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36.2009.146 • TCAS TI 36.2009.146 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Specify Grounds

Numero d'incarto 36.2009.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant filed a petition challenging a decision regarding sickness subsidies, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to specify any grounds, considerations, or conclusions supporting the challenge, despite being ordered by the delegate judge to complete and amend the filing within a set, peremptory deadline. Because the appellant did not remedy the procedural deficiencies even after the deadline expired, the court declared the appeal inadmissible and struck the proceedings without imposing court fees or costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 4 cpv.3 LPrTCA, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Specify Grounds: Because the appellant did not remedy the procedural deficiencies even after the deadline expired, the court declared the appeal inadmissible and struck the proceedings without imposing court fees or costs on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi che possono invocarsi termine processuale perentorio legittimazione a ricorrere motivo legale d'esclusione eccezione di incostituzionalità autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 cpv.3 LPrTCA

Cited in the reasoning to establish the peremptory nature of the deadline for completing the appeal submission.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is generally relevant for costs in the context of appeals to the Federal Tribunal, although the decision itself is from a Cantonal Tribunal, the order implies cost consequences mentioned in the reasoning (no tax, costs to the State).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2009.146 ir/lb · Lugano 30 settembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 16 luglio 2009 formulato da

RI 1 contro

la decisione emessa il 17 giugno 2009 su reclamo dell'Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di sussidi

considerato,

- che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 16 luglio 2009 indicando unicamente la sua volontà di impugnare la decisione "del 31 marzo 2009" dell'UAM;

- che l'UAM ha, in realtà, emanato una decisione su reclamo il 17 giugno 2009;

- che con il suo ricorso RI 1 non indica nessun motivo alla base della sua impugnativa, non esprime nessuna considerazione e non formula conclusioni;

- che il giudice delegato ha ordinato la completazione e l'emendamento dell'esposto con decreto 17 luglio 2009;

- che al signor RI 1 è stato concesso un termine di 15 giorni, perentorio in virtù dell'art. 4 cpv.3 LPrTCA, per produrre un atto conforme a procedura;

- che il termine è scaduto infruttuoso dopo la decorrenza delle ferie giudiziarie a fine agosto 2009;

- che, nemmeno successivamente alla scadenza del termine e sino alla data di redazione del presente, è giunto al Tribunale un emendamento conforme a procedura;

- che l'impugnativa va, conseguentemente dichiarata irricevibile e la procedura stralciata senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irr*icevibile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti