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36.2007.53 • TCAS TI 36.2007.53 Generato dall'IA

Insured Party v. Health Insurer: Remittal for Improper Appeal of Coverage Denial

Numero d'incarto 36.2007.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party filed an appeal with the Cantonal Insurance Court against a health insurer's decision denying coverage for dental treatment; however, the court declared the appeal inadmissible because the correct legal remedy against the initial decision, as indicated by the insurer itself, was an "opposition" filed directly with the insurer, not an appeal to the court, requiring the court to remit the file to the insurer to first adjudicate the opposition in accordance with the applicable social insurance procedural law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ad esprimersi sull'opposizione interposta contro una decisione. Irricevibilità del ricorso e trasmissione degli atti all'amministrazione interessata.

Parole chiave

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assicuratore malattia riserva d'assicurazione azione diretta contro l'assicuratore vertenza di assicurazione sociale rinascita della qualità d'assicurato assicurazione di cure dentarie

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 LPGA

The decision notes that the appeal concerned a decision made under Art. 49 LPGA, which requires an opposition procedure before further appeal.

art. 52 cpv. 1 LPGA

The court explicitly cites this article in the reasoning concerning the required opposition procedure, although it is the lack of compliance with this procedure that leads to inadmissibility.

art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited in the reasoning regarding the competence of the single judge to decide the case, which implies procedural rules governing the court's composition.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited in the reasoning regarding the competence of the single judge to decide the case, which implies procedural rules governing the court's composition.

art. 1 LAMal

Cited in the reasoning to establish that the provisions of the LPGA apply to the health insurance matter in question.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, the instruction implies that cost provisions are relevant if they appear in the dispositive. Since the dispositive states 'Non si prelevano tasse e spese' (No fees and costs are charged), this implies an application of procedural/cost rules, though the specific LTF article for this outcome is not explicitly listed in the ruling numbers 1-4. However, based strictly on the instruction to only include articles explicitly cited in numbered orders, and since no cost article is explicitly cited in orders 1-4, no cost article is extracted here.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2007.53 ir/td · Lugano 3 aprile 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2007 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 15 marzo 2007 emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie non sono state chieste osservazioni alla CO 1

considerato, in fatto ed in diritto

• che RI 1 domiciliata a __________ ed assicurata presso la CO 1 per la copertura obbligatoria è insorta davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con "opposizione" del 27 marzo 2007 contro la decisione formale 15 marzo 2007 dell’assicuratore malattia che ha rifiutato l'assunzione dei costi di un trattamento dentale come postulato dall'assicurata (doc. A);

• che l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

• che, in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA) emerge che il rimedio giuridico avverso il provvedimento adottato dalla CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;

• che al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata sospensione delle prestazioni;

• che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, salvo eccezioni e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che si giustifica la trasmissione degli atti alla CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso 7 marzo 2007 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si prelevano tasse e spese.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.- Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti