Insurance Authorization Denial Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision by a health insurance authority that denied authorization for a medical treatment under mandatory health insurance, primarily alleging a lack of motivation in the initial decision. While the appellant later withdrew the appeal, arguing that the necessary justification was provided only in the insurance authority's response, the court ruled that a withdrawal constitutes being the losing party, thus generally precluding the right to reimbursement of costs. However, because the withdrawal occurred concurrently with the deadline for a reply, the court exceptionally decided not to levy any judicial fees or costs and awarded no reimbursement of legal fees to either party, resulting in the case being struck from the roll.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 LPamm, Art. 28 LPamm; Insurance Authorization Denial Appeal Withdrawal and Cost Allocation: While the appellant later withdrew the appeal, arguing that the necessary justification was provided only in the insurance authority's response, the court ruled that a withdrawal constitutes being the losing party, thus generally precluding the right to reimbursement of costs. However, because the withdrawal occurred concurrently with the deadline for a reply, the court exceptionally decided not to levy any judicial fees or costs and awarded no reimbursement of legal fees to either party, resulting in the case being struck from the roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish that the law of administrative procedure is applicable in this case.
Cited to state that the losing party must be ordered to pay costs/indemnities, although this was ultimately waived in the final order.
Cited as the basis under which the administrative authority can apply a judicial fee, although the court decided not to levy one.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2005.32 cs · Lugano 12 maggio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso dell’8 aprile 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione del 9 marzo 2005 emanata da CO 1 in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto che con decisione del
9 marzo 2005 il CO 1 ha respinto l’istanza presentata da RI 1 intesa ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie,
contro la predetta decisione è tempestivamente insorto l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando in particolar modo la carenza di motivazione della decisione impugnata (doc. I),
con risposta del 27 aprile 2005 il CO 1 ha proposto la reiezione dell’impugnativa (doc. III),
in data
11 maggio 2005 il ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale “*ritira il ricorso*” (doc. IV). L’interessato ha però chiesto a questo Tribunale di accollare spese e ripetibili al CO 1. Infatti, il ricorso era dettato dalla mancanza di motivazione della decisione impugnata, motivazione figurante per esteso solo nella risposta di causa (doc. IV), visto il ritiro del ricorso, l’impugnativa va stralciata dai ruoli,
per quanto concerne la procedura, l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative,
per l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte,
avendo l’insorgente ritirato il ricorso, indipendentemente dai motivi addotti, è da considerare parte soccombente e non ha pertanto diritto a ripetibili,
per l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia,
rilevato che il ritiro del ricorso è avvenuto contestualmente allo scadere del termine per la presentazione della replica questo TCA rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese e tasse di giustizia,
Per questi motivi
decreta 1. La causa è stralciata dai ruoli;
2. non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici