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36.2006.183 • TCAS TI 36.2006.183 Generato dall'IA

Spousal Liability for Past Health Insurance Premiums

Numero d'incarto 36.2006.183
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court reviewed an appeal against a decision that upheld enforcement proceedings against an individual for unpaid mandatory health insurance premiums owed by their former spouse for the period of January to June 2005. The appealing party argued they should not be liable as they had since divorced. The court reasoned that under private law principles applicable to social security matters, spouses are jointly and severally liable for family maintenance debts, including health insurance premiums, if they maintained a common household when the debt was incurred, pursuant to the relevant Civil Code articles. Since the appellant lived with the insured until October 2005, after the premiums accrued, the court upheld the solidary liability for the principal premiums plus default notice fees, rejecting the appeal and confirming the enforcement amount of Fr. 1,878.80, excluding execution costs which were not subject to the initial opposition ruling.

Regesto Legislator

Ufficiale

Solidarietà fra coniugi per il pagamento di premi LAMal rimasti insoluti. Finché c'è comunione domestica, l'altro coniuge risponde dei debiti del partner maturati nel periodo di convivenza. Non importa se ora i coniugi sono divorziati. Rigetto dell'opposizione fatta dalla moglie al PE contro di lei

Parole chiave

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premi dell'assicurazione malattia responsabilità dei coniugi procedura di assicurazioni sociali spese di esecuzione assicurazione privata debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 19
La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid.
DTF 125 V 430
Visana v. Policyholder (Spousal Medical Services Reimbursement)
DTF 119 V 25
anche DTF 119 V 25 consid.
DTF 112 II 404
6a; DTF 112 II 404 consid.
DTF 119 V 21
3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid.
DTF 129 V 90
Spousal Liability for Compulsory Health Insurance Premiums
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

Cited as the basis allowing the Cantonal Court to decide in composition of a single Judge.

Art. 66 al. 1 LTF

This reference corresponds to the provision governing court costs, which is implicitly referenced by order 2 stating that no judicial fee is collected and costs are borne by the State (though 'Art. 66 al. 1 LTF' is the standard reference for costs, and the dispositive only mentions the outcome regarding costs without citing the LTF provision specifically for the cost allocation itself, Art. 49 BGG is the closest procedural rule cited for the court composition, and since no explicit cost article is cited in the dispositive orders 1-3, only Art. 49 cpv. 2 is formally extracted).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.183 TB · Lugano 16 aprile 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice: · Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2006 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2006 emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. Dal 1° gennaio 2005 __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 1).

L’assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi da gennaio a giugno 2005 pari a Fr. 323.- al mese (doc. 1), a cui vanno tuttavia dedotti i sussidi cantonali ammontanti a

Fr. 31,70 al mese. In pratica, a carico dell'assicurato rimanevano Fr. 309,80 al mese, per un totale di Fr. 1'858,80.

Il 5 dicembre 2005 (doc. 3) la Cassa malati ha diffidato la moglie dell'assicurato a versare l'ammontare di Fr. 1'858,80 per questi premi non pagati dal marito, poi aumentati il 27 dicembre 2005 (doc. 4) a Fr. 1'878,80 a causa dell'aggiunta di Fr. 20.- per le spese di diffida.

Non ottenendo il pagamento richiesto, il 30 maggio 2006 (doc. 7) la Cassa ha avviato una procedura esecutiva contro la coniuge, la quale il 19 giugno 2006 (doc. 8) si è opposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall'____________________ di __________ chiedente la somma di Fr. 1'858,80 quale credito, oltre Fr. 20.- per spese di diffida e Fr. 10.- per spese di esecuzione.

B. Con decisione del 13 luglio 2006 (doc. 10) indirizzata alla consorte del debitore, __________ risposata RI 1, la Cassa malati ha rigettato l'opposizione formulata contro il predetto PE, sottolineando che essa rimaneva debitrice della somma di Fr. 1'958,80 comprensiva di Fr. 20.- di spese di diffida e di Fr. 80.- per le spese d'esecuzione.

Con decisione su opposizione del 31 agosto 2006 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione formulata dalla coniuge, la quale il 24 luglio precedente (doc. 11) si è rivolta alla Cassa malati respingendo ogni addebito, avendo ormai divorziato dal debitore dei premi LAMal.

C. Formulando ricorso al TCA il 28/29 settembre 2006 (doc. I), la consorte dell'assicurato ha manifestato la sua estraneità ai debiti del marito trattandosi della di lui copertura assicurativa. Inoltre, ella ha osservato di aver lasciato il domicilio coniugale il 10 ottobre 2005 e di essere divorziata dal

27 giugno 2006. Attualmente è risposata e madre di una bambina, perciò non intende rispondere dei debiti passati dell'ex marito.

Nella risposta di causa (doc. III) la Cassa malati ha proposto la reiezione del ricorso, evidenziando l'esistenza di una comunione di domicilio fra gli ex coniugi nel periodo per il quale ha invocato la responsabilità solidale dell'insorgente nel pagamento dei premi LAMal dell'assicurato, quindi dal mese di gennaio al giugno 2005.

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

2. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).

3. Nel caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 1'958,80. Questa somma è composta del credito in capitale di sei mensilità di premi sussidiati dovuti dal marito da gennaio a giugno 2005 ([Fr. 323.- – Fr. 31,70] x 6 mesi), delle spese di diffida (Fr. 20.-) e delle spese di esecuzione (Fr. 80.-).

Il calcolo dei premi

formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dall'insorgente. Quest'ultima non ha nemmeno messo in discussione l'attribuzione delle spese di diffida. La consorte dell'assicurato in mora con il pagamento di

questi premi, fa unicamente valere di non avere più nulla a che fare con i debiti del marito, essendo divorziata e risposata. E ciò a maggior ragione se si tratta di debiti propri del coniuge, come i premi di Cassa malati presso CO 1.

4. Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

" *1* *I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.*

*2* *Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.*

*3* *In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale."*

Secondo l'art. 166 CC,

" *1* *Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.*

*2* *Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:*

*1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;*

*2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.*

*3* *Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."*

A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "*sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure* Hasenböhler*, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".*

In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "*con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF

119 V 21 consid. 4a-b;* Hasenböhler*, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).*".

5. Vista la giurisprudenza che precede, occorre esaminare se fra i coniugi v'era *comunione domestica* nel momento in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati, vale a dire nel periodo da gennaio a giugno 2005.

Nel caso concreto, la ricorrente ha affermato di avere abbandonato il domicilio coniugale il 10 ottobre 2005 (doc. I), proprio come ha potuto accertare la stessa Cassa malati presso il Comune in cui essa ha convissuto con il marito (doc. 6).

Pertanto, al momento della maturazione dei premi reclamati, l'insorgente era ancora convivente con il marito; la separazione è intervenuta soltanto successivamente (ottobre 2005).

Data questa *comunione domestica* a __________ nell'intervallo di tempo che qui interessa, è quindi indubbio che siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della consorte nei confronti dei debiti LAMal del marito.

Indipendentemente dalla circostanza che la ricorrente non intenda più occuparsi dei debiti a suo tempo cagionati dall'ex coniuge,

essa deve invece ugualmente sopperire al mancato pagamento da parte di quest'ultimo della somma richiesta dall'assicuratore malattia (Fr. 1'858,80). In effetti, le giustificazioni

addotte non sono sufficienti per evitare di doversi fare carico dei debiti contratti dal marito derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. Infine, va osservato che l’assicuratore ha chiesto all’insorgente anche Fr. 20.- di spese di diffida con la richiesta di pagamento del 27 dicembre 2005 (doc. 4).

In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276, il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida, così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Nel caso di specie, l’art. 20.5 del __________ dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, edizione 2005 (doc. 15), prevede che CO 1 ha il diritto di farsi rimborsare gli interessi di mora e le spese causate da debitori morosi, come spese per solleciti, esecuzioni, ecc.

In queste condizioni,

l’assicuratore può esigere dalla ricorrente il pagamento dell’importo di Fr. 20.- - comunque proporzionato al suo

debito (Fr. 1'858,80) -, la quale non ha soluto, malgrado ne fosse debitrice, l’importo richiesto già nel dicembre 2005.

I Fr. 80.- delle spese esecutive vere e proprie *non* formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto

(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251

pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, pag. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese *non* è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto

2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

7. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere confermata.

La ricorrente va pertanto astretta al pagamento di Fr. 1'878,80.

Ne discende, pertanto, che l’opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 13 giugno 2006 emesso dall’U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente ad un importo di Fr. 1'878,80, escluse quindi le spese esecutive di Fr. 80.- richieste dalla convenuta con decisione formale del 13 luglio 2006.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, l’opposizione della ricorrente al PE n. __________ dell’U__________ di __________ notificatole il 19 giugno 2006 va definitivamente rigettata per un importo di Fr. 1'878,80.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti