Insurer Reimbursement After Appeal Filed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a health insurer's denial of reimbursement for dental expenses incurred due to an accident; however, the insurer subsequently acknowledged the claim and agreed to reimburse the full amount, rendering the appeal without object. The court reasoned that although the insurer did not formally issue a substitute decision as procedural rules permit until sending its response, the filing of the response acknowledging the claim effectively canceled the contested decision, akin to a settlement or acquiescence, and therefore the procedure was struck from the rolls without costs to the state, but with the insurer ordered to pay the appealing party CHF 1,000 in costs due to their successful outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LPrTCA, Art. 23 LPrTCA; Insurer Reimbursement After Appeal Filed: The court reasoned that although the insurer did not formally issue a substitute decision as procedural rules permit until sending its response, the filing of the response acknowledging the claim effectively canceled the contested decision, akin to a settlement or acquiescence, and therefore the procedure was struck from the rolls without costs to the state, but with the insurer ordered to pay the appealing party CHF 1,000 in costs due to their successful outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the procedural context for reviewing the administrative authority's actions, though not directly in the final orders, its principles underpin the process leading to the conclusion of the case.
Cited in the reasoning regarding the possibility of settling disputes via transaction or acquiescence, leading to the case becoming moot.
This order imposes costs (reimbursable legal fees - 'ripetibili') on the defendant CO 1.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2012.92 IR/sc · Lugano 18 dicembre 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2 contro
la decisione su opposizione del 25 ottobre 2012 emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
Considerato come
· con ricorso del 22 novembre 2012 RI 1, rappresentato dal padre RA 1, e patrocinato dalla RA 2, ha contestato il rifiuto dell’assicuratore malattia CO 1 di versargli l’importo di CHF 706.65 affrontata per prestazioni dentarie in conseguenza ad un evento infortunistico avvenuto la scorsa estate;
· che, con allegato di risposta dello scorso 14 dicembre 2012 pervenuto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 18 dicembre 2012, CO 1 ha comunicato di riconoscere la pretesa dell’assicurato, che verrà rimborsato;
· che l’allegato di causa annuncia quindi in maniera sufficientemente esplicita l’annullamento della decisione impugnata e costituisce implicitamente una formale decisione di annullamento del provvedimento impugnato;
· che CO 1 postula lo stralcio della procedura dai ruoli;
· che la parte ricorrente è stata informata da parte del giudice del tenore della risposta di causa;
· che, a norma di procedura (art. 6 LPrTCA), l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su ele-menti di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione;
· che in concreto CO 1 non ha formalmente emanato una nuova decisione formale, resa su opposizione sostitutiva del provvedimento impugnato. Ciò non toglie che con il suo allegato l’amministrazione abbia accolto le pretese dell’assicurato annullando così il provvedimento impugnato;
· che allo stesso risultato si perverrebbe anche se si volesse ritenere un’acquiescenza dell’assicuratore;
· che per l’art. 23 LPrTCA le vertenze concernenti le prestazioni sottoposte alla possono essere composte con una transazione giudiziaria (e quindi, a maggior ragione, con un’acquiescenza). In tal caso il Tribunale deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto. Se procede all’omologazione della transazione, emette una decisione di stralcio. La decisione di stralcio, anche se non motivata, deve contenere l’indicazione dei rimedi di diritto e rilevare che nulla osta all’approvazione dell’accordo. In concreto quindi, anche se si fosse confrontati con un’acquiescenza in difetto della formale emanazione di una decisione da parte dell’assicuratore, appare palese la conformità al diritto del riconoscimento dell’amministra-zione del pagamento in discussione;
· che la procedura diviene così priva d’oggetto e può conseguentemente essere stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese ma con il riconoscimento di congrue ripetibili. In effetti il ricor-rente, rappresentato da un legale (qui una giurista praticante), che vince la causa, ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale il quale le determina in relazione all’importanza della lite ed alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso;
· che, in concreto, l’importo delle ripetibili può essere fissato in CHF 1’000.-- comprensivo dell’IVA se dovuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La procedura è stralciato dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.
2. Non si prelevano tasse e spese che rimangono a carico dello Stato.
3. CO
1 verserà all'assicurato ricorrente, a titolo di ripetibili, l’importo omnicomprensivo di CHF 1'000.--.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti