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36.2009.67 • TCAS TI 36.2009.67 Generato dall'IA

Insured vs. Health Insurance Provider (2009 Premium Reduction Appeal)

Numero d'incarto 36.2009.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An insured person, separated from his spouse in 2007, appealed the denial of a health insurance premium reduction for 2009, which was based on the previous year's joint tax assessment exceeding the relevant income threshold. The court reasoned that although the insured was now considered single, making him eligible for the single-person income threshold, the subsequent individual tax assessment for 2007, which considered his status as separated, still showed the total income net of social charges exceeding the CHF 60,000 limit set for single persons to lose the premium reduction, thereby upholding the initial rejection of the benefit.

Regesto Legislator

Ufficiale

Sussidio 2009 respinto, perché il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione supera il limite per persone sole di Fr. 60'000. È applicabile IC 2007, poiché IC 2006 concerne il ricorrente ancora sposato, mentre dal 2007 è separato

Parole chiave

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riduzione della prestazione d'assicurazione premio dell'assicurazione contro le malattie qualità d'assicurato prestazione d'assicurazione sociale coniuge imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal

This provision sets the income limit (Fr. 60'000.-) that, if exceeded, causes the premium reduction to lapse for single persons, which was the basis for rejecting the appeal.

art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

Cited to justify the decision being made by a single Judge.

art. 66 LTF

Although the text mentions the right to appeal to the Federal Tribunal, the actual cost order only refers to the waiving of court fees and allocation of costs to the State, which is typically covered by provisions like Art. 66 LTF (or cantonal equivalents, but in the absence of a specific procedural cost article in the dispositive orders other than the implicit cost waiver, and given that Art. 66 LTF is standard for costs in the federal context, we check the actual orders).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2009.67 TB · Lugano 1 settembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattrice: · Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2009 di

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 17 marzo 2009 emanata da Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. RI 1, nato nel 1960, nel settembre 2007 si è separato di fatto dalla moglie, madre di due delle sue tre figlie.

B. Nell'agosto 2008 (doc. 1) l'assicurato ha postulato la concessione della riduzione del premio LAMal per l'anno 2009, che l'Ufficio assicurazione malattia, dopo avere accertato il reddito conseguito nel 2008, ha respinto dapprima con decisione del 31 gennaio 2009, poi con la decisione su reclamo del 17 marzo 2009 (doc. A1), a motivo che il totale dei suoi redditi netti supera il limite di Fr. 60'000.- previsto dall'art.

29 cpv. 2 lett. b LCAMal.

C. Con ricorso del 14 aprile 2009 (doc. I), completato il 21 seguente (doc. III), l'assicurato ha prodotto la notifica di tassazione IC 2007 appena emessa ed ha osservato che il suo reddito netto non supera il limite di Fr. 60'000.-. Pertanto, ha chiesto che gli sia concessa la riduzione del premio di Cassa malati per il 2009.

D. Nella risposta dell'8 maggio 2009 (doc. V), l'Ufficio assicurazione malattia ha ribadito di avere fatto capo all'accertamento autonomo del reddito del ricorrente siccome la notifica di tassazione applicabile per l'anno 2009, la IC 2006, portava ancora sulla coppia, mentre dal 2007 l'assicurato era separato di fatto. Quindi, in virtù dell'art. 31 lett. c RLCAMal, ha accertato un totale dei redditi superiore al limite di Fr. 60'000.-. Poi, con il ricorso è stata prodotta la tassazione IC 2007 che concerne il solo assicurato e l'amministrazione l'ha ritenuta come base di calcolo, essendo la prima tassazione emessa nelle vesti di persona separata. Tuttavia, anche da

questa notifica di tassazione risulta un totale dei redditi superiore a Fr. 60'000.- (Fr. 68'822.-), ciò che impedisce la concessione del sussidio. Anche il

reddito imponibile di Fr. 41'700.-, superiore al limite di Fr. 20'000.- per persone sole, conduce a rifiutare la riduzione del premio per l'anno 2009.

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

considerato in

diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere

salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, avente il seguente tenore:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.”.

Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella stessa occasione ed ora recita così:

" Riservato l'art. 29 cpv. 2, è dato

diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr. 50 000.-.".

3. L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il

reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in

maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede che è il regolamento a stabilire le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla

tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie

proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal

1° gennaio 2008 - è la conseguenza diretta - e necessaria – dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.

4. Nel caso in esame, l'insorgente va considerato quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge separato di fatto senza figli *minorenni* conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito di Fr. 20'000.- (art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).

Il diritto alla riduzione del premio LAMal dell'assicurato risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce dell'accertamento autonomo dei redditi

conseguiti dal ricorrente nel 2008, poiché la notifica di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009, concerne tanto il ricorrente quanto sua moglie, dalla quale egli è

tuttavia separato di fatto dal settembre 2007. Pertanto, fondandosi sull'art. 31 lett. c RLCAMal l'amministrazione ha accertato il reddito

determinante dell'interessato percepito nell'anno più prossimo all'anno per il quale è chiesto il sussidio statale, quindi nel 2008 (doc. 4).

Alla luce dei dati di cui l'amministrazione era in possesso al momento della domanda di riduzione del premio, questo procedere era corretto. Infatti, ritenuto un totale dei redditi al netto degli oneri sociali accertati per il 2008 di Fr. 74'953.-, veniva superato il limite di Fr. 60'000.- (art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal) e quindi la riduzione del premio andava a buon diritto respinta.

5. Con il ricorso, l'assicurato ha però prodotto la notifica di tassazione IC 2007 emessa il 17 aprile 2009 (doc. A2) dal competente Ufficio di tassazione. Questa notifica, relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, concerne soltanto il ricorrente in qualità di persona separata di fatto dal settembre 2007.

Come ha osservato l'Ufficio assicurazione malattia, a proposito della possibilità di fare capo ad una tassazione differente da quella stabilita con decreto legislativo dal Consiglio di Stato, in presenza di situazioni

particolari questo Tribunale si è già pronunciato in senso positivo (STCA del 27 aprile 2009, 36.2009.1, STCA del 24 settembre 2004, 36.2004.68).

Infatti, l'applicazione di una notifica di tassazione

successiva a quella determinante è stata ammessa dal TCA (unicamente) nel caso del cambiamento dello stato civile dell'assicurato, laddove si è applicata la prima

tassazione che l'autorità fiscale ha emesso che portava sulla nuova situazione personale dell'assicurato.

Nel caso concreto, la notifica di tassazione applicabile per la riduzione del premio LAMal per il 2006 è la IC 2006 ed essa si riferisce allo statuto di persona coniugata del ricorrente. Ora, considerato che dal settembre 2007 egli si è separato di fatto dalla moglie, per avere un quadro più realistico della situazione economica dell'assicurato – e di esso

soltanto - è dunque opportuno riferirsi alla prima notifica di tassazione che l'Ufficio di tassazione ha emanato tassandolo

come persona sola e non più coniugata.

La decisione di tassazione IC 2007 adempie questi presupposti e va quindi ritenuta quale base per determinare il diritto dell'interessato alla riduzione del premio LAMal per il 2009.

Questa notifica, del

17 aprile 2009 (doc. A2), ha stabilito che il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile (art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal) è di Fr. 68'822.- (reddito da attività dipendente + reddito da titoli e capitali).

Tale cifra supera il limite di Fr. 60'000.- che il

legislatore ha introdotto per le persone sole all'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal, disposto che prevede che la riduzione

del premio decade se una persona sola raggiunge questo limite.

Stanti così le cose, non si può fare luogo alla concessione della riduzione del premio al ricorrente per l'anno 2009.

6. Il TCA rileva inoltre che la critica che il ricorrente ha formulato riguardo al citato limite di Fr. 60'000.- va subito respinta. Egli ha in effetti confuso le terminologie utilizzate dal legislatore.

Un conto è il *totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile*, un altro il *reddito netto* ed un altro ancora il *reddito imponibile*.

Proceduralmente, in primo luogo occorre esaminare se il *totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile* supera i Fr. 60'000.- (art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal).

Se così è, come visto, il sussidio decade.

Se, invece, *tutti i redditi registrati nella tassazione applicabile* (per esempio: reddito da attività dipendente e/o indipendente, valore locativo, reddito da titoli e capitali ed altri eventuali redditi che, sommati, sono indicati nella tassazione fiscale alla posta n. 9 "totale dei redditi") sono inferiori al succitato limite, allora torna applicabile il *limite di reddito* regolato dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal.

Questa norma, a cui il Consiglio di Stato ha rinviato nel Decreto esecutivo del 2008, prevede che le persone sole hanno diritto al sussidio se il loro *reddito determinante* non supera Fr. 20'000.-.

L'art. 30 LCAMal definisce poi il reddito determinante, spiegando che risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del *reddito imponibile* desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.

In sostanza, quindi, è vero che il ricorrente nel 2007 aveva un *reddito netto* inferiore a Fr. 60'000.-, essendo stato stabilito dall'Ufficio di tassazione in Fr. 39'721.- (posta n. 23 della notifica).

Tuttavia, questo reddito netto *non* è lo stesso reddito netto di cui al predetto art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal. In quest'ultimo caso, infatti, si parla di *totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile*, quindi della cifra di Fr. 68'822.- indicata alla posta n. 9 della IC 2007.

Diverso ancora è il *reddito imponibile* di cui alla posta n. 25, che corrisponde al reddito netto della posta n. 23 arrotondato al cento franchi inferiore.

7. Visto quanto precede, l'Ufficio assicurazione malattia ha agito correttamente rifiutando all'assicurato la riduzione del premio LAMal

per il 2009, a motivo che è stato superato il limite di reddito di Fr. 60'000.- per le persone sole previsto dall'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal.

Il ricorso deve dunque essere respinto

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti