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36.2006.44 • TCAS TI 36.2006.44 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible: Incorrect Venue for Objection to Insurance Enforcement Procedure

Numero d'incarto 36.2006.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party appealed an insurer's rejection of their objection to a payment enforcement procedure related to health insurance contributions and administrative fees, but the court declared the appeal inadmissible because the initial objection to the enforcement decision, according to the relevant statute, should have been directed to the insurer itself, not the Cantonal Insurance Tribunal, despite the Tribunal having forwarded the initial submission to the insurer and the underlying debt subsequently being paid.

Regesto Legislator

Ufficiale

Decisione formale della cassa per incasso partecipazioni. Opposizione e successiva decisione su opposizione impugnata al Tribunale. Successivamente al ricorso pagamento del debito. Stralcio siccome la procedura é divenuta priva d'oggetto.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo assicuratore esecuzione amministrativa riserva d'assicurazione eccezioni processuali pagamento diretto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 LPGA

Cited in the reasoning as the basis for the opposition that the court ruled was incorrectly submitted to it, leading to the inadmissibility of the appeal based on the court's lack of competence.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

This order dictates the non-collection of judicial fees and the allocation of costs, placing them on the State.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

This order informs the parties of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Tribunal, detailing the procedural requirements for filing the appeal.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.44 ir/td · Lugano 17 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2005 di

RI 1 contro

CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,

- che RI 1 era assicurata nel 2005 e nel 2004 presso CO 1 per la copertura obbligatoria;

- che CO 1 ha escusso RI 1 con PE __________ per il mancato pagamento di CHF 194.40, CHF 70.-- per spese amministrative e CHF 124.40 per due partecipazioni a seguito di prestazioni della __________ (doc. 3 e 4);

- che, a seguito dell'opposizione interposta al PE l'assicuratore ha deciso il rigetto della stessa con provvedimento 25 novembre 2005;

- che il 23 dicembre 2005 RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni formulando "opposizione alla decisione su opposizione al PE __________";

- che la Cancelleria del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha chiesto all'assicurata la trasmissione della decisione su opposizione con lettera 27 dicembre 2005;

- che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sollecitato nuovamente l'assicurata nel medesimo senso il 26 gennaio 2006;

- che il giudice delegato ha specificatamente scritto a RI 1 in merito ancora il 22 febbraio 2006 per ottenere informazioni in merito e la copia della decisione su opposizione;

- che gli atti sono pure stati trasmessi all'assicuratore per una presa di posizione;

- che con scritto 26 febbraio 2006 CO 1 ha indicato l'avvenuto pagamento del debito;

- che RI 1 è stata invitata a prendere posizione in merito senza esito;

- che la presente fattispecie può essere evasa a giudice unico stante l'assenza di difficoltà fattuali e giuridiche;

- che l'opposizione a decisione a' sensi dell'art. 49 LPGA va inoltrata all'assicuratore medesimo e quindi il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era incompetente in merito;

- che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha trasmesso comunque l'opposizione all'assicuratore;

- che l'assicurata ha in ogni modo pagato il suo debito come comunicato da CO 1;

- che alla luce di quanto precede, per incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, il gravame appare irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti