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36.2007.8 • TCAS TI 36.2007.8 Generato dall'IA

Appeal Regarding Health Insurance Exemption Rendered Moot by Favorable Administrative Reconsideration

Numero d'incarto 36.2007.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involved an appeal against an administrative decision concerning the exemption from mandatory health insurance, where the appellants sought relief from the prior ruling upholding the obligation. The administrative office, upon receiving the appeal, reconsidered the matter and, finding that the appellants were pensioners residing in the jurisdiction but working independently in another country, issued a new decision effectively granting the exemption by determining that they were subject to the social security regulations of the country where they performed their work, based on the relevant European Community regulation, leading the court to strike the appeal from the rolls as it had become moot due to the favorable administrative resolution.

Regesto Legislator

Ufficiale

Obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera. Cittadino italiano qui domiciliato ed al beneficio di rendita AVS ma attivo quale indipendente in Italia. Revoca della decisione dell'UAM siccome attività comprovata con il ricorso.

Parole chiave

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esenzione dall'assicurazione malattie riesame amministrativo regolamento dell'assicurazione sicurezza sociale decisioni in materia medica estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 76 cpv. 4 LCAMal
3a (applicabile in concreto alla luce della recente abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
art. 34 cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71
Cited in the administrative decision that rendered the appeal moot, establishing which country's social security applies when a pensioner works in another EU state.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3a della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

Cited as the basis for the administrative authority's ability to review the contested decision before sending its response, leading to the appeal becoming moot.

art. 34 cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71

Cited in the administrative decision that rendered the appeal moot, establishing which country's social security applies when a pensioner works in another EU state.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2007.8 ir/td · Lugano 13 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2007 di

1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4 tutti rappr. da: RA 1 contro

la decisione su reclamo del 20 dicembre 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie (esecuzione dall'obbligo assicurativo)

rilevato che

- che, con decisione 20 dicembre 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 6 novembre 2006, in materia di esenzione dall'obbligo assicurativo, presentato dai qui ricorrenti;

- che con atto 8 gennaio 2007 gli assicurati si sono aggravati al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro tale decisione;

- che il ricorso è stato trasmesso il 10 gennaio 2007 all'amministrazione per la risposta di causa (IV);

- che il 12 febbraio 2007 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

" *… lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Corte che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, con decisione 12 febbraio 2007 ha integralmente accolto le richieste della parte ricorrente (cfr. decisione allegata).*

*Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli.*” *(Doc. VII)*

- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 12 febbraio 2007 dell'UAM a RI 1, avente formale valore di decisione, con cui ai ricorrenti è stato comunicato che:

" *preso atto della sua richiesta 23 gennaio 2007, pendente causa davanti al TCA, di revisione della decisione UAM 6 novembre 2006 con la quale l'Autorità cantonale decretava per il signor RI 1, , così come per membri della sua*

*famiglia, la continuazione dell'obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera;*

*richiamata la richiesta UAM 26 gennaio 2007 di ulteriore complemento di informazione;*

*considerata la sua risposta 7 febbraio 2007, nella quale lei dichiara di non svolgere, al momento, alcuna attività lucrativa in Svizzera, e parimenti i membri della sua famiglia qui menzionati;*

*osservato che lei è regolarmente domiciliato in Svizzera, dove riceve una rendita AVS, e parimenti è al beneficio di una rendita pensionistica in provenienza dall'Italia;*

*ritenuto che lei comprova di svolgere attualmente un'attività lavorativa, a titolo indipendente, in Italia;*

*richiamatol'art.* *34 cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, in base al quale, nel caso di una persona pensionata in uno Stato ed esercitante un'attività lavorativa, a titolo dipendente o indipendente, in altro Stato CE, per l'assoggettamento all'assicurazione sociale contro le malattie fa stato il Paese in cui la persona interessata svolge attività lavorativa;*

*d e c i d e*

*1.

L'istanza di revisione 23 gennaio 2007 è accolta.*

*Di conseguenza la decisione 6 novembre 2006 è definitivamente abrogata.*

*2. La decisione inerente all'assoggettamento assicurativo obbligatorio contro le malattie è riformata come segue:*

*2.1. Fintanto che risulta confermato e comprovato l'esercizio di un'attività lavorativa in Italia, il signor RI 1, e parimenti i membri della famiglia RI 2, RI 3 e RI 4, , devono considerarsi assoggettati all'assicurazione sociale delle cure medico­sanitarie ai sensi di quanto previsto in materia dallo Stato italiano.*

*2.2. Il signor RI 1, così come i predetti familiari, potranno acquisire le cure medico-sanitarie in Svizzera per mezzo del modulo E 106, rilasciato dalla __________ di iscrizione.*

*3. Mezzi di diritto: contro la presente decisione è data facoltà di reclamo all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli* *15a,* *6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla ricezione...” (Doc. VII/bis)*

- che il principio dell'esenzione dall'obbligo assicurativo per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a (applicabile in concreto alla luce della recente abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

- che la nuova decisione del 12 febbraio 2007 rende privo d'oggetto il ricorso;

- che la causa va stralciata perché divenuta priva d'oggetto;

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si prelevano tasse, mentre le spese sono poste a carico dello stato;

3. la presente decisione è definitiva. Intimazione alle parti mediante invio raccomandato.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

terzi implicati