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36.2007.43 • TCAS TI 36.2007.43 Generato dall'IA

Insured Appeal Against Health Insurer Refusal Ruled Inadmissible for Premature Court Filing

Numero d'incarto 36.2007.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party appealed a health insurer's formal decision that refused policy cancellation due to unpaid premiums, but the Cantonal Insurance Court declared the appeal inadmissible because the appeal to the court was filed before exhausting the mandatory prior administrative appeal (opposition) procedure stipulated by law, specifically citing that the challenged decision itself indicated opposition as the appropriate legal remedy, thus requiring the case file to be returned to the insurer to rule on the opposition first.

Regesto Legislator

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Art. 1 LAMal, Art. 49 con, Art. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale, Non si prelevano tasse e spese; Insured Appeal Against Health Insurer Refusal Ruled Inadmissible for Premature Court Filing: § Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

Parole chiave

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assicuratore malattia regolamento interno riserva d'assicurazione azione diretta contro l'assicuratore rinascita della qualità d'assicurato riduzione della prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 LAMal
This provision is cited in the reasoning to confirm the applicability of LPGA rules to sickness insurance, which supports the procedural context for the inadmissibility finding.
Art. 49 con
• che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art.
Art. 52 cpv. 1 LPGA
This provision is cited to explain the required procedure of opposition against decisions made under Art. 49 LPGA, which was not followed by the appellant.
Art. 49 LPGA
This provision is mentioned in the reasoning leading to the finding that the appeal was inadmissible because the prior opposition procedure defined by this article had not been exhausted.
Art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
This procedural provision is cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the single judge, although this basis is not explicitly repeated in the operative part (dispositive) beyond the determination of inadmissibility.
Non si prelevano tasse e spese
This order states that no costs or fees will be charged.

Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 LPGA

This provision is mentioned in the reasoning leading to the finding that the appeal was inadmissible because the prior opposition procedure defined by this article had not been exhausted.

art. 52 cpv. 1 LPGA

This provision is cited to explain the required procedure of opposition against decisions made under Art. 49 LPGA, which was not followed by the appellant.

Art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

This procedural provision is cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the single judge, although this basis is not explicitly repeated in the operative part (dispositive) beyond the determination of inadmissibility.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

This procedural provision is cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the single judge, although this basis is not explicitly repeated in the operative part (dispositive) beyond the determination of inadmissibility.

art. 1 LAMal

This provision is cited in the reasoning to confirm the applicability of LPGA rules to sickness insurance, which supports the procedural context for the inadmissibility finding.

Non si prelevano tasse e spese.

This order states that no costs or fees will be charged.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2007.43 ir/td · Lugano 16 marzo 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2007 di

RI 1 contro

Cassa malati CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie non sono state chieste osservazioni alla CO 1

considerato, in fatto ed in diritto

• che RI 1 domiciliata a __________ ed assicurata presso la CO 1 cassa malati per la copertura obbligatoria è insorta davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con "opposizione" del 7 marzo 2007 contro la decisione formale dell’assicuratore malattia che ha rifiutato la disdetta per la fine del 2006 essendo rimasti impagati alcuni arretrati (doc. A1-A2);

• che l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

• che, in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA) emerge che il rimedio giuridico avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;

• che al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata sospensione delle prestazioni;

• che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa Malati CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso 7 marzo 2007 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si prelevano tasse e spese.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti