando una petizione al Tribunale Cantonale delle assicurazioni a Lugano (…)”*.

G. Il

20 luglio 2018 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA con la quale ha chiesto di annullare la decisione e di retrocedere gli atti ad CO 1 affinché proceda come domandato nei considerandi (doc. I).

H. Interpellato dal TCA, il giurista di CO 1 ha comunicato al Tribunale che *“trattasi di pratica LAMal”*, precisando che la collega che ha redatto l’atto il 21 giugno 2018 si è confusa laddove ha indicato che la decisione poteva essere contestata tramite petizione al Tribunale (doc. II).

I. Chiamato ad esprimersi celermente in merito, l’assicurato ha chiesto che la petizione sia trasmessa d’ufficio ad CO 1 e sia considerata quale opposizione alla decisione del 21 giugno 2018 e che per l’onere sostenuto siano riconosciute ripetibili parziali corrispondenti a fr. 1'500, oltre fr. 190 di spese (doc. IV/1).

in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

2. In concreto, come emerso nel corso della precedente procedura (sentenza 36.2017.110 del 30 gennaio 2018) e come confermato dall’assicuratore in questa sede (doc. II), le indennità giornaliere richieste dall’interessato si fondano su un contratto d’assicurazione facoltativa ai sensi degli art. 67 e seguenti LAMal.

Per l’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

In concreto, non essendo date le eccezioni di cui all’art. 1 cpv. 2 LAMal né della LVAMal, si applica la LPGA.

L’art.

49 cpv. 1 LPGA prevede che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Secondo l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi all’interessato.

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Per l’art. 39 cpv. 2 LPGA se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.

L’art.

60 cpv. 2 LPGA prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia alla procedura in sede di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni competente.

Nel caso di specie l’assicuratore ha emesso una decisione formale in data 21 giugno 2018 (doc. B e II) ed ha indicato in maniera errata la possibilità di contestarla tramite una petizione al TCA.

Il

20 luglio 2018 l’interessato, conformemente a quanto figura nella decisione, si è rivolto a questo Tribunale con una petizione, che si rileva tuttavia irricevibile poiché l’assicurato avrebbe dovuto inoltrare un’opposizione direttamente ad CO 1 (art. 52 cpv. 1 LPGA).

L’erronea indicazione figurante nella decisione formale non deve pregiudicare i diritti della persona assicurata. La petizione deve di conseguenza essere considerata quale opposizione alla decisione formale del 21 giugno 2018 ed immediatamente trasmessa all’assicuratore affinché entri nel merito delle censure ivi sollevate (cfr. art. 39 cpv. 2 LPGA applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA; cfr. anche art. 12 Lptca).

3. L’assicurato chiede di poter beneficiare di ripetibili (doc. IV/1).

In concreto l’interessato non è vincente in causa poiché la petizione si rivela irricevibile e le censure ivi sollevate dovranno essere attentamente ed approfonditamente esaminate dall’assicuratore nell’ambito della procedura di opposizione.

A questo proposito l’art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che la procedura d’opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Spetterà pertanto ad CO 1 esprimersi circa l’eventuale diritto a ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La “petizione” è irricevibile.

§ La “petizione” del 20 luglio 2018 è trasmessa ad CO 1 per i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato La segretaria

Ivano Ranzanici Stefania Cagni