Social Health Insurance Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal concerning social health insurance because the submission, apparently from one party, was merely a copy of correspondence directed to an insurance provider regarding an alleged debt and cancellation, which failed to meet the mandatory procedural requirements for an appeal, specifically lacking any clear identification of the decision being challenged, a statement of facts, or sufficient legal reasoning as required by law. The presiding judge declared the filing inadmissible due to its deficient and incomprehensible nature, emphasizing that future improperly formatted submissions without proper justification will face rejection and potential assessment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPRTCA, Art. 4 cpv. 1 LPRTCA, art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; Social Health Insurance Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The presiding judge declared the filing inadmissible due to its deficient and incomprehensible nature, emphasizing that future improperly formatted submissions without proper justification will face rejection and potential assessment of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the reasoning regarding the requirements for an appeal, this article is mentioned in the context of what must be done in the appeal to the Federal Tribunal (order 3), indicating procedural requirements for the next stage.
The delegated judge cited this article to justify declaring the appeal inadmissible based on a preliminary review because it did not meet legal requirements.
Cited as the basis for the single judge to issue the decision.
Cited in the context of the judge's power to immediately declare the appeal inadmissible.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2009.196 IR/sc · Lugano 14 dicembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2009 di
1. RI 1 2. RI 2 contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
● su carta recante l’intestazione di “RI 1 e RI 2” con recapito a __________, RI 1 – per quanto desumibile dal raffronto delle firme apposte in calce allo scritto in discussione qui con altri precedentemente trasmessi a questo Tribunale – ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni copia di uno scritto destinato alla “CO 1” all’indirizzo di __________ a __________;
● che l’esponente indica ricevuta dall’UE di __________ di un PE (annesso in copia, PE __________ emesso il __________ ed indicante quale debitore RI 2 e creditrice la CO 1, __________ a __________ e riferito all’importo di CHF 371,70 credito che CO 1 indica derivare dal “Saldo quote LAMal gennaio-dicembre 2008”) e chiede
– rivolgendosi all’assicuratore – spiegazioni segnalando il mancato invio di fatture. Il signor RI 1 evidenzia poi l’invio di corrispondenza elettronica con cui postulava l’invio di un estratto conto e segnalava la “disdetta dalla vostra assicurazione”. L’esponente indica poi come “nullo” il PE in discussione;
● che lo scritto è stato trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni senza indicazione dei motivi dell’invio all’autorità giudiziaria. Per il TCA non è stata annessa alcuna lettera di spiegazioni, nessuna motivazione che faccia riferimento a possibile impugnativa, niente di comprensibile;
● che il ricorso all’autorità giudiziaria deve indicare la decisione, o specificare l’omissione, contro cui si aggrava, deve fornire una esposizione dei fatti ed una motivazione sufficiente nonché esporre conclusioni chiare, come meglio specifica l’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA;
● che il Giudice delegato, a norma dell’ art. 4 LPRTCA, è abilitato a dichiarare immediatamente irricevibile il gravame, dopo suo esame preliminare, se lo stesso non adempie i presupposti di legge. La norma, al cpv. 3, prevede che il giudice ritorni l’atto all’esponente se il gravame appaia emendabile;
● che il presente giudizio può essere emesso a giudice unico alla luce del predetto art. 4 cpv. 1 LPRTCA. L’esposto formulato (sembra) da RI 1 ed avente per oggetto una generica, imprecisa e non chiara lamentela riferita all’emissione di un PE su richiesta del creditore procedente CO 1, è manifestamente irricevibile. Non viene prodotta alcuna decisione emessa su opposizione che sia impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, non viene specificato se il ricorso sia riferito a denegata giustizia ed il motivo di una pretesa denegata giustizia;
● che l’esponente si limita all’invio di corrispondenza in copia al Tribunale, atteggiamento questo che non verrà più tollerato in futuro se non sorretto da valida e plausibile motivazione. Il signor RI 1 è invitato a rivolgersi al Tribunale secondo i crismi della procedura applicabile, che gli è nota e priva di formalità, senza far pervenire copie di lettere, senza spiegazioni e senza motivare il suo invio con una impugnativa conforme. La prossima volta il Tribunale emetterà la sua decisione con carico di tasse di giustizia e spese proporzionate all’incomodo, inutile, creato;
● che, da quanto precede, l’esposto, privo di motivazione, di descrizione dei fatti, di conclusioni, contenuto in uno scritto neppure destinato al Tribunale, deve essere dichiarato irricevibile, eccezionalmente ancora si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti