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36.2006.110 • TCAS TI 36.2006.110 Generato dall'IA

Appeal Regarding Untimely Subsidy Claim Inadmissibility Upheld

Numero d'incarto 36.2006.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed an administrative decision that declared their prior claim regarding 2005 subsidies inadmissible because it was untimely, and the appeal itself was subsequently deemed incomplete for failing to justify the delay, despite being given extensions and a grace period to amend the filing; the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide sufficient grounds to justify the delay, did not meet the requirements for a revision application, and the underlying administrative rejection of the late claim was deemed correct, ordering the appeal/revision application to be forwarded to the administration for assessment of its competence.

Regesto Legislator

Ufficiale

Domanda di revisione insufficientemente motivata. Decreto di completazione e decreto concedente un termine di grazia per la completazione senza seguito. Irricevibilità dell'istanza.

Parole chiave

Generato dall'IA
sovvenzione domanda di revisione deposito tardivo legittimazione a ricorrere proroga tardiva del termine impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 cpv. 3 LPTCA
This provision was used to declare the appeal inadmissible without imposing costs or fees.
Art. 14 LPTCA
L'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
Art. 15 cpv. 1 LPTCA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 2 cpv. 3 LPTCA

This provision was used to declare the appeal inadmissible due to the lack of required amendments.

art. 2 cpv. 3 LPTCA

This provision was used to declare the appeal inadmissible without imposing costs or fees.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2006.110 ir/td · Lugano 24 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di

RI 1 contro

la decisione su reclamo del 22 aprile 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona sull'istanza di revisione in materia di sussidi 2006

considerato come:

• con atto 22 maggio 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione 28 aprile 2006 con cui l'amministrazione ha dichiarato irricevibile il reclamo 6 aprile 2006 avverso la decisione 1. novembre 2005 precedente in materia di sussidio 2005;

• alla luce delle scarne argomentazioni l'atto è stato rinviato al ricorrente per suo emendamento in particolare per l'assenza di indicazione sui motivi del ritardo nel presentare il reclamo;

• il decreto di completazione 23 maggio del giudice delegato non ha avuto il seguito dovuto;

• il 3 luglio 2006 a RI 1 è stato concesso termine di grazia per emendare il gravame, termine scaduto infruttuoso;

• in virtù dell'art. 2 cpv. 3 LPTCA l'impugnativa va dichiarata irricevibile senza conseguenze di tasse e spese;

• in ogni modo va qui accertato il palese ritardo nell'inoltro del reclamo all'Ufficio assicurazione malattia e la conseguente corretta decisione dell'amministrazione che lo ha ritenuto irricevibile;

• va inoltre osservato come né l'istanza in discussione e neppure il richiamato scritto 6 aprile 2006 di RI 1 forniscono elementi utili a giustificare il ritardo se non l'invocazione di una, purtroppo insufficiente, svista;

• l'istanza in oggetto non poteva neppure avere prospettive di buon esito neppure se ritenuta quale domanda di restituzione dei termini alla luce della palese assenza dei presupposti non essendo invocato alcun oggettivo impedimento al rispetto del termine a causa di malattia od assenza;

• va ancora evidenziato come, affinché possa essere accolta, una domanda di revisione, ammissibile al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro sentenze dello stesso Tribunale, deve assolvere precise condizioni. L'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14;

• nel concreto caso il Tribunale cantonale delle assicurazioni non sarebbe competente e la motivazione non appare comunque atta a giustificare i necessari presupposti;

• conseguentemente l'istanza di revisione/ricorso 22 maggio 2006 va dichiarata irricevibile e l'istanza di revisione trasmessa all'amministrazione per quanto di sua competenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L'istanza

22 maggio 2006 è trasmessa all'amministrazione come esposto nelle considerazioni.

4. Questa decisione è definitiva.

3. Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti