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36.2006.27 • TCAS TI 36.2006.27 Generato dall'IA

Insurance Subsidy Denial for Cohabiting Partner based on Statutory Family Definition

Numero d'incarto 36.2006.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual appealed the denial of a health insurance premium subsidy for 2006, arguing that since he cohabitated with a partner and their child, he should be considered a "family" unit for subsidy eligibility rather than an individual whose income alone exceeded the lower personal income threshold (CHF 20,000 based on 2003 taxation). The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant law, for unmarried cohabitants with shared offspring, the mother and child constitute the "family" unit whose income is assessed for the subsidy, while the father remains classified as an "individual," and since his individual income exceeded the personal threshold, his request for the subsidy was correctly denied, as allowing either parent to choose their status would undermine the regulatory structure.

Regesto Legislator

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Art. 76 cpv. 4 LCAMal, Art. 23 LCAMal, Art. 29 LCAMal, Art. 49 LCAMal, Art. 30 LCAMal, Art. 31 LCAMal; Insurance Subsidy Denial for Cohabiting Partner based on Statutory Family Definition: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant law, for unmarried cohabitants with shared offspring, the mother and child constitute the "family" unit whose income is assessed for the subsidy, while the father remains classified as an "individual," and since his individual income exceeded the personal threshold, his request for the subsidy was correctly denied, as allowing either parent to choose their status would undermine the regulatory structure.

Parole chiave

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sussidi per premi di cassa malati imposizione della famiglia convivente di fatto assicurazione di persone assicurazione malattia situazione familiare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 124 V 9
La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B.; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.
DTF 131 V 202
Cantonal Refusal to Process Health Insurance Premium Reduction for Unregistered Cross-Border Worker
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 76 cpv. 4 LCAMal

Although cited in the reasoning to determine applicability of LPamm, it is the basis for the procedural context leading to the decision, but not the main ground for dismissing the appeal itself.

Art. 25 LCAMal

This article defines what constitutes a family, which is central to the court's finding that the appellant must be treated as a single person (persona sola).

Art. 29 LCAMal

This article defines low-income insured persons whose income thresholds (which determined the outcome) are applied.

Art. 30 LCAMal

This article governs how the determining income is calculated, which justified the rejection of the subsidy request.

art. 270 cpv. 2 CCS

Cited to support the legal principle that when parents are unmarried, the child follows the mother's status, which justifies treating the appellant as a single person.

art. 298 cpv. 1 CCS

Cited to support the legal principle that when parents are unmarried, parental authority belongs to the mother, which justifies the classification used in the ruling.

art. 304 cpv. 1 CCS

Cited to support the legal principle regarding parental representation when parents are unmarried, aligning with the court's classification.

art. 271 cpv. 2 CC

Cited to support the legal principle that when parents are unmarried, the child follows the mother's cantonal citizenship and commune affiliation, supporting the classification.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision (or its cantonal equivalent, implied by the context of costs in order 2) is cited for imposing costs (even if the court ultimately waives collection).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.27 cs · Lugano 8 maggio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore: · Christian Steffen, vicecancelliere

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2006 di

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 29 dicembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2006.

L’istanza è stata respinta, in quanto il reddito imponibile derivante dalla tassazione 2003 supera il limite di fr. 20'000 fissato dal Decreto Esecutivo del 25 ottobre 2005 per le persone sole.

Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto con decisione 29 dicembre 2005.

1.2. Con ricorso del 28 gennaio 2006 RI 1 contesta la decisione dell’IAS, rilevando di convivere da diversi anni con __________ e con la figlia comune __________ (doc. I). Egli chiede di conseguenza di essere considerato quale “famiglia”, anche perché a livello fiscale è stato considerato “coniugato” in quanto provvede al mantenimento della figlia e della convivente (doc. I). L’insorgente chiede inoltre di concedere il sussidio anche alla figlia (doc. I).

L’amministrazione propone la reiezione del ricorso con osservazioni dell’8 febbraio 2006. L’IAS fa in particolare riferimento alla giurisprudenza di questo TCA ed afferma che la convivente, __________, è stata considerata famiglia. A lei e alla figlia è pertanto stato accordato il sussidio (doc. III).

in

diritto

In ordine

2.1. La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 10 febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

Nel merito

2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Per quanto concerne l’anno 2006 le basi di calcolo sono state modificate dall’Esecutivo cantonale. Per il 2006 è stato ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante la tassazione 2003. I limiti di reddito sono stati ridotti a CHF 20'000.-- per le persone sole, CHF 30'000.— per le famiglie (cfr. DE 25 ottobre 2005 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2006).

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal.

2.3. Va ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:

i coniugi con o senza figli

i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.

L'art

27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

2.4. In concreto RI 1, il cui reddito imponibile evinto dalla tassazione 2003 ammonta a fr. 25'300, convive con __________, la cui tassazione 2003 prevede un reddito imponibile di fr. 9'600 (doc. A2). Dalla loro relazione è nata, nel __________, __________.

Poiché l’UAM ha considerato famiglia la mamma e la figlia, accordando loro il sussidio, il ricorrente, in quanto persona sola, non ha diritto all’aiuto statale poiché supera il reddito massimo di fr. 20'000 previsto dal DE del 25 ottobre 2005 (cfr. consid. 2.1).

L’insorgente contesta la conclusione cui è giunto l’UAM e chiede di essere considerato famiglia nella misura in cui provvede al mantenimento della mamma e della figlia. __________ dovrebbe invece essere considerata persona sola. In tal caso entrambi beneficerebbero del diritto al sussidio.

Con sentenza del 27 agosto 1999, nella causa M., inc. 36.1998.151 il TCA aveva affermato che:

" AI proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno con il padre del bambino.

Basta a fondare una "famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un genitore e un figlio minorenne."

e che

" (Nei casi di) convivenza di persone con figli: l'ICAS - adito con una

richiesta emanante da una "persona sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria volta a verificare un'eventuale convivenza - informazione non richiesta nei formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal - come un nucleo familiare unico due persone conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al sussidio viene sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le persone sole e la determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto il reddito del richiedente."

In sostanza quindi per fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal.

In concreto la convivente del ricorrente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono state considerate quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal.

Il ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il sussidio quale famiglia, senza che fosse considerato il reddito del convivente qui ricorrente (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).

In altri termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei sussidi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).

Per l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei redditi tra i conviventi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).

A differenza di quanto sembra ritenere l’insorgente non è possibile scegliere quale dei due genitori va considerato famiglia, altrimenti sarebbe possibile chiedere che il convivente con il reddito maggiore sia trattato come famiglia per poter rientrare nei parametri del sussidio, mentre quello con il reddito minore sia considerato persona sola ottenendo comunque il sussidio.

Di regola, nel caso di due conviventi con figli comuni, la madre e i figli vanno considerati famiglia, mentre il convivente va considerato quale persona sola.

Infatti, di principio, quando i genitori non sono sposati, il CCS prevede che il figlio segue le sorti della madre.

Per l’art. 298 cpv. 1 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre. A norma dell’art. 304 cpv. 1 CCS i genitori rappresentano per legge i figli verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete. Per l’art. 270 cpv. 2 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome. Infine per l’art. 271 cpv. 2 CC se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.

In concreto pertanto, la soluzione scelta dall’IAS di ritenere la madre e la figlia quale “*famiglia*” ed il padre quale “*persona sola*” nell’ambito del calcolo del diritto ai sussidi è conforme alla regolamentazione cantonale e va tutelata.

La circostanza che in ambito fiscale l’interessato, per l’applicazione dell’aliquota, venga considerato quale “*coniugati*” perché mantiene la figlia, mentre la convivente viene considerata quale “*altri contribuenti*”, non è decisivo, poiché la LCAMal fa riferimento al diritto tributario unicamente per quanto concerne il calcolo del reddito lordo di riferimento per stabilire il diritto al sussidio, mentre determina autonomamente la cerchia dei beneficiari (cfr. a questo proposito la STCA del 30 novembre 2005, nella causa F., inc. 36.2005.66-67, in cui il TCA ha interpretato la nozione di figlio ai sensi dell’art. 27 LCAMal indipendentemente da quanto riportato sulla tassazione fiscale).

Ne discende che, nel caso concreto, l’insorgente deve essere considerato persona sola.

Il limite del reddito lordo che dà diritto al sussidio ammonta a fr. 20'000. Poiché dalla tassazione 2003 emerge un reddito superiore, rettamente l’IAS ha respinto la richiesta di sussidio.

Alla luce della procedura applicabile si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede.

La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B.; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti