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36.2007.148 • TCAS TI 36.2007.148 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Prior Identical Filing and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numero d'incarto 36.2007.148
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared an appeal inadmissible because the appellant was challenging a health insurance subsidy decision from 2000 for which an identical appeal had already been submitted in 2001, deemed inadmissible at that time because the proper remedy against the administrative decision was an internal claim to the social insurance institute, not a direct appeal to the cantonal court. The court reasoned that since the matter had already been reviewed by the Tribunal following the initial 2001 filing, and the proper administrative remedy had not been exhausted then, the subsequent identical filing six years later was manifestly inadmissible as being previously examined and improperly addressed to the Tribunal rather than the proper administrative authority.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro provvedimento dell'UAM emesso oltre 6 anni prima. Manifesta irricevibilità anche perché la decisione é già stata impugnata a tempo debito.

Parole chiave

Generato dall'IA
momento del deposito autorità amministrativa reclamo amministrativo previo esaurimento delle vie di ricorso decisione incidentale impugnabile assicurazione diretta

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 RLCAMal

This provision was cited in the prior judgment within the reasoning, which established that the correct remedy against the administrative decision was an appeal (reclamo) to the IAS, not a recourse to the TCA, justifying the current decision's inadmissibility.

art. 49 RLCAMal

This provision was cited in the prior judgment within the reasoning, indicating that the initial submission was to be treated as an appeal (reclamo) under this article, further supporting the finding that the current recourse was inappropriate.

art. 66 al. 1 LTF

Although the dispositive mentions foregoing costs ('Non si percepiscono tasse e spese'), the specific procedural rule for costs (Art. 66 al. 1 LTF, or its cantonal equivalent which is often reflected even when waived) is generally relevant for cost provisions in dispositive orders, even when waived, but given the strict exclusion rule and the explicit mention of 'Non si percepiscono tasse e spese' without citing a specific LTF article for costs in the dispositive, I will focus only on explicit citations or strong procedural links. Since no explicit cost article is cited in order 2, only the procedural grounds/remedy rule are strictly applicable based on the dispositive orders 1 and 3.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2007.148 ir/td · Lugano 4 settembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 3 aprile 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto ed in diritto

• che RI 1 ha inoltrato, mediante invio raccomandato pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 31 agosto 2007 ed impostato a __________ il giorno precedente (racc. n° __________), uno scritto (ricorso) relativo alla "Richiesta di sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000". Lo scritto/ricorso data 30 aprile 2001 ed ha il seguente tenore:

" vi comunico di interporre ricorso contro la decisione del 3.04.2001 emessa dall'Ufficio dell'assicurazione malattia, in sostituzione della precedente del 29.10.1999, denegante il sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000.

…

essendo io da parecchi anni al beneficio delle Prestazioni Complementari, mi è sempre stato accordato in passato il sussidio.

Non comprendo per quale ragione ora, tutto d'un tratto, l'Ufficio dell'Assicurazione malattia ha rinunciato ad entrare nel merito della mia richiesta, ritenendo quest'ultima priva d'oggetto, e ha così rifiutato d'accordarmi detto sussidio.

Mi preme sottolineare che, pur essendo beneficiario delle PC, una parte del premio dell'Assicurazione malattia è tuttavia a mio carico, ragion per cui si giustifica la presente richiesta di sussidio.

Per i motivi esposti, domando che il presente ricorso sia accolto e la decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione malattia sia annullata, come pure mi sia accordato di conseguenza il sussidio della Assicurazione malattia per l'anno 2000." (Doc. I)

il gravame è accompagnato da una copia della decisione 3 aprile 2001 dell'Ufficio Assicurazione Malattia che conclude per l'assenza d'oggetto della richiesta;

• che il ricorso 30 aprile 2001/31 agosto 2007 non è stato trasmesso - per la palese irricevibilità - all'Ufficio Assicurazione Malattia per la risposta di causa;

• che il Tribunale ha potuto accertare che un ricorso 30 aprile 2001 era già stato formulato nel 2001, contro la medesima decisione 3 aprile 2001, ed aveva fatto oggetto di un incarto n° 36.2001.35, evaso il 16 agosto 2001 con sentenza in cui lo si era ritenuto irricevibile.

La decisione 3 aprile 2001 era infatti soggetta a reclamo. La sentenza 16 agosto 2001 indicava come:

" - che, con atto del 30 aprile 2001, RI 1 si aggrava a questo TCA contro la predetta decisione osservando di essere al beneficio di prestazioni complementari e di avere in passato beneficiato del sussidio;

- che nell'impugnativa il signor RI 1 indica di non comprendere il motivo per cui la sua richiesta sia stata considerata priva di oggetto osservando che, pur essendo beneficiario di prestazioni di PC, una parte del premio dell'assicurazione malattia rimane a suo carico;

- che, come rettamente indica la decisione impugnata a pagina 2 in fine, avverso detta pronuncia è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni, all'IAS;

- che questa circostanza è stata rammentata dall'IAS nelle sue osservazioni 25/29 maggio 2001;

- che contro la decisione dell'Ufficio assicurazione malattia è infatti dato il rimedio del reclamo (art. 48 RLCAMal) all'Istituto delle assicurazioni sociali;

- che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia dell'impugnativa 30 aprile 2001 (pervenuta il 3 maggio 2001 al TCA) viene trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal - all'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;"

• che, trascorsi 6 anni da quel giudizio, viene riformulato uguale ricorso contro la medesima decisione non soggetta a ricorso al Tribunale;

• che l'impugnativa si palesa manifestamente irricevibile siccome già oggetto d'esame del Tribunale e poiché inoltrata contro decisione non impugnabile in questa sede;

• che si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese nonostante la natura dell'atto.

Per questi motivi

decreta

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti