Insured's Appeal Inadmissible Due to Improper Procedural Recourse
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a sickness insurer's decision that stopped disability benefits at the end of April 2014, despite the insured being unable to work due to anxiety stemming from a pre-existing lung condition and seeking a four-month extension to find suitable alternative work given their age and former occupation. The court declared the appeal inadmissible because the insured improperly filed a direct appeal to the Cantonal Insurance Tribunal against a formal decision for which the prescribed remedy was an administrative objection, and although the insurer delayed issuing a decision on that objection, the proper recourse would have been an appeal for denial of justice, not a substantive appeal challenging the merits of the initial benefit termination.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso inammissibile contro decisione formale dell'assicuratore malattie contro cui un'opposizione è stata introdotta. Se la decisione su opposizione non è emanata al Tribunale può solo essere presentato un ricorso per ritardata e denegata giustizia
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited to justify not granting a time limit to amend the inadmissible appeal text.
This provision was cited to explain that an appeal can be filed if the insurer does not issue a decision on the objection.
This provision was cited to establish the competence of the Cantonal Insurance Tribunal to review decisions from the sickness insurer.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2014.89 IR/sc · Lugano 21 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
nella procedura che oppone
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
CO 1 ed avente per oggetto la decisione emanata dall’assicuratore malattie __________
considerato in fatto ed in diritto
· che con ricorso del 20 ottobre 2014 formulato con il patrocinio dell’ RA 1, RI 1 ha rilevato di essere alle dipendenze del __________ dal febbraio 2010 quale caposquadra e per tale motivo (così si comprende in assenza comunque della produzione della polizza assicurativa rispettivamente delle condizioni assicurative) assicurato presso CO 1 per la perdita di guadagno in caso di malattia;
· che nel suo scritto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni RI 1 riferisce di essere inabile al lavoro dal 24 febbraio 2014 per un grave stato ansioso reattivo che si innesta su di una malattia polmonare annunciata alla __________;
· che, per quanto riferisce l’esposto, il
22 aprile 2014 CO 1 ha chiesto una valutazione al medico fiduciario che ha ammesso un’inabilità sino a fine aprile 2014 e quindi proponibile una ripresa lavorativa confacente con le condizioni pneumologiche;
· che l’assicurato ha trasmesso, come riferisce la rappresentante, ulteriori certificati medici all’assicuratore che ha emanato una decisione formale il 20 maggio 2014 confermando il riconoscimento di indennità solo sino a fine aprile 2014;
· che, per quanto riporta il ricorso, l’organizzazione rappresentante dell’assicurato si è opposta alla decisione formale 20 maggio 2014 il successivo 10 giugno chiedendo esplicitamente a CO 1 *"un periodo adeguato di almeno quattro mesi per trovare un’occupazione adeguata"*;
· che, come riferisce l’esposto, nonostante i solleciti di fine luglio e del 15 settembre 2014 l’opposizione è rimasta senza seguito;
· che, per questo motivo, l’assicurato ha inoltrato, con la rappresentanza dell’RA 1, l’istanza in discussione;
· che nelle proprie considerazioni di
diritto l’esponente richiama la giurisprudenza federale riferita al versamento
delle indennità per un periodo variabile da 3 a 5 mesi al fine di permettere all’assicurato, che deve cambiare professione al fine di ridurre il danno, di
provvedere in tal senso;
· che il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento di un termine per la “ripresa di un’attività lavorativa confacente” alla luce delle condizioni pneumologiche da un lato e l’età (50 anni), nonché l’attività di minatore svolta;
· che l’assicurato ha quindi postulato la concessione di un termine di 4 mesi con indennizzo sino a fine agosto 2014, formulando un petitum di questa natura;
· che il ricorso non è stato intimato all’assicuratore per la formulazione di osservazioni e per la presentazione dell’incarto completo alla luce dell’esito del gravame (art. 4 cpv. 1 LPrTCA);
· che dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni possono essere impugnate, in ambito di assicurazione contro le malattie, le decisioni rese dall’assicuratore su opposizione dell’assicurato a norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA (art. 1 LPrTCA);
· che il ricorso può essere interposto anche nel caso in cui, richiesto, l’assicuratore non emani la decisione o la decisione su opposizione che gli compete (art. 2 LPrTCA);
· che avverso una decisione formale dell’assicuratore malattia all’assicurato è dato il rimedio dell’opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA);
· che in concreto, per quanto desumibile dagli atti, l’assicurato, debitamente rappresentato, ha ottenuto dall’assicuratore una decisione formale intestata *“Decisione LAMal”*;
· che, correttamente, la decisione 20 maggio 2014 dell’assicurato-re reca l’indicazione dei rimedi di diritto pur parlando di impugnativa e non di opposizione;
· che avverso tale decisione l’assicurato poteva, come ha fatto, inoltrare la sua opposizione (doc. A7);
· che il ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni 20 ottobre 2014 del signor RI 1, contro la *"Decisione LAMal 20 maggio 2014 dell’assicurazione CO 1”* (così l’intestazione), è inam-missibile siccome il rimedio come tale non dato e per la sua intempestività;
· che, a fronte dell’apparente ritardo dell’assicuratore nell’emanare la decisione di sua competenza, l’assicurato avrebbe semmai potuto inoltrare al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un ricorso per denegata giustizia;
· che il ricorso per denegata giustizia ha altre basi giuridiche e deve essere motivato nella sua specifica ottica e non nel merito;
· che l’assicurato essendo rappresentato da un sindacato la circostanza non poteva sfuggirgli. Per tale motivo, e per il fatto che la ratio dell’istituto non è quella di modificare nella sua integralità intestazione, descrizione fattuale, motivazione e conclusioni, non trova applicazione in concreto l’art. 4 cpv. 3 LPrTCA. Per tale motivo non si giustifica la concessione del termine legale per procedere all’emendamento del testo prodotto;
· che l’assicurato potrà, sinché l’assicuratore non avrà emanato il provvedimento che gli è stato richiesto, inoltrare nuovamente a questa Corte, se lo riterrà e se ne considererà adempiuti i presupposti, un ricorso per denegata giustizia teso all’ottenimento della condanna dell’assicuratore ad emanare il provvedimento per il quale è in mora (e non una condanna di merito), motivato in tale ottica;
· che, nonostante l’esito, non si fa carico di tasse di giustizia e spese alla parte ricorrente rispettivamente all’organizzazione che lo patrocina.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 20 ottobre 2014 è inammissibile.
2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti