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36.2006.152 • TCAS TI 36.2006.152 Generato dall'IA

Insured Person v. Social Insurance Office (Moot Appeal After Administrative Reversal)

Numero d'incarto 36.2006.152
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured person appealed a decision by the social insurance office that denied an individual premium reduction for health insurance for the year 2006. Following the appeal, the administrative authority re-examined the case and issued a new, positive decision granting the premium reduction retroactively to January 1, 2006, which rendered the appeal moot under procedural rules allowing administrative review prior to submitting a response. Consequently, the court struck the appeal from the record, noting that any further challenge should address the subsequent decision quantifying the subsidy.

Regesto Legislator

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Art. 76 cpv. 4 LCAMal, art. 3a, non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili; Insured Person v. Social Insurance Office (Moot Appeal After Administrative Reversal): Following the appeal, the administrative authority re-examined the case and issued a new, positive decision granting the premium reduction retroactively to January 1, 2006, which rendered the appeal moot under procedural rules allowing administrative review prior to submitting a response. Consequently, the court struck the appeal from the record, noting that any further challenge should address the subsequent decision quantifying the subsidy.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative assicurazione malattia riduzione dei premi dell'assicurazione malattie sovvenzione vertenza di assicurazione sociale riesame da parte dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 76 cpv. 4 LCAMal
This abrogated article is mentioned contextually in relation to the application of Art. 3a, even though the former is no longer applicable.
art. 3a
This provision of the procedural law was cited as the legal basis allowing the administrative authority to review the contested decision, which led to the appeal being rendered moot.
non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili
This refers to the decision not to charge procedural costs or award indemnities.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3a

This provision of the procedural law was cited as the legal basis allowing the administrative authority to review the contested decision, which led to the appeal being rendered moot.

art. 76 cpv. 4 LCAMal

This abrogated article is mentioned contextually in relation to the application of Art. 3a, even though the former is no longer applicable.

non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili

This refers to the decision not to charge procedural costs or award indemnities.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.152 IR/sc · Lugano 1 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2006 di

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 20 luglio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

- che, con decisione 20 luglio 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 28 aprile 2006, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2006, presentata da RI 1;

- che con atto 31 luglio 2006 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro tale decisione;

- che il ricorso è stato trasmesso il 4 agosto 2006 all'amministra-zione per la risposta di causa (II);

- che il 30 agosto 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

" *… lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2006 (cfr. documento allegato).” (Doc. III)*

- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto agosto 2006 dell'UAM all'assicurata, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:

" *… con riferimento al suo ricorso del 31.07.2006 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2006, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.*

*In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di settembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.*

*Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2006. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del mese di settembre.*

*Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2006, da cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2006 la riduzione di premio da noi concessa, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2006.” (Doc. III/bis)*

- che il principio del sussidio per l'anno 2006 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a (applicabile in concreto alla luce della recente abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

- che la nuova decisione del 30 agosto 2006 rende privo d'oggetto il ricorso;

- che la causa va stralciata e la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;

3. la presente decisione è definitiva. Intimazione alle parti mediante scritto raccomandato.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici