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36.2005.165 • TCAS TI 36.2005.165 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numero d'incarto 36.2005.165
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed directly to the cantonal insurance court regarding a perceived unjustified premium increase of 14.5% in their health insurance for the following year, arguing it was excessive compared to the federal announcement and unwarranted as they had not utilized benefits. The court declared the appeal inadmissible because, under the applicable law, appeals concerning social insurance decisions must first be lodged as an opposition to the administrative authority that issued the decision, meaning the court could only rule on decisions following such an administrative opposition procedure, and therefore forwarded the matter back to the insurer for a formal decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Polizza dell'assicuratore malattia indicante i nuovi premi dell'assicurazione obbligatoria. Impugnazione direttamente dinanzi al TCA. Irricevibile in assenza di decisione su opposizione.

Parole chiave

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assicuratore malattia prestazione d'assicurazione sociale autorità amministrativa azione diretta contro l'assicuratore adattamento delle prestazioni d'assicurazione riserva d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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§

This provision in order 2 dictates that costs are borne by the State, effectively making a ruling on costs.

art. 52 cpv. 1 LPGA

Although cited in the reasoning to explain why the appeal was inadmissible (lack of prior opposition decision based on this article), it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 36.2005.165 · Lugano 9 novembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2005 formulato da

RI 1 contro

CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto ed in diritto

- che in data 27 ottobre 2005 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" *Inoltro regolare ricorso contro l'aumento ingiustificato del mio premio Cassa malati. A prova allego polizza 2005 e polizza 2006. L'aumento si attesta al 14,5 %!! Inaccettabile!*

*L'Ufficio federale della sanità annuncia 6,4 % per il Ticino! ... e poi l'aumento è più del doppio?*

*Negli ultimi anni, anche grazie alla franchigia alta, non ho nemmeno mai usufruito di prestazioni, pertanto l'aumento generalizzato a tutti gli utenti è ingiustificato.*

*L'aumento non verrà inoltre pagato, in quanto il presente ricorso ha effetto sospensivo, fino alla definizione della vertenza." (Doc. I)*

- che l'assicurato ricevuta la polizza per i premi per il 2006 - dalla quale ha rilevato l'aumento dei premi - si è direttamente rivolto a questo TCA esprimendo in maniera generica le sue lamentele per il previsto aumento che non rispetterebbe le quote percentuali generali indicate dall'Ufficio Federale della Sanità;

- che RI 1 non si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro una decisione su opposizione emessa dall'assicuratore ma ha direttamente adito l'autorità giudiziaria;

- che il ricorso non è stato trasmesso per le osservazioni all'amministrazione alla luce dell'esito della procedura;

- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

- che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

- che, di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto il TCA può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione emanate dall'autorità amministrativa competente;

- che un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su opposizione della Cassa malati CO 1, alla quale vengono trasmessi gli atti affinché proceda sollecitamente ad emanare la decisione di sua competenza;

- che si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese del ricorrente;

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso 27 ottobre 2005 formulato da RI 1 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa malati CO 1, affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo la decisione formale di sua competenza munita di rimedi di diritto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti