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36.2006.9 • TCAS TI 36.2006.9 Generato dall'IA

Appeal of Benefit Suspension Dismissed as Untimely

Numero d'incarto 36.2006.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a decision suspending social health insurance benefits, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the opposing party established the appeal decision was received on November 8, 2005, meaning the 30-day statutory filing deadline under the relevant social security law expired well before the appeal was submitted on January 9, 2006, despite the appellant's initial, albeit later abandoned, assertion that the opposing party had also delayed in responding to prior correspondence.

Regesto Legislator

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Art. 49 con, Art. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 1 LAMal; Appeal of Benefit Suspension Dismissed as Untimely: 14 febbraio 2006 è stata indetta un'udienza nel corso della quale "Il signor RI 1 da atto che il termine è effettivamente sfuggito…".

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni prestazione d'assicurazione sociale deposito tardivo prestazione statutaria controversia di sicurezza sociale rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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2.-

This order concerns the costs, stating no court fee is charged and costs are borne by the State.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.9 ir/td · Lugano 9 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2006 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2005 emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto ed in diritto

1. Con atto del 9 gennaio 2006 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro provvedimento dell'amministrazione, reso su opposizione il

31 ottobre 2005, con cui è stata decisa la sospensione delle prestazioni. A richiesta del giudice delegato RI 1 ha prodotto i documenti relativi alla procedura in suo possesso ed ha risposto a richiesta di informazioni 17 gennaio 2006 relativa all'apparente tardività del gravame. In particolare il sig. RI 1 ha indicato di avere ricevuto la decisione su opposizione il 15 novembre 2005 ammettendo che "… il mio ricorso 12 gennaio 2006 è si in ritardo ma anche la Cassa Malati alla mia del 07.07.05 … rispose con ritardo".

2. Con risposta di causa la Caisse CO 1 propone la reiezione dell'impugnativa siccome tardiva comprovando l'avvenuto ritiro della decisione su opposizione l'8 novembre 2005. L'amministrazione ha inoltre contestato il dire del ricorrente.

Il

14 febbraio 2006 è stata indetta un'udienza nel corso della quale "Il signor RI 1 da atto che il termine è effettivamente sfuggito…".

Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha comunque interpellato l'Ufficio Assicurazione Malattia accertando la trasmissione solo il 27 ottobre 2005 degli ACB _________ e __________ e la conseguente pendenza per l'elaborazione della richiesta della Caisse CO 1 senza obiezioni di principio quanto alla presa a carico degli importi (v. doc. XV).

3. La presente fattispecie può essere decisa - conformemente alla LOG - a giudice unico. Al caso di specie è pacificamente applicabile la LPGA poiché sia i fatti alla base delle decisioni che i provvedimenti adottati sono successivi alla vigenza della legge.

4. La LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1 gennaio 2003 già prevedeva l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207). Il ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente contro le decisioni su opposizione deve intervenire pure nel termine di 30 giorni dall’intimazione dell'atto. In difetto del rispetto del termine di

30 giorni il gravame va ritenuto intempestivo e quindi irricevibile.

5. In concreto la decisione su opposizione è stata intimata il 2 novembre e ricevuta il successivo 8 novembre 2005. Il ricorrente non ha interposto ricorso nel temine di 30 giorni avendo unicamente interpellato in forma scritta l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia chiedendo consigli sul procedere e comunque disdicendo il rapporto assicurativo con la Caisse CO 1, senza comunque che tali scritti possano equivalere a formale ricorso al TCA trasmesso ad autorità incompetente.

6. Alla luce di quanto precede l’impugnativa è irricevibile e va conseguentemente stralciata senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti