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36.2010.55 • TCAS TI 36.2010.55 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Compulsory Health Insurance Exemption

Numero d'incarto 36.2010.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a decision that mandated compulsory health insurance coverage, arguing that their existing European insurance coverage, related to their student status and pregnancy, should maintain their exemption, particularly concerning retroactive payments. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on March 8, 2010, which was after the statutory 30-day deadline had expired, as the challenged administrative decision on the complaint was served on February 1, 2010, making the deadline March 3, 2010.

Regesto Legislator

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Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 76 cpv. 2 LCAMal; Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Compulsory Health Insurance Exemption: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on March 8, 2010, which was after the statutory 30-day deadline had expired, as the challenged administrative decision on the complaint was served on February 1, 2010, making the deadline March 3, 2010.

Parole chiave

Generato dall'IA
esenzione dall'assicurazione malattie obbligo assicurativo deposito tardivo copertura assicurativa reclamo amministrativo termine legale Ricorso tardivo. Irricevibile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 76 cpv. 2 LCAMal

This provision established the deadline for filing the appeal, which the court used to declare the appeal inadmissible.

art. 49 cpv. 2 LOG

This procedural article allowed the decision to be made by a single judge because the case did not raise fundamental legal questions.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2010.55 IR/sc · Lugano 5 maggio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2010 di

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 emanata da Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona in materia di obbligo assicurativo

considerato

- che con atto consegnato alla posta l’8 marzo 2010 e pervenuto il giorno successivo al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni RI 1 ha impugnato provvedimento dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (sostituito dal 1° febbraio 2010 dalla Cassa Cantonale di compensazione AVS-AI-IPG) con cui le è stato fatto obbligo di assicurarsi per le cure medico sanitarie in Svizzera;

- che nelle sue argomentazioni la ricorrente indica di essere studente al Conservatorio dal settembre 2005 e di godere dell’assicurazione europea ciò che avrebbe dovuto garantirle copertura sino alla fine prevista dei suoi studi (luglio 2010);

- che, trovandosi in stato interessante, la signora RI 1 si è iscritta presso la __________ (apparentemente dal 1 aprile 2009);

- che il 2 dicembre 2009 la ricorrente avrebbe ricevuto una comunicazione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui sarebbe stata obbligata ad assicurarsi dal 31 dicembre 2008 e con il suo ricorso postula la possibilità di “prolungare l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione … tramite l’assicurazione europea fino al 1° aprile 2009 o comunque di non pagare i mesi arretrati” e ciò per le sue condizioni economiche;

- che la ricorrente ha prodotto, in uno con il suo atto, la decisione resa su reclamo in data 29 gennaio 2010 dall’amministrazione con la quale si indica che la signora RI 1 è stata esonerata dall’obbligo assicurativo sino al 31 dicembre 2008, esenzione rinnovabile previa richiesta all’amministrazione. Tale richiesta non sarebbe pervenuta con la conseguenza dell’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2009;

- che il gravame al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come indicato, è pervenuto il 9 marzo e consegnato alla posta il precedente 8 marzo 2010;

- che, apparendo intempestivo, il TCA ha chiesto alla CCC AVS di volere accertare la data esatta in cui il provvedimento impugnato è stato intimato alla signora RI 1;

- che, con osservazioni del 15 aprile 2010, l’amministrazione evidenzia ritiro della decisione intimata alla ricorrente il 1° febbraio 2010 con la conseguenza che, all’8 marzo 2010, il termine per l’inoltro dell’impugnativa era scaduto;

- che la ricorrente è stata invitata a prendere posizione in merito con termine scadente il 30 aprile 2010 decorso infruttuoso;

- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza economica oggettiva. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG

- che nel caso concreto, a norma dell’art. 76 cpv. 2 LCAMal, il ricorso contro il provvedimento amministrativo doveva essere inoltrato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo;

- che, in concreto, RI 1 ha trasmesso il ricorso l’8 marzo 2010 quando si era vista intimare la decisione su reclamo il precedente 1° febbraio 2010. Il termine per il ricorso scadeva quindi il 3 marzo 2010 (un mercoledì). Il ricorso inoltrato il successivo 8 marzo 2010 è quindi intempestivo e va, conseguentemente dichiarato irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti