Insured's Direct Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Mandatory Opposition Procedure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a health insurer's decision to suspend benefits, but the Cantonal Court of Insurance declared the appeal inadmissible because the proper legal remedy against the insurer's decision, according to the relevant law, was an initial opposition filed with the insurer, not an immediate appeal to the court. The court reasoned that the governing law requires a mandatory opposition procedure for such decisions, and since the insured party failed to exhaust this prerequisite administrative step, the matter must be sent back to the insurer to adjudicate the opposition before the court can assume jurisdiction over a subsequent appeal.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro decisione formale e non contro decisione su opposizione. Irricevibile, atti trasmessi all'amministrazione per le sue incombenze
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the initial decision was subject to opposition under this article, not appeal to the Cantonal Tribunal.
Cited to confirm that decisions under Art. 49 LPGA must first be challenged via opposition.
Procedural basis cited for the Single Judge composition of the court for this type of case.
Procedural basis cited for the Single Judge composition of the court for this type of case.
Cited to establish the applicability of LPGA norms to sickness insurance matters.
Cost provision applied implicitly by not charging judicial fees (though the text says 'Non si percepisce tassa di giustizia'). Since no explicit cost article is cited in the dispositive for imposing costs on a party, this is omitted based on strict adherence to cited articles in the dispositive.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2005.187 · Lugano 21 novembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
Visto lo scritto 17/18 novembre 2005 inoltrato a questo Tribunale da:
eRI 1 contro
la decisione del 25 ottobre 2005 emessa dall’assicuratore malattie CO 1 in materia assicurazione sociale contro le malattie; non sono state chieste osservazioni alla CO 1
considerato, in fatto ed in diritto
• che RI 1 domiciliata a __________ ed assicurata presso la CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto datato 17 novembre 2005 contro un provvedimento con cui l’assicuratore ha deciso la sospensione delle prestazioni a far tempo dal 30 giugno 2005;
• che l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare l'opposizione;
• che, in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile di opposizione conformemente all’art. 49 … LPGA) emerge che il rimedio giuridico avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;
• che al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata sospensione delle prestazioni;
• che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa Malati CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 17 novembre 2005 formulato da RI 1, Lugano, é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti