Cantonal Insurance Tribunal Dismisses Inadmissible Appeal Due to Procedural Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured individual filed a notice with the Cantonal Insurance Tribunal regarding a transfer of residence and subsequent hospitalization billing dispute with a health insurance provider. The court deemed the filing inadmissible because it failed to comply with procedural requirements, specifically lacking necessary documentation, specificity regarding the claims being asserted (mandatory coverage only), and a formal appealable decision from the insurer, despite the court issuing an explicit order detailing the required completions within a set timeframe, to which the appellant provided no response.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso insufficientemente motivato. Decreto di completazione senza seguito. Termine di grazia inascoltato. Stralcio per irricevibilità dell'impugnativa.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for ordering the completion of the appeal, which led to its final declaration of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the consequences if the appeal is not completed, leading to the decision's dispositive.
This provision would typically govern costs if they were imposed in order 2, but since order 2 states 'Non si prelevano tasse e spese' (No fees and costs are charged), no provision for costs is applicable in the final dispositive orders.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2007.16 ir/td · Lugano 12 marzo 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2007 di
RI 1 contro
Cassa malati CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
• che RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto non intestato datato 22 gennaio 2007 con cui ha segnalato suo trasferimento in Ticino, successivo suo ricovero in un Ospedale confederato e fatturazione di quest'ultimo in parte poste a suo carico;
• che l'atto di RI 1 conclude con l'attesa "di un vostro riscontro";
• che il 23 gennaio 2007 il giudice delegato ha invitato l'assicurato a completare entro 20 giorni il suo esposto segnalando quanto segue:
" *il gravame non ossequia i requisiti di cui all'art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss);*
*osservato come l'assicurato non abbia prodotto la polizza assicurativa 2006 che lo lega alla Casa Malati CO 1;*
*evidenziato in particolare come il signor RI 1 non specifichi se, nel caso in esame, egli faccia valere solo pretese derivanti della copertura obbligatoria;*
*non è stata prodotta decisione formale, emessa su opposizione, impugnabile emessa dall'assicuratore e neppure un conteggio allestito dall'assicuratore successivamente alla nuova fattura dell'Ospedale Cantonale __________ del 17 gennaio 2007;*
*rilevato come l'indicazione, quale post scritto sul gravame, del numero di cellulare del signor RI 1 non appaia sufficiente per potere completare l'esposto;*
*richiamato l'art. 2 LPAss del 6.4.1961 secondo cui se un ricorso non risponde alle condizioni sopra indicate, il Giudice assegna alla parte ricorrente un termine sufficiente per la completazione del ricorso, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito." (Doc. II)*
• che l'assicurato è rimasto silente e non ha reagito all'ingiunzione del Tribunale;
• che il termine di grazia concesso ad RI
1 con atto del 20 febbraio 2007 è pure trascorso infruttuoso e l'assicurato non ha recapitato nulla al Tribunale;
• che, di riflesso, l'atto - sia esso ritenuto ricorso sia esso da considerare petizione - va dichiarato irricevibile senza conseguenza di tasse e spese.
Per questi motivi
decreta
1. Il ricorso 22 gennaio 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti