Legislator Giurisprudenza & Legislazione
36.2008.12 • TCAS TI 36.2008.12 Generato dall'IA

Insured bypassing Mandatory Objection Procedure Renders Appeal Inadmissible

Numero d'incarto 36.2008.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party appealed a health insurer's denial of coverage for accidental tooth damage directly to the Cantonal Insurance Tribunal, bypassing the mandatory administrative objection procedure required by law for decisions made under the relevant social insurance legislation. The court reasoned that because the decision being challenged was not preceded by an objection decision, the Tribunal lacked jurisdiction to hear the matter, as the proper legal remedy was an objection filed with the insurer first, and consequently declared the appeal inadmissible and forwarded the file to the insurer to conduct the objection procedure and issue a subsequent decision, which could then be properly appealed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 49 LPGA, Art. 1 LAMal, Art. 49 con, Art. 52 cpv. 1 LPGA, art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale, art. 64 LTF; Insured bypassing Mandatory Objection Procedure Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that because the decision being challenged was not preceded by an objection decision, the Tribunal lacked jurisdiction to hear the matter, as the proper legal remedy was an objection filed with the insurer first, and consequently declared the appeal inadmissible and forwarded the file to the insurer to conduct the objection procedure and issue a subsequent decision, which could then be properly appealed.

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione obbligatoria delle cure assicuratore riserva d'assicurazione incompetenza per materia audizione delle parti censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 52 cpv. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible because the prerequisite of filing an objection (opposizione) under this article was not met.

art. 49 LPGA

The court referenced this article in the reasoning as the basis for the original decision against which an opposition should have been filed.

art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited in the reasoning regarding the capacity of a single judge to decide the matter.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited in the reasoning regarding the capacity of a single judge to decide the matter.

art. 1 LAMal

Cited in the reasoning to establish the applicability of LPGA rules to sickness insurance.

art. 64 LTF

The court implicitly applied rules concerning costs or legal aid by not perceiving a fee (tassa di giustizia) and placing the costs on the State (in an order that would typically cite the relevant procedural/cost provision, though the explicit reference is missing for costs, Art. 64 LTF concerns legal aid which is not explicitly addressed in the dispositive in terms of granting it).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2008.12 ir/td · Lugano 15 gennaio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

Visto il ricorso del 12 gennaio 2008 inoltrato a questo Tribunale da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione formale del 25 novembre 2007 emessa dall'assicuratore malattie CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

• che RI 1 domiciliata a __________ ed assicurata presso la CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso datato 12 gennaio 2008 contro il rifiuto della Cassa di assumere i costi relativi alla rottura accidentale di un dente;

• che l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

• che, in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata che richiama l'art.

49 LPGA, emerge che il rimedio giuridico avverso il provvedimento adottato da CO

1 è l’opposizione, d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;

• che al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata sospensione delle prestazioni;

• che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa Malati CO 1 (così come postulato anche con telescritto 15 gennaio 2008 di RA 1) affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata dinnanzi a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso 12 gennaio 2008 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti