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36.2006.206 • TCAS TI 36.2006.206 Generato dall'IA

Late Health Insurance Subsidy Application Appeal Denial

Numero d'incarto 36.2006.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, an apprentice living with their father, appealed the denial of a 2006 health insurance premium subsidy, as their application was submitted in mid-January, past the required deadline of the end of the preceding year for those ordinarily taxed. The court rejected the appeal because the appellant, being ordinarily taxed via their father's income, failed to meet the statutory deadline for submission, and crucially, provided no legally sufficient justification for the delay, as negligence or simple lack of awareness regarding the filing requirements does not constitute grounds for accepting a late application.

Regesto Legislator

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Art. 28 cpv. 2 LCAMal, Art. 23 LCAMal, Art. 29 LCAMal, Art. 30 LCAMal, Art. 31 LCAMal, Art. 48 Reg; Late Health Insurance Subsidy Application Appeal Denial: The court rejected the appeal because the appellant, being ordinarily taxed via their father's income, failed to meet the statutory deadline for submission, and crucially, provided no legally sufficient justification for the delay, as negligence or simple lack of awareness regarding the filing requirements does not constitute grounds for accepting a late application.

Parole chiave

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sussidi per premi di cassa malati atto tardivo assicurazione malattia termine legale reddito sufficiente durata del diritto alla prestazione d'assicurazione Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

Used by the delegated judge to decide the matter as a single judge because the case did not raise issues of principle or significant importance.

art. 82 lett. a LTF

Cited when explaining the recourse available to the Federal Tribunal (appeal in matters of public law).

art. 83 LTF

Cited when explaining the recourse available to the Federal Tribunal (listing cases where the appeal in matters of public law is inadmissible).

art. 86 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when explaining the admissibility of the appeal in matters of public law against decisions of the highest cantonal authorities.

art. 95 LTF

Cited when explaining the grounds for appeal in matters of public law (violation of federal law, international law, cantonal constitutional rights, cantonal voting laws, or intercantonal law).

art. 97 cpv. 1 LTF

Cited when explaining the possibility of challenging factual findings in the appeal in matters of public law.

art. 99 LTF

Cited when stating that new pleas are not admissible in the appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited when specifying the deadline for filing the appeal with the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited when mentioning the alternative route of constitutional appeal if the appeal in matters of public law is inadmissible.

art. 116 LTF

Cited when detailing that the constitutional appeal can be used to challenge the violation of constitutional rights.

art. 132 cpv. 1 LTF

Cited as the provision establishing the entry into force and applicability of the new Federal Tribunal Law (LTF).

Art. 28 cpv. 2 LCAMal

This article was the basis for the initial rejection of the subsidy request due to tardiness, which is the subject of the appeal being rejected.

art. 23 LCAMal

Cited in the reasoning section to establish the basis for cantonal and municipal participation in subsidy payments.

art. 29 LCAMal

Cited in the reasoning section to define insured persons with modest economic conditions.

art. 30 LCAMal

Cited in the reasoning section to define how the determining income is calculated.

art. 31 LCAMal

Cited in the reasoning section regarding the autonomous determination of determining income by the administration in specific cases.

art. 28 LCAMal

Cited in the reasoning section regarding the requirement of a written application for the subsidy.

art. 40

Cited in connection with Art. 28 LCAMal regarding beneficiaries of supplementary benefits (PC).

art. 53 LCAMal

Cited in the reasoning section regarding the statute of limitations for retroactive subsidy benefits.

art. 55 LCAMal

Cited in the reasoning section regarding the requirements for granting retroactive subsidies, and later in point 7, noting that lack of justification for delay is not a valid excuse under this article.

art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal

Cited in the reasoning section regarding the possibility for the IAS to accept late applications in special cases with proven reasons.

Art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie

Cited in the reasoning section to detail the specific cases where the IAS autonomously determines the determining income.

art. 48 Reg. LCAMal

Cited in the reasoning section regarding the possibility of reviewing a subsidy decision if the conditions of Art. 67 Reg. LCAMal are met during the year.

Art. 44 Reg. LCAMal

Cited in the reasoning section regarding the official forms for subsidy applications.

Art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal

Cited in the reasoning section to determine the general deadlines for application submission, which the appeal was found to have missed.

Art. 55 cpv. 2 LCAmal

Cited in point 7, stating that lack of justification for the delay (like ignorance of the law or missing documentation) is not considered a justification according to this provision.

Art. 65 cpv. 3

Cited in the reasoning section to support the necessity for Cantons to consider the most recent economic and family circumstances when granting subsidies (LAMal reference).

Art. 64 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders (point 1 to 4).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders (point 1 to 4).

Art. 93 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders (point 1 to 4).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.206 gc · Lugano 9 gennaio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice: · Greta Cipolla, giurista

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2006 di

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 12 ottobre 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1, 1987, apprendista nubile e convivente con il padre, ha chiesto la concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia 2006, con formulario apposito reperito presso la Cancelleria Comunale di __________. La domanda, datata 12 gennaio 2006 (doc. 1) è pervenuta all’Istituto delle assicurazioni sociali Ufficio dell’assicurazione malattia il 17 gennaio successivo.

L’amministrazione, constatato il ritardo nella formulazione della richiesta, ha respinto l’istanza di sussidio in data 30 giugno 2006 in applicazione dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, poiché tardiva e le motivazioni a giustificazione del ritardo insufficienti.

Il reclamo 15 luglio 2006 di RI 1, con cui è stata ribadita la necessità di un sussidio a fronte di un salario mensile netto di Fr. 506.- e di un premio Cassa Malati di Fr. 301.80 pure mensili, non ha avuto migliore fortuna e, con decisione del 12 ottobre 2006, l’amministrazione ha sostanzialmente ribadito la sua precedente decisione.

B. Con tempestivo ricorso del 31 ottobre 2006 RI 1 ribadisce la sua richiesta di sussidio mentre l’amministrazione, con osservazioni del 24 novembre 2006, che saranno riprese laddove necessario, propone la reiezione del ricorso. Alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di formulare la richiesta di acquisizione di specifiche prove.

in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal.

Per quanto concerne l’anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

3. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

*"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;*

*b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;*

*c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;*

*d) in altri casi particolari."*

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" *a) persone soggette all'imposta alla fonte;*

*b) decesso del coniuge;*

*c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;*

*d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;*

*e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;*

*f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;*

*g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;*

*h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;*

*i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;*

*l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;*

*m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."*

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

L'art.

44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" *a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata*

*nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;*

*b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;*

*c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;*

*d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso."*

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" *Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.* *La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."*

5. Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 12.01.06 e pertanto, seppur per pochi giorni, è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti RI 1 è tassata in via ordinaria come lo è il papà, persona da cui RI 1 dipende economicamente stante la sua formazione. La domanda di riduzione del premio avrebbe dunque dovuto essere introdotta per la fine del 2005 pur in assenza, da parte della ricorrente di una decisione di tassazione, la prima essendo quella dell'anno 2005 emessa il

19 luglio 2006.

Che il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" *I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”*

La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005 avendo RI 1 un reddito nullo nel 2003 siccome non tassata e non raggiungendo comunque i CHF 6'000.-- annui il reddito imponibile cui fare riferimento era quello del padre, come detto, tassato in via ordinaria.

Alla luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda pervenuta nel corso del gennaio 2006, questo Tribunale deve allora verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

6. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato *“problemi a tutta la famiglia”*.

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" *… la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”*

7. In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione di non averle concesso il sussidio nonostante il suo sostentamento si fondi su soli Fr. 506.- netti mensili (stipendio di apprendista), senza però addurre alcuna motivazione al ritardo nell’inoltro dell’istanza. Più precisamente, RI 1 si è limitata ad indicare il motivo della richiesta di sussidi, ma non le ragioni per cui tale richiesta è stata inviata ad inizio gennaio 2006, anziché entro la fine del 2005. Già in sede di decisione sull’istanza di sussidi per l’anno 2006 del 30 giugno 2006, l’Istituto delle assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia ha evidenziato l’insufficienza delle motivazioni a giustificazione del ritardo. Nonostante ciò, neppure in sede ricorsuale la ricorrente ha esposto tali motivazioni. L'assenza di motivazione come la misconoscenza del diritto o l'assenza della documentazione completa non possono essere, purtroppo, ritenute quali giustificazioni ai sensi dell’art. 55 cpv. 2 LCAmal, pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche che possono attanagliare la ricorrente.

8. Alla luce di quanto precede il ricorso va purtroppo respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2006 di RI 1 come giustificato. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili.

9.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.

132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti