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36.2006.33 • TCAS TI 36.2006.33 Generato dall'IA

Insurer Delay in Formalizing Suspension Does Not Vitiate Appeal After Subsequent Formal Decision

Numero d'incarto 36.2006.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party appealed after an insurer suspended health insurance benefits starting in mid-2005 due to outstanding premiums and co-payments, which were later settled, and the insured sought a formal decision regarding the suspension, which had been ongoing without formal administrative recourse. The court decided to strike the appeal from the rolls because the insurer issued the requested formal decision in February 2006, allowing the insured to pursue standard opposition procedures; however, the court noted the insurer's unacceptable delay in formalizing the suspension that began months earlier, though it ultimately dismissed imposing fees or costs against the insurer due to the timing of the insured's request for the formal decision.

Regesto Legislator

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Art. 64a LAMal, Art. 90 OAMal, Art. 80 cpv. 1 LAMal, art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale, art. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Insurer Delay in Formalizing Suspension Does Not Vitiate Appeal After Subsequent Formal Decision: The court decided to strike the appeal from the rolls because the insurer issued the requested formal decision in February 2006, allowing the insured to pursue standard opposition procedures; however, the court noted the insurer's unacceptable delay in formalizing the suspension that began months earlier, though it ultimately dismissed imposing fees or costs against the insurer due to the timing of the insured's request for the formal decision.

Parole chiave

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sospensione della prestazione d'assicurazione assicuratore malattia premi assicurativi non pagati surrogazione dell'assicuratore prestazioni assicurative assicurazione malattia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited as part of the justification for the decision being made by a single judge (procedural rule applied in the context of the reasoning leading to the decision).

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited as part of the justification for the decision being made by a single judge (procedural rule applied in the context of the reasoning leading to the decision).

art. 64a LAMal

Mentioned in relation to a modification of the law concerning default interest, but not used in the final orders.

art. 90 OAMal

Mentioned in relation to a modification of the law concerning default interest, but not used in the final orders.

art. 80 cpv. 1 LAMal

Cited as the previous legal provision governing the obligation to issue a formal decision, used for legal context but not in the dispositive.

art. 93 LTF

Not cited in the dispositive orders.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive orders.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive orders.

art. 3 della comunicazione

The communication regarding the possibility to appeal the present judgment to the Federal Administrative Court (Tribunale federale delle assicurazioni) is detailed in order 3, although it refers to a federal law appeal, not a Cantonal one.

2.-

This is order 2, which states that no court fee is charged, and costs are borne by the State (dispositive concerning costs).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.33 ir/td · Lugano 22 febbraio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato come:

A. Con atto del 1 febbraio 2006 RI 1 si è rivolto, con il patrocinio dell’associazione RA 1 di __________, al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni rilevando di essere assicurato presso la CO 1 contro le malattie e di essere seguito dal consultorio di RA 1. Egli ha rilevato come, nel corso del 2002 – 2003, l’assicuratore aveva avviato delle procedure di incasso per premi e partecipazioni con conseguente emanazione di attestati di carenza beni nei suoi confronti. Questi

fatti avrebbero condotto alla sospensione delle prestazioni dal 30 giugno 2005. Le pendenze sarebbero oggi saldate ed i premi pagati grazie alle prestazioni complementari alla rendita AI di cui beneficia l’assicurato.

A seguito di intervento telefonico del 26 gennaio 2006 della rappresentante dell’assicurato CO 1 ha prodotto il 31 gennaio 2006 una lista di crediti e pagamenti per giustificare il suo blocco. Il 1 febbraio 2006 è stata chiesta a CO

1 l’emanazione di una decisione formale in merito alla sospensiva.

B. Con il gravame in discussione l’assicurato chiede intervento del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni affinché l’assicuratore emani una decisione formale in tempi brevissimi stante il grave danno procurato dal provvedimento messo in atto da CO 1 senza decisioni formali e senza possibilità di impugnativa nei confronti di persona con problemi importanti e seguita da RA

1. Nella sua risposta di causa 15 febbraio 2006 CO 1 comunica che la decisione è stata chiesta solo il 2 febbraio 2006 – dimenticando di evocare che il blocco delle prestazioni è in essere dal 30 giugno 2005 e l’intervento della signora __________ in rappresentanza dell’assicurato nel corso del mese di gennaio 2006 – e che nel frattempo è stata emessa.

in

diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2. Alla presente fattispecie è applicabile la LPGA in vigore dal 1 gennaio 2003, siccome all’assicuratore viene imputato un ingiustificato ritardo nell’emanare una decisione formale successivamente alla comunicazione del 30 giugno 2005. Va comunque rammentato qui come il 1. gennaio 2006 sia entrata in vigore una modifica della LAMal e dell’OAMal in merito alla conseguenza della mora in caso di mancato pagamento dei premi dell’assicurazione di base (art. 64a LAMal e 90 OAMal; cfr. RU 2005 3587; FF 2004 3869). Tale nuovo impianto normativo non torna comunque applicabile al caso concreto siccome da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3). Il 1. gennaio 2003 è inoltre entrata in vigore una modifica dell’art. 90 OAMal, nel senso che sono stati aggiunti i capoversi 2-5. Il tenore del nuovo art. 90 cpv. 3 e 4 è in gran parte simile a quello del vecchio art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (cfr. DTF 129 V 455 consid. 3). La circostanza è nota all’assicuratore, appartenente ad un gruppo – il Groupe Mutuel, come rilevabile anche dalla carta intestata – che ha già visto intimate numerose decisioni in merito alla tematica della sospensione delle prestazioni, si cita qui per tutte l’inc. 36.2005.210 con sentenza del 23 gennaio 2006 in re C.

nel merito

3. Da rilevare come in virtù del previgente art. 80 cpv. 1 LAMal - nel tenore applicabile fino al 31 dicembre 2002 -, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, questi doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato, avverso la stessa era data possibilità di formulare opposizione. Il disposto legale in questione prevedeva il termine di 30 giorni unicamente per la decisione formale iniziale, relativamente al provvedimento su opposizione assumendo esso per contro solo valore indicativo (sentenza dell'11 ottobre 2004 in re S., K 67/03, e sentenza del 29 marzo 1999 in re O., K 155/97). Secondo la giurisprudenza, si veda DTF

125 V 188 e segg., in assenza di una disposizione speciale sul termine entro il quale l'assicuratore contro le malattie doveva statuire sull'opposizione, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. La LPGA entrata in vigore il 1 gennaio 2003 prevede oggi esplicitamente la possibilità di adire il Tribunale in caso di mancata emanazione di una decisione o di una decisione su opposizione. Per valutare la sussistenza di una denegata o ritardata giustizia occorre fare riferimento al caso concreto alla luce della giurisprudenza relativa alla ritardata giustizia emessa dal Tribunale Federale.

4. Nel concreto caso occorre procedere allo stralcio del ricorso siccome nelle more della procedura, come detto, il 9 febbraio 2006 CO 1 ha emanato una decisione avverso la quale l’assicurato potrà inoltrare la sua opposizione nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della decisione. L’opposizione può essere inoltrata immediatamente. In caso di inoltro dell’opposizione CO 1 dovrà emanare una decisione su opposizione, e lo dovrà fare nei tempi più ristretti possibili alla luce della gravità delle conseguenze della sospensione per persona al beneficio di prestazioni AI. A seguito dell’emanazione della decisione su opposizione, se negativa per il signor RI 1, questi potrà aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso.

5. Lo stralcio della procedura comporta il carico delle spese processuali e l’attribuzione di ripetibili all’assicuratore nel caso in cui si debba ammettere l’esistenza di una denegata giustizia, ciò non diversamente da quanto avvenuto con la sentenza 36.2006.26 in re R. del 21 febbraio 2006.

6. Nel caso di specie si può prescindere dal carico di una tassa di giustizia e di una indennità per ripetibili potendo essere esclusa una denegata giustizia alla luce del fatto che l’intervento dell’assicurato, e della sua rappresentante, presso CO 1 tendente ad ottenere l'emanazione di una formale decisione è avvenuto unicamente verso fine gennaio 2006 e ad inizio febbraio 2006. Va comunque stigmatizzato il comportamento di CO

1 che ha bloccato effettivamente le prestazioni dal 30 giugno 2005.

7. Alla luce di quanto precede la procedura va stralciata senza conseguenze di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili. Si ribadisce che RI 1 potrà opporsi anche subito, ma al massimo entro 30 giorni dalla ricezione della decisione formale di CO 1, con scritto da indirizzare alla stessa CO 1. La decisione su opposizione, se sfavorevole, potrà essere impugnata entro 30 giorni al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, osservato comunque che CO 1 – in caso di opposizione – dovrà emanare la sua decisione su opposizione nei termini più brevi possibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La procedura di cui in entrata è stralciata dai ruoli.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti