Insured's Appeal of Health Insurance Suspension Mooted by Retroactive Cancellation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured individual appealed the suspension of mandatory health insurance benefits, which had been communicated via a notice stating payment cessation would begin on a specific date, arguing the suspension occurred without a formal decision. The court noted that the insurer subsequently informed the court that the suspension had been retroactively cancelled, rendering the appeal moot because the coverage was restored, and therefore the case was dismissed from the docket without costs or fees, as the insurer fulfilled its obligation to restore coverage.
Regesto Legislator
UfficialeSospensione effettiva delle prestazioni. Ricorso per denegata giustizia. Revoca del provvedimento. Stralcio del ricorso siccome divenuto privo d'oggetto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the court's ability to decide in the composition of a single judge, though not directly in the operative part, it establishes the procedural basis for the decision's form.
Cited in the reasoning regarding the court's ability to decide in the composition of a single judge, though not directly in the operative part, it establishes the procedural basis for the decision's form.
Cited implicitly in order 3, which describes the requirements for appealing the cantonal decision to the Federal Insurance Court.
This provision governs costs in the Federal Tribunal, which is cited implicitly when the decision states no costs are awarded (non si attribuiscono ripetibili) and outlines appeal procedures to the Federal Court.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2006.193 ir/td · Lugano 8 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006 di
RI 1 contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato come, in fatto ed in
diritto
- che con gravame 19/20 ottobre 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni lamentando l'avvenuta sospensione delle prestazioni in virtù dell'assicurazio-ne obbligatoria contro le malattie da parte di CO 1, apparentemente dal 1° giugno 2006 e ciò in assenza di una decisione formale;
- che con comunicazione 12 aprile 2006 l'Ufficio assicurazione malattia ha informato l'assicurato (doc. A3) che, in base all'art. 85d) Reg. LCAMal , "... dal 1° giugno 2006 da parte nostra non verranno più assunti i pagamenti dei premi assicurativi di base ... e delle partecipazioni;
- che, come indicato, il ricorrente evidenzia la sospensione delle prestazioni in assenza di emanazione di una formale decisione;
- che con scritto 25 ottobre 2006 CO 1 ha informato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che "la sospensione delle prestazioni in virtù dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie è stato annullato con effetto reattivo";
- che il ricorrente, cui è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito non ha comunicato nulla al TCA;
- che non risulta che CO 1 abbia emanato una decisione formale in merito alla sospensione delle prestazioni;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che nel caso in esame l'impugnativa andava qualificata quale ricorso per denegata giustizia alla luce dell'assenza di emanazione di un provvedimento impugnabile a fronte della sospensiva;
- che la pronta reazione di CO 1 che ha ripristinato la copertura rende privo d'oggetto il gravame che può essere stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese ritenuto l'obbligo per l'assicuratore di ripristino della copertura - come annunciato con lo scritto 25 ottobre 2006 - con effetto retroattivo oltre che pro futuro;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, siccome divenuto privo d'oggetto, va stralciato dai ruoli.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici