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36.2006.64 • TCAS TI 36.2006.64 Generato dall'IA

Insurance Premium Reduction Appeal Rendered Moot by Favorable Administrative Reconsideration

Numero d'incarto 36.2006.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a social insurance office's decision that denied an individual's request for reduced health insurance premiums for 2006 based on having a second child. Before the court could rule on the administrative response, the insurance office reviewed the case again and notified the court that it had granted the appellant's request, issuing a new, positive decision effective retroactively to January 1, 2006. Consequently, the court ruled that the appeal was rendered moot because the administrative authority had withdrawn the contested decision by issuing a new, favorable determination, noting that the appellant could appeal the subsequent decision quantifying the actual subsidy amount.

Regesto Legislator

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non si percepiscono né tasse né spese; Insurance Premium Reduction Appeal Rendered Moot by Favorable Administrative Reconsideration: Before the court could rule on the administrative response, the insurance office reviewed the case again and notified the court that it had granted the appellant's request, issuing a new, positive decision effective retroactively to January 1, 2006. Consequently, the court ruled that the appeal was rendered moot because the administrative authority had withdrawn the contested decision by issuing a new, favorable determination, noting that the appellant could appeal the subsequent decision quantifying the actual subsidy amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione dei premi dell'assicurazione malattie domanda di riesame amministrativo assicurazione malattia preavviso in materia di assicurazioni sociali autorità amministrativa soppressione della prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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non si percepiscono né tasse né spese
Applied in the dispositive to order that no judicial fees or costs are charged.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3a della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

Cited as the procedural basis allowing the administrative authority to re-examine the challenged decision, leading to the case becoming moot.

non si percepiscono né tasse né spese

Applied in the dispositive to order that no judicial fees or costs are charged.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.64 ir/td · Lugano 26 maggio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2006 di

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 16 febbraio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato, in fatto ed in

diritto

- che, con decisione 16 febbraio 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 3 dicembre 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006 (diritto a partire dal 2° figlio), presentato da RI 1;

- che con atto 15 marzo 2006 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);

- che il ricorso è stato trasmesso il 22 marzo 2006 all'amministrazione per la risposta di causa (II);

- che il 23 maggio 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

" *…lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. IX)*

- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 22 maggio 2006 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:

" *… con riferimento al suo ricorso del 15 marzo 2006 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2006 (diritto a partire dal 2° figlio), le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.*

*In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di giugno riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo valida per tutti i componenti della sua famiglia.*

*Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in favore della sua famiglia direttamente da parte nostra all’inizio del mese di giugno.*

*Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di premio da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2006.*

*Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua disposizione.” (Doc. IX/bis)*

- che il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

- che la nuova decisione del 22 maggio 2006 rende privo d'oggetto il ricorso;

- che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;

- che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

terzi implicati