Insurance Appeal Inadmissibility Due to Language and Clarity Deficiencies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a social sickness insurance decision to the Cantonal Insurance Tribunal, filing the appeal in German, which necessitated correction to the required Italian, prompting the court to grant several extensions after the initial submission was incomprehensible and subsequent amendments failed to meet clarity standards. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, despite repeated notices and extensions, failed to remedy the deficiencies in the filing by submitting a comprehensible appeal in the required language, thus preventing the Tribunal from examining the merits of the case.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro decisione su opposizione dell'assicuratore formulato in lingua tedesca. Tradotto il testo é assolutamente incomprensibile. Termine per l'emendamento e successivo termine di grazia non rispettati. Irricevibilità del ricorso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to rectify the incomprehensible filing as required by the procedural rule referenced in the prior decision.
This provision governs the imposition of costs, but the court ordered that no fees or expenses be levied (Art. 2).
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2007.136 IR/sc · Lugano 13 novembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2007 formulato da
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 9 luglio 2007 emanata da CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
• che RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto intestato Beschwerde/Einsprache, datato 8 luglio 2007 ma pervenuto unicamente il 9 agosto 2007 (e consegnato alla posta il giorno precedente);
• che con il suo gravame, redatto in lingua tedesca, il signor RI
1 si aggrava contro decisione 9 agosto 2007 di CO 1 essa pure redatta in lingua tedesca;
• che il 13 agosto 2007 RI 1 invitato a volere redigere il suo atto in lingua italiana conformemente ai disposti della procedura cantonale;
• che al signor RI 1, comunque domiciliato a __________, è stato assegnato un termine di 20 giorni scaduto fruttuosamente siccome il 4 settembre 2007 egli ha recapitato al Tribunale uno scritto in lingua italiana ma dal tenore del tutto incomprensibile;
• che RI 1 è stato, con decreto 4 settembre 2007, invitato a volere ossequiare i presupposti di cui all'art. 1a cpv. 1 LPr.TCA ed a tal fine gli sono stati concessi ulteriori 20 giorni per l'emendamento del suo atto, con l'avvertenza che, se il termine fosse stato disatteso o l'atto non emendato conformemente, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dello stesso;
• che, vista la mancata reazione del ricorrente, il Tribunale ha concesso un ultimo termine di grazia il 2 ottobre 2007 con cui il Giudice delegato ha anche dettagliato le esigenze del Tribunale (cfr. doc. V);
• che il termine concesso scadente il 31 ottobre 2007 è decorso infruttuosamente;
• che alla luce della mancata reazione ai decreti 4 settembre e 2 ottobre 2007 del Tribunale, in assenza anche di un contatto per lettera o telefonico e senza alcuna richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve ritenere l'atto formulato da RI 1 come irricevibile siccome incomprensibile nella sua versione italiana.
Per questi motivi
decreta
1. Il ricorso 8 agosto 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti