Legislator Giurisprudenza & Legislazione
36.2010.51 • TCAS TI 36.2010.51 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deficient Procedural Content

Numero d'incarto 36.2010.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A litigant filed an appeal regarding social health insurance after receiving an adverse decision, stating an inability to pay due to a low income, but the initial submission lacked the required concise statement of facts, reasoning, and specific conclusions. The court requested the filing party to rectify these deficiencies and provided a deadline, but the litigant failed to submit a compliant amendment after this opportunity, leading the court to declare the appeal inadmissible because, while avoiding excessive formalism, the appeal did not meet the minimum procedural content requirements necessary for judicial review, as the judge cannot independently formulate the grounds or desired outcomes for the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 LPrTCA, Art. 4 LPrTCA, Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 4 Abs. 1 aBV, Art. 36 cpv. 3 Cost, art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Procedural Content: The court requested the filing party to rectify these deficiencies and provided a deadline, but the litigant failed to submit a compliant amendment after this opportunity, leading the court to declare the appeal inadmissible because, while avoiding excessive formalism, the appeal did not meet the minimum procedural content requirements necessary for judicial review, as the judge cannot independently formulate the grounds or desired outcomes for the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
presupposto processuale sindacato giurisdizionale motivo di revisione impugnabilità della decisione di rinvio assicurazione malattia capacità civile limitata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 127 I 131
In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che dall’art.
BGE 125 I 166
Building Permit Appeal; Excessive Formalism in Admissibility Ruling
DTF 130 V 177
Non-Profit's Post-Acquisition Subsidy Request Rejected Due to Lack of Prior Authorization
BGE 120 V 417
BGE 128 II 142
Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw.
BGE 125 I 170
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 3 LPrTCA

The court referenced this article in the reasoning to establish the required content for the appeal, leading to the decision of inadmissibility.

art. 4 LPrTCA

The court referenced this article regarding the procedure for granting a deadline to correct a deficient appeal, the failure to comply with which resulted in the declaration of inadmissibility.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the operative part, this provision governs court costs, and the disposition indicates no costs are charged ('Non si percepiscono tasse e spese').

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2010.51 IR/lb · Lugano 9 giugno 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2010 di

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

Considerato

- che con atto del 26 febbraio 2010 RI 1, con residenza a __________ in __________, ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, spedendola dalla Posta di __________, uno scritto recante il proprio recapito, l’intestazione *“reclamo”* ed il seguente tenore:

*“In riferimento al reclamo fatto in dicembre io sottoscritta … Vi comunico che non sono in grado di affrontare il pagamento della cassa malati svizzera …percepisco uno stipendio di soli Franchi 580,00 come ho già ribadito diverse volte presso i Vostri uffici.*

*In attesa di non avere più riscontri in futuro …”*

- che il 1 marzo 2010 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come prassi adottata in presenza di ricorsi provenienti dall’estero, ha chiesto l’eventuale elezione di un domicilio legale in Svizzera *“dove notificare gli atti giudiziari e la sentenza del Tribunale”*;

- che l’11 marzo 2010 RI 1 ha trasmesso *“documentazione Ufficio dell’assicurazione malattia Canton Ticino e reclamo 26.02.2010”* eleggendo domicilio legale in Svizzera;

- che, alla luce dell’assenza di motivazione e di conclusioni e quindi del mancato rispetto dei requisiti minimi imposti dalla procedura per considerare ricevibile il ricorso, il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per emendare l’atto completando l’esposizione dei fatti, indicando le proprie motivazioni e conclusioni precise;

- che RI 1 ha trasmesso a questo Tribunale copia della disdetta del suo contratto di lavoro con __________ datata 12 aprile 2010 *“rinunciando al regolare periodo di preavviso di mesi due”,* con liberazione immediata dagli impegni;

- che tale atto è stato trasmesso all’amministrazione cantonale che ha inviato comunicazione il successivo 22 aprile 2010 all’assicurata con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

- che la signora RI 1 non ha fatto pervenire alcuna comunicazione e nessuna reazione al decreto di completamento 15 marzo 2010 nel termine concesso, e successivamente sino alla data di redazione della presente;

- che per essere ricevibile un ricorso inoltrato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve contenere una concisa esposizione dei fatti, una motivazione e precise conclusioni. L’atto inoltrato dalla ricorrente non adempie manifestamente questi criteri non indicando la decisione impugnata (comunque successivamente prodotta), non specificando nessun fatto se non segnalando entrate contenute, senza formulare conclusioni precise se non il desiderio di *“non avere più riscontri in futuro”*;

- che le esigenze di forma imposte dalla procedura (art. 3 LPrTCA) sono contenute e la prassi di questo Ufficio giudiziario le interpreta certamente in maniera non rigorosa. Le impugnative devono comunque avere un contenuto minimo che, in concreto, non è dato. Il Giudice non deve reperire egli stesso le motivazioni per conto dell’assicurato ricorrente rispettivamente non può e non deve indicare egli stesso conclusioni, ancor meno deve motivare un gravame;

- che il termine dell’art. 4 LPrTCA, secondo cui il giudice delegato ricevuto il ricorso lo esamina e può dichiararlo irricevibile evadendolo, impone al Giudice di ritornare l’atto al mittente, se lo stesso non ossequia i criteri imposti dall’art. 3, concedendo un termine unico e non prorogabile di 15 giorni, per emendare l’atto. In difetto di emendamento o di conformità alla procedura del nuovo atto, il ricorso viene dichiarato irricevibile;

- che va qui rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. fed. prevedono che ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha

diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che dall’art. 29 della Costituzione discende il divieto di un formalismo eccessivo (“*Verbot des überspitzten Formalismus)* il quale si rivolge alla eccessiva severità processuale ossia all’esigenza di forme che appaiono eccessive e non giustificate da un interesse giustificato, fini a se stesse e tali da asseverare in maniera esuberante il necessario l’applicazione del diritto di merito (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 con rinvii);

- che il TF ha rilevato nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 177, che il formalismo eccessivo altro non é che una forma di diniego di giustizia, ciò che si realizza quando in una procedura siano imposte

rigorose prescrizioni di forma senza che tale severità sia giustificata. Il TF si è in particolare così espresso:

*“Überspitzter Formalismus … liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE

120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE

125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“;*

- che il principio della proporzionalità esige che le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost. fed., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b);

- che in concreto la procedura ticinese appare decisamente tollerante, impone delle esigenze di contenuto tali da non rendere necessario un patrocinio professionale, ma dette condizioni appaiono – seppur minime – assolutamente irrinunciabili poiché il Giudice non può sostituire il suo modo di vedere e sentire alla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, alle motivazioni ed alle conclusioni che incombono al ricorrente;

- che la procedura permette al ricorrente il cui atto si manifesta manchevole, la possibilità di completare lo stesso imponendo al Giudice di concedere un termine suppletorio per procedere in tal senso e con la segnalazione delle carenze da parte del Giudice;

- che in concreto il fatto che l’assicurata abbia lasciato trascorrere infruttuoso il termine per emendare il suo atto e non abbia trasmesso al Tribunale un atto conforme, impongono al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di rigettare il ricorso in ordine siccome non ricevibile per mancanza di indicazione dei fatti, delle motivazioni e delle conclusioni necessarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti