Appeal Moot Due to Favorable Administrative Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured individual appealed a social insurance office's rejection of their application for an individual premium reduction for health insurance for the year 2005, but the administrative authority subsequently reviewed the case and issued a new, favorable decision granting the reduction, effective retroactively to January 1, 2005, which rendered the appeal moot under procedural rules allowing administrative review prior to submitting a response; consequently, the court struck the appeal from the register without imposing costs or fees, noting that the appellant could appeal the subsequent decision that quantifies the actual subsidy.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro decisione negativa in materia di sussidio. Ricorso. Nuova decisione con cui viene ammesso il principio del sussidio. Stralcio siccome data la possibilità all'assicurato di impugnare separatamente la decisione che fissa l'importo dei sussidi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the reasoning to justify the procedure that allowed the administrative authority to review the decision and render it moot.
This is the primary order that resolves the appeal by striking it from the roll due to the administrative decision making it moot.
This order explicitly addresses the non-imposition of judicial taxes and costs.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2005.227 ir/td · Lugano 9 gennaio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione su reclamo del 28 novembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
- che, con decisione 28 novembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la precedente decisione amministrativa del 30 giugno 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005, presentato da RI 1;
- che con atto 23 dicembre 2005 RI 1, rappr. dal RA 1 si è aggravato contro tale decisione (I);
- che il ricorso è stato trasmesso il 27 dicembre 2005 all'amministrazione per la risposta di causa (II);
- che il 30 dicembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:
" *…lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2005 (cfr. documento allegato).” (Doc. III)*
- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 30 dicembre 2005 dell'UAM al RA 1, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:
" *… con riferimento al suo ricorso del 23.12.2005 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.*
*In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di gennaio riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.*
*Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2005. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del mese di gennaio.*
*Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2005.*
*Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua disposizione.” (Doc. III/bis)*
- che il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
- che la nuova decisione del 30 dicembre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;
- che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;
- che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici