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36.2006.125 • TCAS TI 36.2006.125 Generato dall'IA

Insured Party Withdraws Premium Payment Dispute; Jurisdiction Question Raised

Numero d'incarto 36.2006.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party petitioned to be released from premium payments starting in March 2006 under a supplementary health insurance contract, but subsequently withdrew the petition, rendering the case moot. The court noted that the underlying matter involved a life insurance contract governed by private law, and the defendant was not an authorized health insurer under the relevant public law, suggesting the court might have lacked jurisdiction over the merits. Due to the withdrawal, the court struck the petition from the record without imposing costs or fees, as the procedural defect regarding jurisdiction was superseded by the plaintiff's action.

Regesto Legislator

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Art. 1a cpv. 1 LAMal, Art. 1 cpv. 1 LAMal, Art. 12 cpv. 3 LAMal, Art. 47 LSA, 1. La petizione è stralciata; Insured Party Withdraws Premium Payment Dispute; Jurisdiction Question Raised: The court noted that the underlying matter involved a life insurance contract governed by private law, and the defendant was not an authorized health insurer under the relevant public law, suggesting the court might have lacked jurisdiction over the merits. Due to the withdrawal, the court struck the petition from the record without imposing costs or fees, as the procedural defect regarding jurisdiction was superseded by the plaintiff's action.

Parole chiave

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premio dell'assicurazione contro le malattie recesso dal contratto oggetto della lite assicuratore privato assicurazione complementare incompetenza per materia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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1. La petizione è stralciata.

This is the main operative order, concluding the procedure due to the withdrawal of the petition.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

This provision dictates the allocation of court costs following the case's closure.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.125 ir/td · Lugano 14 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 16 giugno 2006 interposta da

AT 1 rappr. da: RA 1 contro

CV 1 in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

1. Con petizione 16 giugno 2006 AT 1, con il patrocinio del proprio legale, ha convenuto in causa dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il proprio assicuratore il CV 1, __________, chiedendo l'accertametno della liberazione dall'obbligo di versare i premi dal 1. marzo 2006. Dal canto suo CV

1 ha sollevato perplessità sulla competenza del TCA.

2. Il giuidice delegato ha svolto accertamenti al fine di verificare la natura del contratto in essere tra le parti e la sua competenza.

Con atto 11/12 settembre 2006 AT 1 ha ritirato la petizione.

3. Il ritiro della petizione rende priva d'oggetto la causa che va quindi stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese. Va rammentato come secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltatno all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta il previgente art. 47 cpv. 2-4 della vecchia legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificato in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente l'Assemblea fedeale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile al previgente art. 47 LSA.

In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai senis della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

4. In concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di assicurazione vita retto dalla LCA. Alla luce della particolarità di detto contratto e del fatto che contraente e qui convenuta è la CV 1 di __________ il giudice delegato ha verificato la competenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in merito al giudizio del caso ciò conformemente a consolidata prassi di questo Tribunale (cfr. da ultimo 36.2004.85 e 36.2003.40 e sentenze ivi citate). La CV 1 di __________ (CV 1 in seguito) non è un assicuratore malattia autorizzato come d'altra parte la stessa società convenuta ricorda nella risposta di causa. In particolare la CV 1 rammenta di essere indipendente giuridicamente dalle "altre società del groupe mutuel". Si rammenta come la lista deli assicuratori malattia autorizzati sia consultabile sul sito: www.bag.admin.ch, come la qui convenuta non risulti nella lista - da un lato - e neppure il CV 1 quale assicuratore malattia mentre compare - quale assicuratore malattie autorizzato la __________ di __________.

Alla luce, poi, delle risposte fornite da CV 1 appare che il capitale che risponde per gli eventi assicurati sia quello proprio della società senza coinvolgimento di un assicuratore malattia.

5. Alla luce di quanto precede la procedura sarebbe stata da dichiarare irricevibile. Nelle more del giudizio, come indicato, il patrocinatore dell'attore ha comunque dichiarato di ritirare la petizione quindi la procedura può essere stralciata dai ruoli senza carico di tasse o spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è stralciata.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici