Social Health Insurance Premium Reduction Appeal Mooted by Subsequent Agency Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a social health insurance agency's decision that denied an individual premium reduction for the year 2005; however, the agency subsequently reviewed the case after the appeal was filed and issued a new decision on December 7, 2005, granting the requested premium reduction effective January 1, 2005, and promising a positive decision in the mail, leading the court to strike the appeal from the docket because the administrative authority had re-examined the contested decision before submitting its response, thus rendering the initial appeal moot, while reserving the right for further appeal concerning the final quantification of the subsidy.
Regesto Legislator
UfficialeDecisione su reclamo in materia di sussidi impugnata al TCA. Nuova decisione con la risposta di causa con cui ilmprincipio del sussidio viene ammesso. Stralcio siccome l'assicurato può ricorrere contro la decisione che quantifica il sussidio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis justifying why the administrative authority could review the decision and render it without object.
Cited as the provision allowing the application of the administrative procedure law in this specific context.
Cited as the provision in the Law on Procedure for the Cantonal Insurance Tribunal establishing a parallel rule regarding the continuation of proceedings.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 36.2005.152 ir/gm · Lugano 12 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 10 ottobre 2005 interposto da
RI 1 contro
la decisione su reclamo del 30 settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
- che, con decisione 30 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 30 giugno 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005, presentato da RI 1;
- che con atto 10 ottobre 2005, completato con scritti 24 ottobre e 18 novembre 2005, RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I, III e V);
- che il ricorso è stato trasmesso il 23 novembre 2005 all'amministrazione per la risposta di causa (VI);
- che il 7 dicembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:
" *…lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2005 (cfr. documento allegato).” (Doc. VII)*
- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 7 dicembre 2005 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:
" *… con riferimento al suo ricorso del 10.10.2005 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.*
*In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di gennaio riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.*
*Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2005. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del mese di gennaio.*
*Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2005 (VII/bis)*
- che il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù dell'art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative (applicabile per il rinvio di cui all'art. 76 cpv. 4 LCAMal), non diversamente dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
- che la nuova decisione del 7 dicembre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;
- che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;
- che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
terzi implicati